Il 18 dicembre 2025, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) ha emesso una sentenza fondamentale nel caso C-743/23, chiarendo che, ai fini della determinazione della legislazione applicabile in materia di sicurezza sociale, deve essere preso in considerazione anche il lavoro svolto al di fuori dell’Unione Europea, qualora il lavoratore operi in due o più Stati.
Quadro normativo di riferimento
Articolo 13(1) del Regolamento (UE) n. 883/2004: stabilisce che il lavoratore che svolge la propria attività in due o più Stati è soggetto alla legislazione in materia di sicurezza sociale dello Stato in cui esercita la “parte sostanziale” della propria attività lavorativa.
Articolo 14(8) del Regolamento (CE) n. 987/2009: precisa che un’attività inferiore al 25% del totale svolta in uno Stato membro non costituisce una “parte sostanziale” e, pertanto, non determina l’applicazione della legislazione di sicurezza sociale di tale Stato.
Caso concreto
Una società con sede in Svizzera ha assunto un lavoratore residente in Germania, il quale svolgeva la propria attività in Svizzera (10,5 giorni per trimestre), in Germania (lavoro da remoto, 10,5 giorni per trimestre) e in altri Paesi extra-UE (per il resto del trimestre). Il lavoratore ha dichiarato alle autorità tedesche competenti di svolgere meno del 25% della propria attività in Germania, affermando di essere assoggettato al sistema previdenziale svizzero, dove la società è registrata.
Questione giuridica
Le autorità tedesche, interpretando le normative vigenti, non hanno considerato il lavoro svolto al di fuori dell’UE. Di conseguenza, hanno determinato che il lavoratore svolgeva più del 25% della propria attività in Germania (50% in Svizzera, 50% in Germania), assoggettandolo al sistema di sicurezza sociale tedesco. La questione centrale riguardava l’opportunità di includere, nel calcolo della “parte sostanziale” delle attività, anche il lavoro svolto in Paesi extra-UE.
Decisione della CGUE
La Corte ha stabilito che, per determinare la “parte sostanziale” delle attività di un lavoratore che opera in due o più Stati, e quindi la legislazione applicabile in materia di sicurezza sociale, gli Stati membri devono tenere conto anche del lavoro svolto al di fuori dell’Unione Europea. Nel caso specifico, il lavoratore svolgeva meno del 25% della propria attività in Germania, pertanto non era soggetto al sistema di sicurezza sociale tedesco, bensì quello svizzero.
Implicazioni pratiche
Questa sentenza rappresenta un importante precedente per le aziende e i lavoratori operanti in contesti internazionali. Le regole di coordinamento della sicurezza sociale dell’UE devono ora essere applicate tenendo conto anche delle attività svolte in Paesi terzi, con conseguenti ripercussioni sulla gestione dei contratti di lavoro e sulla pianificazione previdenziale.