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Global Mobility – Diritto dei lavoratori alla libera circolazione, soglia minima di accesso alla sicurezza sociale, prestazioni di invalidità e integrazioni al minimo

Il 22 gennaio 2026, la CGUE ha stabilito che i residenti UE non possono avere requisiti più elevati per le prestazioni se hanno lavorato in più Stati membri, evitando discriminazioni verso i lavoratori mobili.
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Con sentenza del 22 gennaio 2026, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha stabilito che i cittadini dell’UE che hanno lavorato e versato contributi previdenziali sia all’interno sia all’esterno di uno Stato membro non possono essere assoggettati a requisiti più onerosi per l’accesso alle prestazioni sociali rispetto ai lavoratori che hanno svolto l’intera attività lavorativa in quello stesso Stato. Una simile disciplina comporterebbe infatti una discriminazione indiretta nei confronti dei lavoratori che esercitano il diritto alla libera circolazione all’interno dell’Unione.

Il caso

Un lavoratore residente in Italia ha versato contributi previdenziali in Svizzera tra il 1991 e il 1994 e successivamente in Italia per un periodo complessivo di circa cinque anni tra il 2002 e il 2012.

Sulla base dei contributi versati in Italia, il lavoratore ha presentato all’INPS domanda di assegno di invalidità. Contestualmente, ha richiesto anche l’integrazione dell’assegno fino al trattamento minimo previsto dalla normativa italiana.

L’INPS ha respinto la domanda, ritenendo che il lavoratore non avesse maturato un numero sufficiente di contributi esclusivamente in Italia. Le decisioni sono state impugnate in sede giudiziaria fino a giungere alla Corte di cassazione, la quale ha sottoposto alla Corte di giustizia dell’Unione europea la questione pregiudiziale circa la compatibilità della normativa italiana con il diritto dell’Unione.

Quadro normativo

  • Il regolamento (CE) n. 883/2004 sui sistemi di sicurezza sociale stabilisce che i lavoratori che hanno esercitato il diritto alla libera circolazione beneficiano delle stesse prestazioni e sono soggetti ai medesimi obblighi previsti dalla legislazione di ciascuno Stato membro per i propri cittadini (articolo 4).
    Ne consegue che gli enti nazionali competenti in materia di sicurezza sociale sono tenuti a considerare l’attività lavorativa svolta in altri Stati membri alla stregua di quella prestata nello Stato interessato. Tale principio si applica sia al riconoscimento delle prestazioni previdenziali sia all’attribuzione delle integrazioni a tali prestazioni (articoli 52 e 58).
  • La normativa italiana prevede che i cittadini italiani che abbiano lavorato in Stati membri diversi dall’Italia debbano dimostrare almeno dieci anni di contribuzione assicurativa derivante da lavoro subordinato svolto in Italia per poter accedere alle prestazioni di invalidità e alle integrazioni volte a raggiungere il trattamento minimo. Diversamente, ai fini del riconoscimento delle medesime prestazioni di invalidità e delle relative integrazioni, i residenti in Italia che abbiano svolto l’intera attività lavorativa esclusivamente sul territorio nazionale devono comprovare un periodo complessivo di cinque anni di contribuzione assicurativa, di cui almeno tre maturati nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda amministrativa.

Questione

Il diritto dell’Unione prevede che i lavoratori che hanno esercitato il diritto alla libera circolazione, svolgendo attività lavorativa in più Stati membri, godano degli stessi diritti riconosciuti ai lavoratori che hanno operato in un solo Stato membro. La normativa italiana, tuttavia, impone a tali lavoratori requisiti più stringenti per l’accesso alle prestazioni di invalidità e alle relative integrazioni rispetto a quelli richiesti ai lavoratori che abbiano versato contributi esclusivamente in Italia.

In tale contesto, la Corte di cassazione ha chiesto alla Corte di giustizia dell’Unione europea se il diritto dell’Unione osti a una simile distinzione.

Decisione

La Corte di giustizia ha affermato che il diritto dell’Unione osta a forme di discriminazione indiretta nei confronti dei lavoratori che hanno esercitato il diritto alla libera circolazione, come quella prevista dalla normativa italiana, in quanto idonee a dissuadere i cittadini dell’Unione dall’esercizio di tale diritto fondamentale.

Ne consegue che le norme nazionali non possono rendere più gravoso l’accesso alle integrazioni delle prestazioni di sicurezza sociale per i lavoratori che abbiano svolto attività in più Stati (ad esempio in Svizzera e in Italia) rispetto a coloro che abbiano lavorato esclusivamente in un unico Stato.

Nel caso di specie, la Corte ha quindi ritenuto che la normativa italiana in questione violi il diritto dell’Unione in materia di riconoscimento delle prestazioni e delle relative integrazioni nei confronti dei lavoratori che hanno maturato periodi contributivi all’estero.

Impatto

La pronuncia impedisce alle legislazioni nazionali in materia di sicurezza sociale di imporre condizioni più onerose ai lavoratori che abbiano svolto attività lavorativa all’estero per l’accesso alle prestazioni e alle relative integrazioni.

In tal modo, la Corte di giustizia ribadisce il principio di non discriminazione, anche nella sua forma indiretta, confermando che i lavoratori che hanno esercitato il diritto alla libera circolazione all’interno dell’Unione hanno diritto agli stessi benefici riconosciuti ai lavoratori che abbiano svolto l’intera attività in un solo Stato.

Quadro normativo

Autorità Fonte Numero Articolo Data Link
Corte di Giustizia Europea C-633/24 F.F. v INPS 633/24 / 22/01/2006 Leggi di più
UE Regolamento 883/2004 (Sicurezza Sociale) 883 4, 52, 58 29/04/2004 Leggi di più
Governo italiano Legge n. 153/1969 153 8 30/04/1969 Leggi di più
Governo italiano Legge n. 222/1984 222 4(1) [now repealed] 12/06/1984 Leggi di più
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