La sentenza della Corte di Giustizia nella causa C-477/21 mira a fornire una precisazione importante riguardo la distinzione tra il diritto al riposo giornaliero, introdotta nellโart 3 della direttiva 2003/88, ed il diritto al riposo settimanale, allโart 5 della sopramenzionata direttiva. A seguito di tale interpretazione da parte della giurisprudenza, gli Stati Membri dellโUnione Europea devono riferirsi al riposo giornaliero ed al riposo settimanale come a due diritti distinti ed autonomi, senza nessuna possibilitร di unione tra di essi.
Decisione della Corte di Giustizia
I punti cardine della sentenza della Corte di Giustizia del 2 marzo 2023 sono principalmente tre:
- Il riposo giornaliero non fa parte del riposo settimanale, ma si deve aggiungere ad esso.
- Tale distinzione, espressa al punto 1, vale anche quando la normativa nazionale di uno Stato Membro stabilisce un riposo settimanale superiore rispetto al minimo previsto dallโUnione Europea nella Direttiva 2003/88: 24 ore.
- Il riposo giornaliero deve essere assicurato anche quando tale periodo precede direttamente il riposo settimanale.
Controversia tra MรV-START e il macchinista dipendente.
La sentenza del 2 marzo 2023, ha risolto la controversia creatasi tra la societร ferroviaria ungherese MรV-START e un suo macchinista impiegato. Al dipendente era stato negato il riposo giornaliero ogni qualvolta questโultimo precedeva il risposo settimanale. La MรV-START ha motivato le sue azioni precisando che il diritto ungherese fornisce un periodo di riposo settimanale maggiore rispetto al minimo previsto dalla direttiva dellโUE di riferimento: 32 ore consecutive di riposo contro le 24 ore minime indicate nella direttiva 2003/88; per cui, consideravano il dipendente sufficientemente tutelato. Tuttavia, la Corte di Giustizia ha appoggiato la posizione del dipendente, dichiarando che il riposo settimanale non puรฒ cancellare il riposo giornaliero, ma deve essere sommato ad esso.
Direttiva 2003/88/CE: definizione riposo giornaliero e riposo settimanale
Le definizioni che descrivono i due tipi di riposo al quale si sta facendo riferimento sono espresse nella Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dellโorganizzazione dellโorario di lavoro. Allโart 3 viene introdotto il riposo giornaliero:
โGli Stati membri prendono le misure necessarie affinchรฉ ogni lavoratore benefici, nel corso di ogni periodo di 24 ore, di un periodo minimo di riposo di 11 ore consecutiveโ.
Allโart 5, invece, possiamo leggere la definizione del riposo settimanale:
โGli Stati membri prendono le misure necessarie affinchรฉ ogni lavoratore benefici, per ogni periodo di 7 giorni, di un periodo minimo di riposo ininterrotto di 24 ore a cui si sommano le 11 ore di riposo giornaliero previste allโarticolo 3โ.
Trasposizione della direttiva in Italia: Decreto legislativo dellโ8 aprile 2003 nยฐ66
Allโinterno della giurisdizione italiana, la direttiva in questione venne trasposta tramite il Decreto legislativo dellโ8 aprile 2003 nยฐ66, il quale attuava le direttive 93/104/CE e 2000/34/CE, ulteriore modifica non fu necessaria. Nel testo del sopramenzionato decreto, il riposo giornaliero viene introdotto allโart 7, senza alcuna modifica dalla direttiva originaria. Mentre, per quanto riguarda il riposo settimanale, questo viene esplicitato allโart 9:
โIl lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui allโarticolo 7โ.
Tramite lโutilizzo del termine cumulare, si puรฒ comprendere come alcuna modifica risulti necessaria allโinterno del decreto per implementare la decisione presa dalla Corte di Giustizia. Infatti, i due diritti: riposo giornaliero e riposo settimanale, sono giร identificati come autonomi.
Conseguenze della Sentenza negli Stati Membri
Le conseguenze della sentenza introdotta in questo articolo coinvolgono direttamente tutti gli Stati Membri dellโUnione Europea. I contratti di lavoro di tutti i dipendenti assunti negli Stati Membri dovrebbero essere allineati con tale interpretazione: assicurando il riposo settimanale ed il riposo giornaliero, anche quando questโultimo precede direttamente quello settimanale ed anche quando, allโinterno della relativa normativa nazionale, il riposo settimanale di un dipendente risulti superiore al minimo previsto dallโUE: 24 ore consecutive. In Italia, nel caso in cui un contratto di lavoro nazionale non risultasse in linea con quanto illustrato, questโultimo dovrebbe essere tempestivamente modificato, poichรฉ contravviene il decreto legislativo dellโ8 aprile 2003, sovrastato a sua volta dalla Direttiva del 2003/88 e da questโultima sentenza della Corte di Giustizia.
I contratti nazionali degli altri Stati Membri si dovrebbero a loro volta allineare con tale decisione: laddove la normativa nazionale non esplicitasse la distinzione e conseguente autonomia dei due diritti, ogni dipendente si potrร avvalere di tale decisione della corte di giustizia come precedente.