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Riforma dello sport 2021

Pubblicati in Gazzetta Ufficiale i decreti legislativi da n°36 a n°40 del 28.02.2021 attuativi della legge di riforma dello sport Legge Delega 8 Agosto 2019 n. 86.
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Indice dei Contenuti

Mobilità internazionale per le aziende

Entrata in vigore posticipata al 2022

Le disposizioni generali della riforma dello sport 2021, per espressa previsione del decreto “Sostegni”, entreranno in vigore dal 01/01/2022, mentre, le nuove norme in materia di lavoro sportivo, che, per espressa previsione del decreto “Sostegni”, entreranno in vigore il 01/07/2022.

Ancora: le disposizioni relative a un altro tema molto “caldo”, quello dell’abolizione del vincolo sportivo, disciplinato dall’art. 31 del medesimo decreto, saranno pienamente operative entro lo stesso termine del 01/07/2022.

Le principali disposizioni che entreranno in vigore dal 01/01/2022

-Forma giuridica: le società sportive dilettantistiche potranno assumere qualsiasi forma societaria tra quelle previste al libro V, titolo V, del codice civile:
quindi non solo società sportive di capitali (come attualmente disciplinato) ma (in teoria) anche società di persone (SNC, SaS o, addirittura, Società Semplice).

-Viene esplicitamente prevista la compatibilità del “mondo” sportivo dilettantistico con il codice del Terzo Settore.

-Viene prevista, per gli enti sportivi aventi natura societaria, la possibilità di parziale distribuzione degli utili e rimborso della quota di capitale versata.

-Viene ampliato il regime dell’incompatibilità degli amministratori a ricoprire cariche societarie nell’ambito della medesima FSN, DSA o EPS, prevedendo che tale incompatibilità estesa a “qualsiasi carica” in altre a.s.d. o s.s.d.

-La possibilità, per le A.S.D, di acquisire la personalità giuridica mediante l’iscrizione al Registro Nazionale delle Attività Sportive

-Sarà istituito un “Registro delle attività sportive Dilettantistiche”, che non sarà più gestito dal CONI ma dal Dipartimento dello Sport;

Il nuovo “lavoratore sportivo” in vigore dal 01/07/2022

Questa parte della riforma sarà quella di maggiore impatto per i sodalizi sportivi di tutta la riforma che, tuttavia, entrerà in vigore il 01/07/2022 e pertanto a decorrere dalla stagione sportiva 2022/2023. Principali novità:

  1. Il lavoratore sportivo: la regola sarà che “chi percepisce compensi per lo svolgimento dell’attività sportiva sarà considerato un lavoratore” a prescindere dal carattere professionale o dilettantistico della prestazione sportiva;
  2. L’inquadramento del lavoratore dovrà seguire le ordinarie tipologie giuslavoristiche, Il lavoratore sportivo potrà assumere la qualifica di lavoratore dipendente, co.co.co. o lavoratore autonomo, anche occasionale.
  3. Lo sportivo amatoriale: la prestazione sportiva è svolta gratuitamente ma potranno continuare ad essere indennizzate attraverso rimborsi spese di trasferta e premi erogati in relazione a risultati sportivi ottenuti nelle competizioni, ma entro il limite di euro 10.000,00 annui.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti o informazioni in merito.

Quadro normativo

Autorità Fonte Numero Articolo Data Link
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