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Distacco dei lavoratori in Svizzera

La nostra guida con i passaggi necessari per organizzare il distacco dei lavoratori in Svizzera.

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ISO 9001

Il distacco in Svizzera di lavoratori dipendenti il cui datore di lavoro ha la propria sede all’estero è retto dalla Legge Federale dell’8 ottobre 1999 con oggetto le condizioni lavorative e salariali minime per lavoratori distaccati in Svizzera e misure collaterali (LDist) nonché dall’Ordinanza del 21 maggio 2003 sui lavoratori distaccati in Svizzera (ODist).

Gli standard svizzeri sul distacco riflettono quelli previsti dalle Direttive UE sul distacco dei lavoratori e, in particolare, dalla Direttiva 96/71/CE.

Invio della notifica di distacco di lavoratori in Svizzera

Le autorità cantonali devono essere notificate tramite il portale dedicato al più tardi 8 giorni prima dell’inizio dell’attività lavorativa in Svizzera. In base al luogo dell’attività, la notifica di distacco deve essere trasmessa all’autorità territorialmente competente.

Tuttavia, sono previste alcune esenzioni all’obbligo di notifica:

ogni azienda può beneficiare di 8 giorni di esenzione all’obbligo di notifica per anno civile.

Gli otto giorni esenti da notifica sono riferiti sia all’impresa che distacca i lavoratori sia ai lavoratori distaccati. In ogni caso, tale esenzione non si applica alle attività nei seguenti settori:

  • edilizia;
  • paesaggistica;
  • settore alberghiero e ristorazione;
  • pulizia industriale e domestica;
  • servizi di sorveglianza e sicurezza;
  • commercio ambulante.

Ogni azienda ha a disposizione 90 giorni per anno civile per la procedura di notifica. Di conseguenza, una volta terminati i giorni a disposizione sarà necessario richiedere un adeguato permesso di lavoro.

Sono comunque previste deroghe per le quali è possibile non rispettare il termine degli 8 giorni di anticipo. In tali casi la notifica è da trasmettere al più tardi 1 giorno prima dell’inizio dell’attività.

Richiesta del modello A1 per il distacco dei lavoratori in Svizzera

Il datore di lavoro deve richiedere l’emissione del modello A1 alla sede INPS competente. Il modello A1 è obbligatorio in tutta l’UE e nei Paesi del SEE, inclusa la Svizzera.

Si tratta di un modulo standard che certifica che il lavoratore distaccato rimane assicurato ai fini previdenziali nel paese Ue in cui ha sede l’impresa distaccante. Di conseguenza, il lavoratore è esente dal pagamento di contributi previdenziali nel Paese di destinazione.

Rispetto delle condizioni minime lavorative e salariali svizzere

In Svizzera non esiste un livello minimo salariale stabilito su base nazionale.

Le aziende che distaccano lavoratori in Svizzera sono tenute a rispettare i livelli minimi salariali stabiliti dalle convenzioni collettive applicabili ai singoli cantoni.

Per questo motivo, per ogni trasferta, il nostro Studio propone l’elaborazione di un cedolino figurativo lordo per il periodo di permanenza in Svizzera.

Obblighi aggiuntivi per il distacco di lavoratori in Svizzera

A partire da gennaio 2018, le aziende estere che distaccano ed eseguono prestazioni di servizi in Svizzera e realizzano un fatturato complessivo superiore ai CHF 100 000 per anno civile sono obbligate a registrarsi ai fini Iva in Svizzera.

Inoltre, queste aziende dovranno nominare un rappresentante fiscale domiciliato in Svizzera che possa agire come persona di contatto con l’autorità competente. Lo stesso rappresentante si occuperà di elaborare le rendicontazioni trimestrali per conto dell’azienda.

La procedura di registrazione implica la presentazione di una fideiussione bancaria a garanzia di quanto dovuto. È possibile anche un deposito in contanti.

A seconda del cantone e del ramo di attività (CCNL) dei lavoratori, potrebbe essere richiesto il versamento di una cauzione a garanzia per la copertura di sanzioni contrattuali, costi di controllo e pagamento dei contributi al Fondo paritetico.

Gli interventi in appalto

In Svizzera, il subappalto è ammesso alle seguenti condizioni:

  1. Presenza di un contratto di appalto tra la committente ed il subappaltatore primario. È necessario che una clausola contrattuale ammetta il subappalto dei lavori in oggetto ad un terzo (sub appalto del subappalto);
  2. Presenza di un contratto tra primo subappaltatore della catena e gli altri subappaltatori della catena per lo svolgimento dei lavori oggetto del contratto di cui alla lettera a).

La normativa Svizzera che disciplina la redistribuzione del lavoro sopra descritta (subappalto di secondo livello) attribuisce all’appaltatore primario l’obbligo di diligenza nell’attribuzione di lavori ai subappaltatori (Sez. 4. Art 8 O Dist). Tra gli obblighi in capo all’appaltatore primario è previsto quello di accertarsi che i subappaltatori incaricati di eseguire il lavoro oggetto del contratto di appalto rendano verosimile il rispetto delle condizioni di lavoro e salariali.

Il distacco di Lavoratori Autonomi in Svizzera

Per essere considerati tali, i lavoratori autonomi devono rispettare i requisiti stabiliti dalla normativa svizzera (indipendenza dei mezzi, organizzazione autonoma del lavoro, ecc). Infatti, durante la loro trasferta, questi lavoratori devono essere in grado di fornire in caso di controllo i documenti che attestino il loro status di lavoratori indipendenti.

Qualora l’autorità cantonale competente non ritenesse soddisfatto il principio di autonomia del lavoratore autonomo, quest’ultimo potrebbe essere assimilato come dipendente della committente.

Inoltre, un’altra questione riguarda il divieto di lavorare in concomitanza con dipendenti della committente, come confermato più volte dall’Ufficio per la Sorveglianza del Lavoro, tale situazione non è ammissibile dalla normativa svizzera in quanto implicherebbe la non soddisfazione del principio di autonomia del lavoratore. Di conseguenza, il lavoratore verrebbe immediatamente considerato pseudo-autonomo e quindi dipendente della committente.

Rischi e sanzioni in caso di mancato rispetto della normativa relativa al distacco di lavoratori in Svizzera

Il mancato rispetto del termine minimo di 8 giorni per la presentazione della notifica di distacco è sanzionabile con un’ammenda fino a 5.000 CHF.

In generale, le violazioni in materia di condizioni di lavoro e minimi salariali possono comportare sanzioni per il datore di lavoro fino a 30.000 CHF e il divieto di prestare attività in Svizzera.

In caso di violazioni reiterate, il divieto può durare fino a 5 anni e l’azienda può essere inserita in una blacklist pubblica da parte delle autorità svizzere.

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Riferimenti Normativi

Ordinanza sui lavoratori distaccati in Svizzera

Fonte

Legge sui lavoratori distaccati dell’8 ottobre 1999

Fonte

Scopri di più sul Distacco dei Lavoratori in Europa

Scopri di più con le nostre guide approfondite sul Distacco dei Lavoratori nei Paesi UE. Se non sai da dove cominciare, puoi sempre dare un’occhiata al distacco dei lavoratori in Europa.

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