La Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE), nel caso Freistaat Bayern (C-357/24), chiarisce in quale misura i datori di lavoro possano recuperare i costi salariali pagati ai dipendenti impossibilitati a lavorare a seguito di un infortunio avvenuto in un altro Stato membro dell’UE.
Contesto
Un dipendente dello Stato tedesco della Baviera è rimasto ferito in un incidente stradale in Croazia. Durante l’assenza del dipendente, il datore di lavoro ha continuato a pagare la retribuzione e ha successivamente cercato di recuperare tali costi dall’assicuratore del responsabile, in base al diritto tedesco.
Tuttavia, il diritto croato non riconosceva tale pretesa da parte del datore di lavoro. Il tribunale croato rimettente ha pertanto chiesto se il regolamento (CE) n. 883/2004 sulla coordinazione della sicurezza sociale richiedesse il riconoscimento dei diritti di recupero del datore di lavoro in ambito transfrontaliero.
La decisione della Corte
Nella sentenza del 26 marzo 2026, la CGUE ha stabilito che:
- I datori di lavoro non sono “istituzioni” ai sensi del regolamento: la Corte ha ritenuto che un datore di lavoro che paga una retribuzione continuata non può essere qualificato come “istituzione che eroga prestazioni” ai sensi delle norme di coordinamento della sicurezza sociale dell’UE;
- La retribuzione continuata non è considerata una prestazione di sicurezza sociale: i pagamenti effettuati da un datore di lavoro durante l’assenza per malattia non sono considerati “prestazioni di malattia” ai sensi del regolamento 883/2004;
- Nessun diritto automatico di recupero a livello UE: di conseguenza, il diritto dell’UE non impone agli Stati membri di riconoscere il diritto di un datore di lavoro di recuperare tali costi dagli assicuratori terzi in situazioni transfrontaliere.
La sentenza lascia la questione del recupero al diritto nazionale.
Implicazioni per la mobilità globale
La decisione ha una rilevanza immediata per i datori di lavoro multinazionali che gestiscono una forza lavoro mobile all’interno dell’UE:
- Maggiore esposizione ai costi: i datori di lavoro potrebbero non essere in grado di recuperare i costi salariali sostenuti durante l’incapacità di un dipendente all’estero, a meno che il sistema giuridico del paese ospitante non lo preveda esplicitamente.
- Frammentazione tra gli Stati membri: la sentenza conferma che i diritti di recupero varieranno in base al diritto locale, aggiungendo complessità alla pianificazione delle assegnazioni, ai modelli di allocazione del rischio e alla strutturazione delle assicurazioni.
- Maggiore affidamento su soluzioni assicurative: in assenza di un meccanismo di recupero a livello UE, i datori di lavoro potrebbero dover riesaminare la copertura assicurativa per la responsabilità civile e gli infortuni, assicurarsi che le polizze coprano esplicitamente gli incidenti transfrontalieri e allineare le politiche di mobilità ai rischi specifici di ogni giurisdizione.
Impatto
La sentenza della CGUE nel caso C-357/24 conferma che i datori di lavoro non possono fare affidamento sul diritto dell’UE per recuperare i costi salariali pagati durante un’assenza per malattia transfrontaliera. Per i programmi di mobilità globale, questo rappresenta uno spostamento verso una maggiore assunzione di rischi finanziari e la necessità di strategie proattive di gestione del rischio.
Se hai bisogno di assistenza su questioni analoghe in materia di diritto del lavoro, sicurezza sociale o fiscalità, puoi visitare la nostra pagina Global Mobility per maggiori informazioni e contattarci tramite i moduli dedicati.