Esportazione e Radiazione della Targa

L'articolo 103 del codice della strada stabilisce le norme che regolano l'esportazione di veicoli in paesi EU ed extra-EU

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Se si vuole esportare definitivamente un veicolo all’estero, bisogna prima effettuare la “cancellazione per esportazione definitiva all’estero” dall’Archivio Nazionale dei Veicoli e dal Pubblico Registro Automobilistico.

Dal 1° gennaio 2020, a seguito della modifica del testo dell’art. 103, comma 1, del Codice della Strada, sono entrate in vigore le nuove modalità di annullamento a seguito dell’esportazione definitiva all’estero. La cancellazione del veicolo per l’esportazione deve essere effettuata prima dell’effettiva esportazione.

Le nuove disposizioni

Le nuove disposizioni prevedono come requisito per l’annullamento che, alla data della richiesta di annullamento, il veicolo sia stato sottoposto a revisione valida o che, nell’anno in cui si verifica l’obbligo di revisione, sia stato sottoposto a revisione per l’accertamento dell’idoneità alla circolazione ai sensi dell’art. 75 del Codice della Strada.

Al termine della cancellazione viene rilasciato un Documento Unico di circolazione e proprietà (DU), non valido per la circolazione, con l’annotazione della cessazione della circolazione del veicolo per l’esportazione definitiva verso un altro Paese UE o verso un Paese extra UE.

Se il proprietario o l’avente diritto al veicolo necessita di raggiungere il Paese estero di destinazione su strada, può richiedere il rilascio della tabella di marcia e delle targhe provvisorie agli Uffici della Motorizzazione o ad un Ufficio di Consulenza Automobilistica. Con l’esportazione definitiva il veicolo cessa di essere iscritto al Pubblico Registro Automobilistico.

Dal periodo d’imposta successivo alla data di annotazione della disdetta, l’obbligo di pagare il bollo auto (bollo auto) è interrotto.

Inoltre, nonostante l’art. 103 del Codice della Strada preveda che la cancellazione del veicolo dai registri sia preventiva alla effettiva esportazione all’estero, esiste comunque la possibilità che la cancellazione possa avvenire anche successivamente, salva l’eventuale applicazione della sanzione pecuniaria prevista dal comma 5 del medesimo articolo.

Lo Studio Arletti&Partners rimane a vostra disposizione: per ulteriori informazioni non esitate a contattarci.

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