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La Stabile Organizzazione: tipologie e novità

Cosa si intende per Stabile Organizzazione? Una panoramica delle sue tipologie e novità, tra cui l'anti-fragmentation rule.
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Indice dei Contenuti

Con stabile organizzazione si intende, come chiarisce l’articolo 5 della convenzione OCSE, poi introdotto anche nell’articolo 162 del Tuir, una “sede fissa d’affari per mezzo della quale un’impresa estera esercita in tutto o in parte la sua attività”. Recentemente, in seguito alla riscrittura del modello Ocse, sono state introdotte delle novità al fine di prevenire l’elusione di questo status, in primis “l’anti-fragmentation rule”.

Anti-fragmentation rule

Nel caso in cui si svolga in uno Stato attività da parte di una o più imprese collegate, si ha la stabile organizzazione se queste sono collegate e complementari tra loro, eccetto il caso di attività preparatorie o ausiliarie (di supporto a quella principale).

Per adeguarsi a questi nuovi standard, oltre ad implementare l’anti-fragmentation rule, lo Stato italiano ha modificato l’art.162 del Tuir, aggiungendo casi di esistenza di una stabile organizzazione (“significativa e continua presenza economica nel territorio dello Stato, costituita in modo tale da non fare risultare una sua consistenza fisica nel territorio stesso”, ovvero quella digitale), e abrogando casi precedentemente esclusi (“elaboratori elettronici e relativi impianti ausiliari che consentono la raccolta e la trasmissione di dati ed informazioni finalizzate alla vendita di beni e servizi”).

È stata inoltre introdotta una “negative list”, dove troviamo le attività escludenti da una stabile organizzazione.

Tipologie di stabili organizzazioni

  • Stabile organizzazione del tipo “materiale”, quando l’impresa estera ha a disposizione una sede d’affari fissa che utilizza per svolgere la sua attività. Il criterio in questo caso è quindi il possesso di uno spazio fisico fisso in senso temporale e spaziale;
  • Stabile organizzazione del tipo “personale”, quando l’impresa estera possiede una persona, fisica o giuridica, che agisce stabilmente per essa concludendo contratti, anche in assenza di sede fissa. Il requisito, in questo caso, è quindi l’abituale conclusione di contratti, escludendo l’acquisto di beni (come attività di carattere ausiliario).
  • Stabile organizzazione “immateriale” o digitale, quando vi è “significativa e continua presenza economica nel territorio dello Stato, costituita in modo tale da non fare risultare una sua consistenza fisica nel territorio stesso”. Per il legislatore italiano questa categoria sussisterebbe anche in assenza dei requisiti classici della convenzione Ocse, in discontinuità con la nozione internazionale, nonostante sia coerente con quelle che probabilmente saranno le future modifiche della convenzione.

N.B.: Un ufficio di rappresentanza di una società non residente non costituisce stabile organizzazione della società stessa.

Il Progetto Beps

L’OCSE ha introdotto anche il Base erosion & profit sharing (Beps): un progetto nato con lo scopo di costruire un sistema fiscale integrato tra gli Stati, promuovendo misure comuni e cercando di eliminare i casi di elusione fiscale, attraverso l’applicazione di una convenzione multilaterale. Riguardo alla stabile organizzazione, il Beps si è focalizzato sull’elusione dello status (artt. 12-15), l’esenzione per specifiche attività e l’anti-fragmentation rule.

 

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