Adempimenti del sostituto di imposta per un soggetto estero non residente

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L’Agenzia delle Entrate chiarisce ulteriormente gli adempimenti del sostituto di imposta per un soggetto estero non residente.

Con la risposta all’interpello n. 297 pubblicata il 27 aprile 2021, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione delle ritenute alla fonte a titolo di acconto sulle somme da corrispondere al lavoratore dipendente di una società estera che lavora in Italia operando in qualità di sostituto d’imposta, ai sensi dell’art. 23, D.P.R. n. 600/1973.

Come chiarisce l’Agenzia delle Entrate, un ufficio di rappresentanza italiano di una società non residente non costituisce stabile organizzazione in Italia della società stessa ai sensi dell’articolo 162 del TUIR e del Trattato stipulato tra Italia e lo Stato estero (in questo caso Francia) e pertanto non si può qualificare come sostituto d’imposta e non è tenuto ad operare le ritenute sui redditi di lavoro dipendente corrisposti ai propri lavoratori subordinati.

Da ciò ne consegue che le società e gli enti non residenti assumono la qualifica di sostituti d’imposta solo nel momento in cui abbiano una stabile organizzazione in Italia (Circolare del Ministero delle Finanze n. 326/1997).

Secondo quanto si deduce dalla risposta dell’Agenzia, l’Ufficio di rappresentanza avrebbe la facoltà di operare le ritenute su base volontaria e prudenziale. In questo caso si dovrebbero osservare tutti gli adempimenti formali e sostanziali (Principio di Diritto n. 8/2019), quali la predisposizione della Certificazione Unica, la presentazione del modello 770, ecc.

Riferimenti Normativi

Risposta n. 297/2021

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