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La registrazione dei contratti di locazione è consentita anche a soggetti privi del codice fiscale

L'Agenzia delle Entrate chiarisce la registrazione degli atti privati per soggetti non residenti nel territorio italiano e privi del certificato di attribuzione del codice fiscale.
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Indice dei Contenuti

Con la risoluzione numero 5/E del 14 febbraio 2023, la Divisione Servizi dell’Agenzia delle Entrate fornisce alcuni chiarimenti in merito alla registrazione degli atti privati, con riferimento in particolar modo ai soggetti non residenti nel territorio italiano e, pertanto, privi del certificato di attribuzione del codice fiscale.

Modalità di registrazione degli atti privati in Italia

In particolare, l’Agenzia riscontra di avere ricevuto diversi quesiti in merito alle modalità corrette per richiedere la registrazione di un contratto di locazione nei casi in cui la parte conduttrice sia un soggetto non residente nel territorio dello stato italiano e dunque sprovvisto del codice fiscale.

A tal proposito, l’Agenzia evidenzia che l’articolo 6, comma primo, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 605/1973 regola le modalità di registrazione degli atti. Tale articolo precisa, al secondo periodo, che l’obbligo di indicazione del codice fiscale dei soggetti non residenti in Italia – nei casi in cui esso non risulti già a loro attribuito – si intende adempiuto con l’indicazione dei seguenti dati:

  1. Per le persone fisiche: nome e cognome, data e luogo di nascita, domicilio estero;
  2. Per i soggetti non persone fisiche: la denominazione, la ragione sociale dell’azienda e la sede legale. Si specifica inoltre che le società, associazioni o altre entità senza personalità giuridica dovranno inoltre indicare gli elementi di cui al punto 1 per almeno uno dei rappresentanti legali.

Di conseguenza, nelle richieste di registrazione dei contratti di locazione per i casi in oggetto, non è obbligatorio indicare il codice fiscale della parte conduttrice. Tali disposizioni risultano applicabili anche alla registrazione di atti privati diversi dai contratti di locazione.

Modalità di registrazione dei contratti di locazione

Ricordiamo che tutti i contratti di locazione di beni immobili devono essere obbligatoriamente registrati, qualunque sia l’ammontare del canone pattuito, salvo casi particolari. La registrazione dei contratti di locazione deve avvenire entro 30 giorni dalla data di stipula indicata sul contratto oppure dalla data di decorrenza, se anteriore.

La registrazione può essere richiesta presso un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate utilizzando il modello 69 che consente al locatore di esercitare l’opzione per il regime fiscale agevolato della cedolare secca. Alternativamente, la registrazione è possibile utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia – tale modalità è obbligatoria per gli agenti immobiliari e i possessori di almeno 10 immobili – o incaricando un intermediario abilitato. Qualora, in fase di registrazione, il locatore opti per il regime di cedolare secca, lo stesso avrà comunque la facoltà di revocare tale opzione in ciascuna annualità contrattuale successiva.

Infine, il pagamento delle imposte eventualmente dovute in sede di registrazione del contratto dovrà essere effettuato tramite modello F24 oppure mediante addebito sul proprio conto bancario o postale. Le eventuali imposte dovute per le annualità successive dovranno essere altresì versate tramite modello F24, secondo le istruzioni fornite con la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 14/E del 24 gennaio 2014.

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