Il distacco in Svizzera di lavoratori il cui datore di lavoro ha sede all’estero è disciplinato dalla Legge federale dell’8 ottobre 1999 concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro (LDist) e dall’Ordinanza del 21 maggio 2003 sui lavoratori distaccati in Svizzera (ODist).
Le norme svizzere sul distacco dei lavoratori rispecchiano quelle previste dalle direttive UE sul distacco dei lavoratori e, in particolare, dalla direttiva 96/71/CE.
Notifica di distacco in Svizzera
Le autorità cantonali devono essere informate almeno 8 giorni di calendario prima dell’inizio dell’attività lavorativa in Svizzera. La notifica deve essere trasmessa tramite EasyGov ed è trattata dalle autorità cantonali competenti per il luogo di svolgimento dell’attività.
Sono tuttavia previste alcune esenzioni dall’obbligo di notifica:
le attività di durata non superiore a 8 giorni complessivi per anno civile possono essere esentate dall’obbligo di notifica.
L’esenzione si applica sia all’impresa distaccante sia ai lavoratori distaccati. Tuttavia, l’esenzione non si applica alle attività nei seguenti settori:
- edilizia, compresi il genio civile e i rami accessori dell’edilizia;
- paesaggismo;
- settore alberghiero e ristorazione;
- pulizia industriale e domestica;
- servizi di sorveglianza e sicurezza;
- commercio ambulante.
Ogni impresa dispone di 90 giorni lavorativi effettivi per anno civile nell’ambito della procedura di notifica. Una volta esauriti tali giorni, le imprese devono richiedere un permesso di lavoro per svolgere attività in Svizzera.
Alcune deroghe consentono di iniziare i lavori prima della scadenza del termine di preavviso di 8 giorni. Nei casi urgenti riconosciuti, le imprese devono trasmettere le notifiche prima dell’inizio dei lavori. L’urgenza deve essere motivata nella notifica e soddisfare i requisiti applicabili.
La procedura di notifica sopra descritta si applica generalmente ai lavoratori distaccati da imprese stabilite in Paesi UE/AELS.
Modello A1 per il distacco di lavoratori in Svizzera
L’ente previdenziale competente del Paese d’origine rilascia i Modelli A1. Si tratta di un modulo standard che ciascun Paese rilascia nella propria lingua o nelle proprie lingue ufficiali. Questo documento attesta quale legislazione previdenziale si applica al titolare. Di conseguenza, qualora siano soddisfatte le condizioni per il mantenimento della copertura previdenziale nel Paese d’origine, il titolare non è soggetto ai corrispondenti contributi previdenziali nel Paese ospitante.
Il Modello A1 è utilizzato nell’ambito delle disposizioni applicabili sul coordinamento della sicurezza sociale tra i Paesi dell’UE, del SEE e la Svizzera. I datori di lavoro devono verificare a quale ente rivolgersi e seguire le relative istruzioni per richiedere il certificato.
Rispetto delle condizioni lavorative e salariali svizzere
In Svizzera non esiste un salario minimo nazionale.
Le imprese distaccanti devono rispettare i salari minimi stabiliti dai contratti collettivi di lavoro dichiarati di obbligatorietà generale e dai contratti normali di lavoro con salari minimi vincolanti applicabili alla missione.
Le imprese distaccanti devono inoltre rispettare le disposizioni applicabili in materia di orario di lavoro, periodi di riposo, ferie, salute e sicurezza e altre condizioni di lavoro. I rimborsi delle spese di viaggio, vitto e alloggio connesse al distacco non costituiscono componenti della retribuzione.
Per questo motivo, Arletti & Partners suggerisce l’elaborazione di un cedolino figurativo lordo per ogni distacco, in funzione del periodo di permanenza in Svizzera.
Ulteriori obblighi per i distacchi in Svizzera
Da gennaio 2018, le imprese estere che effettuano prestazioni soggette all’IVA svizzera possono essere tenute a registrarsi ai fini IVA in Svizzera quando il loro fatturato annuo mondiale determinante raggiunge almeno 100.000 CHF.
Inoltre, dovranno nominare un rappresentante fiscale domiciliato in Svizzera. Il rappresentante potrà fungere da interlocutore con l’autorità competente e predisporre i rendiconti IVA per conto dell’impresa.
L’Amministrazione federale delle contribuzioni, di regola, non richiede più alle imprese estere di prestare una garanzia al momento della registrazione ai fini IVA. Tuttavia, può richiederla successivamente nei casi previsti dalla legge.
A seconda del contratto collettivo di lavoro dichiarato di obbligatorietà generale applicabile e del relativo campo di applicazione, potrebbe essere richiesta una cauzione separata. In particolare, essa costituisce una garanzia a copertura delle penali contrattuali, dei costi di controllo e dei contributi previsti dal contratto stesso. Tale cauzione è distinta da un’eventuale garanzia ai fini IVA.
Subappalto
La Svizzera consente il subappalto alle seguenti condizioni:
Esistenza di un contratto tra il committente e l’appaltatore principale. Tale contratto include una clausola che consente di subappaltare a terzi i lavori in questione;
Esistenza di un contratto tra il primo subappaltatore della catena e gli altri subappaltatori della catena per l’esecuzione dei lavori oggetto del contratto di cui al punto 1.
La legislazione svizzera che disciplina l’affidamento dei lavori sopra descritto (subappalto di secondo livello) impone all’appaltatore principale un obbligo di diligenza nell’affidamento dei lavori ai subappaltatori (art. 5 LDist e artt. 8a–8c ODist, in particolare artt. 8b e 8c). In particolare, tra gli obblighi dell’appaltatore principale rientra quello di assicurarsi che i subappaltatori incaricati dell’esecuzione dei lavori previsti dal contratto dimostrino il rispetto delle condizioni lavorative e salariali.
Lavoratori autonomi che prestano servizi in Svizzera
Per essere riconosciuti come tali, i lavoratori autonomi devono soddisfare i requisiti previsti dal diritto svizzero (indipendenza dei mezzi, organizzazione autonoma del lavoro, ecc.). Durante la loro missione, questi lavoratori devono essere in grado di fornire documenti che attestino il loro status di lavoratori autonomi in caso di controllo.
Se l’autorità cantonale competente ritiene che il requisito di autonomia del lavoratore non sia soddisfatto, quest’ultimo può essere qualificato come lavoratore dipendente.
Un’ulteriore questione riguarda la collaborazione stretta e continuativa con i dipendenti del cliente. Tale situazione può indicare un’integrazione nell’organizzazione del cliente e, quindi, una mancanza di effettiva autonomia, ma non è oggetto di un divieto assoluto. Le autorità svizzere valutano il rapporto lavorativo nel suo complesso, considerando anche le direttive ricevute, l’autonomia organizzativa e il rischio imprenditoriale.
Rischi e sanzioni per il mancato rispetto degli obblighi di distacco in Svizzera
Le imprese che non presentano la notifica di distacco entro il termine previsto di 8 giorni prima dell’inizio dell’attività rischiano sanzioni pecuniarie fino a 5.000 CHF.
Le violazioni delle condizioni salariali e lavorative possono comportare sanzioni per il datore di lavoro fino a 30.000 CHF. In questi casi, le imprese rischiano anche il divieto di prestare servizi in Svizzera.
In caso di violazioni reiterate, il divieto può durare fino a 5 anni e l’impresa potrebbe essere inserita in una lista pubblica delle imprese sanzionate dalle autorità svizzere.