La Risposta ad interpello n. 2/2026 chiarisce che anche i lavoratori che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia e continuano a svolgere attività lavorativa in smart working alle dipendenze di un datore di lavoro estero possono accedere al nuovo regime agevolato per i lavoratori impatriati, introdotto dall’art. 5 del D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209.
Il caso
L’istanza riguarda una lavoratrice che, trasferitasi nel Regno Unito nel dicembre 2020 e successivamente iscritta all’AIRE, ha svolto attività lavorativa per due società con sede in UK fino al settembre 2025.
Successivamente, la contribuente si è trasferita in Italia con l’obiettivo di stabilirsi permanentemente e ha iniziato un nuovo rapporto di lavoro con contratto italiano, pur continuando a svolgere prevalentemente le proprie mansioni in smart working per un datore di lavoro con sede legale all’estero.
La contribuente chiedeva conferma della possibilità di usufruire del regime agevolativo impatriati nonostante il datore di lavoro fosse estero e non applicasse le ritenute fiscali italiane in busta paga.
La posizione del contribuente
L’Istante riteneva che fosse possibile fruire del regime agevolativo in autonomia nella dichiarazione dei redditi, visto il sussistere delle seguenti condizioni:
- Aver trasferito la residenza fiscale in Italia;
- Essere in possesso dei requisiti di qualificazione e specializzazione richiesti dalla normativa;
- Non aver avuto residenza fiscale in Italia nei tre periodi d’imposta precedenti il trasferimento;
- Prevedere lo svolgimento prevalente dell’attività lavorativa sul territorio italiano.
Secondo l’Istante, il datore di lavoro estero non applicando le ritenute italiane non avrebbe precluso l’accesso al beneficio, purché il lavoratore rispettasse autonomamente le condizioni richieste e dichiarasse i redditi prodotti in Italia.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia conferma che il regime agevolativo si applica ai lavoratori che trasferiscono la residenza in Italia e che, ai sensi dell’art. 23 del TUIR, sono rilevanti ai fini dell’agevolazione solo i redditi prodotti in Italia. Nel caso dei lavoratori in smart working per un datore di lavoro estero, ciò significa che:
- È possibile accedere al regime a partire dal periodo d’imposta di trasferimento della residenza fiscale in Italia;
- La condizione fondamentale è che il trasferimento avvenga effettivamente e la residenza fiscale sia stabilita in Italia;
- Non è necessario che il datore di lavoro applichi direttamente le ritenute fiscali in busta paga, in quanto il beneficio può essere fruito autonomamente in dichiarazione dei redditi;
- L’agevolazione è subordinata al rispetto degli altri requisiti previsti dall’art. 5 del D.Lgs. n. 209/2023 (residenza minima precedente all’estero, svolgimento prevalente dell’attività in Italia, qualificazione/specializzazione).
Conclusioni
La Risposta n. 2/2026 rappresenta un chiarimento importante per i lavoratori impatriati in smart working da datori di lavoro esteri e per i gruppi multinazionali che gestiscono dipendenti internazionali.
Essa conferma che il rientro in Italia non è condizionato alla presenza di un datore di lavoro residente nel Paese e ribadisce la possibilità di accedere al regime impatriati autonomamente, a condizione di rispettare i requisiti oggettivi e soggettivi stabiliti dalla legge.
Il chiarimento evidenzia l’importanza di una corretta allocazione territoriale dei redditi e rafforza la certezza fiscale per chi rientra in Italia con contratti esteri, contribuendo a favorire la mobilità internazionale dei lavoratori qualificati.
Lo Studio A&P assiste nella gestione del rientro in Italia di lavoratori impatriati, fornendo supporto legale e fiscale per l’accesso al regime agevolativo previsto dall’art. 5 del D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209