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La Corte di giustizia dell’Unione europea ha ribadito che i lavoratori mobili all’interno dell’UE hanno diritto a un accesso paritario ai benefici familiari. La Corte di giustizia dell’Unione europea ha ribadito che i lavoratori mobili all’interno dell’UE hanno diritto a un accesso paritario ai benefici familiari.

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Il 16 aprile 2026, la Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) ha emesso una sentenza nel caso C-642/24, stabilendo che la legge tedesca che riduceva i benefici in base al luogo di residenza dei figli dei lavoratori violava il diritto dell’UE. 

Ciò significa che i benefici familiari devono essere concessi al lavoratore come se i suoi familiari risiedessero nel paese in cui il lavoratore svolge la propria attività. 

Questa sentenza conferma e rafforza le tutele per i lavoratori mobili e distaccati e sostiene il principio della libera circolazione all’interno dell’UE. 

Il caso 

La CGUE ha ritenuto che tale sistema violasse le norme dell’UE sul principio di parità di trattamento e sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, in particolare il Regolamento (CE) n. 883/2004. 

La Corte ha stabilito che tale indicizzazione costituisce una discriminazione indiretta nei confronti dei lavoratori migranti e contrasta con il principio secondo cui i benefici devono essere erogati come se i familiari risiedessero nello Stato competente. 

Impatto 

La decisione avrà importanti implicazioni per: 

  • i lavoratori transfrontalieri e distaccati, garantendo loro il diritto a ricevere i benefici familiari completi indipendentemente dal luogo di residenza dei figli; 
  • i datori di lavoro che gestiscono una forza lavoro internazionale, offrendo maggiore chiarezza giuridica, ma riducendo la flessibilità nel fare affidamento sulle differenze tra i sistemi nazionali per ridurre indirettamente i costi legati alla retribuzione. 

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Quadro normativo

Autorità Fonte Numero Articolo Data Link
UE Regolamento (CE) n. 883/2004 883 / 29/04/2004 Leggi di più
UE C-642/24 Commissione c. Germania (Assegno familiare bavarese) 642/24 - Leggi di più
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