L’Irlanda ha recepito la Direttiva (UE) 2018/957 nel proprio ordinamento, con effetto dal 1° ottobre 2020, mediante il S.I. 374/2020. Tale regolamento introduce un numero limitato di chiarimenti sulle definizioni e di tutele aggiuntive, modificando il S.I. 412/2016, che ha recepito la Direttiva 2014/67/UE concernente l’applicazione della Direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi.
Per una panoramica completa delle direttive europee sul distacco dei lavoratori, consulta la nostra guida alle direttive UE sul distacco dei lavoratori.
Adempimento preliminare per i prestatori di servizi esteri che distaccano lavoratori in Irlanda
La Workplace Relations Commission (WRC) è l’autorità competente in Irlanda per le questioni relative ai lavoratori distaccati. I prestatori di servizi esteri stabiliti in un altro Stato membro dell’UE devono notificare alla WRC ogni distacco di lavoratori, indipendentemente dalla sua durata, utilizzando l’apposito modulo di dichiarazione. Il modulo di dichiarazione deve essere trasmesso alla WRC in lingua inglese, per posta o e-mail, entro e non oltre la data in cui il dipendente inizia a lavorare in Irlanda.
Tramite il modulo di dichiarazione, le imprese estere devono fornire determinate informazioni, tra cui:
- il nome e l’indirizzo dell’impresa distaccante;
- l’indirizzo del luogo di lavoro;
- i dati personali del lavoratore o dei lavoratori distaccati;
- le date previste di inizio e fine del distacco e le informazioni sull’orario di lavoro e sulla retribuzione.
Inoltre, l’impresa estera deve designare una persona incaricata di mantenere i contatti con l’autorità competente e comunicarne il nome e l’indirizzo. Tale persona invierà e riceverà documenti e comunicazioni e si interfaccerà con la WRC in caso di ispezione.
Infine, se il distacco viene prorogato oltre la data di fine prevista indicata nel modulo di dichiarazione presentato, il datore di lavoro deve inviare un modulo di dichiarazione modificato o un ulteriore modulo contenente la nuova data di fine.
Condizioni lavorative e salariali in Irlanda
Le direttive UE sul distacco dei lavoratori prevedono che a un lavoratore distaccato nel territorio di uno Stato membro siano garantite le condizioni di lavoro e di occupazione applicabili nel Paese ospitante nelle materie disciplinate dalle direttive, fatte salve le condizioni più favorevoli già applicabili al lavoratore.
In Irlanda, i diritti di un lavoratore distaccato comprendono:
- la retribuzione obbligatoria applicabile, incluso il salario minimo nazionale o i pertinenti minimi settoriali;
- un orario di lavoro settimanale medio non superiore a 48 ore;
- un periodo di riposo giornaliero di 11 ore consecutive;
- un periodo di riposo settimanale di 24 ore consecutive ogni sette giorni;
- una pausa di 15 minuti quando l’orario di lavoro supera le 4 ore e mezza e una pausa di 30 minuti quando supera le 6 ore.
Per quanto riguarda il salario minimo, dal 2000 l’Irlanda prevede un salario minimo nazionale (National Minimum Wage – NMW) giuridicamente vincolante. Il suo importo dipende dall’età del lavoratore.
Dal 1° gennaio 2026, il salario minimo nazionale irlandese per i dipendenti di 20 anni e oltre è pari a 14,15 € l’ora. Le tariffe orarie sono di 12,74 € per i lavoratori di 19 anni, 11,32 € per quelli di 18 anni e 9,91 € per i lavoratori di età inferiore a 18 anni.
Le indennità specifiche per il distacco fanno parte della retribuzione, salvo che siano corrisposte a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute a causa del distacco, come le spese di viaggio, vitto e alloggio.
Esistono inoltre strumenti settoriali giuridicamente vincolanti, tra cui gli Employment Regulation Orders e i Sectoral Employment Orders, che stabiliscono condizioni specifiche per i lavoratori rientranti nel loro ambito di applicazione, ad esempio nei settori delle pulizie, della sicurezza e dell’edilizia. Oltre al salario minimo nazionale, occorre pertanto verificare gli obblighi settoriali applicabili.
Conservazione dei documenti relativi al distacco
Ai sensi della normativa irlandese, un’impresa estera deve conservare e rendere disponibili, presso un luogo indicato alla WRC, determinati documenti in formato cartaceo o elettronico per tutta la durata del distacco, tra cui:
- il contratto di lavoro del lavoratore o dei lavoratori distaccati;
- le buste paga o documenti equivalenti;
- i fogli presenze o documenti equivalenti che indichino l’inizio, la fine e la durata dell’orario di lavoro giornaliero;
- le prove del pagamento delle retribuzioni;
- ove applicabile, le prove del rimborso delle spese sostenute a causa del distacco.
In caso di ispezione, il datore di lavoro deve mettere i documenti sopra indicati a disposizione dell’autorità competente. Dopo la conclusione del distacco, il datore di lavoro deve, su richiesta della WRC, trasmettere tali documenti entro un mese dalla richiesta, accompagnati, ove necessario, da una traduzione in inglese.
Lavoratori extra-UE distaccati in Irlanda
Un cittadino extra-UE che soggiorna e lavora legalmente in un altro Stato membro dell’UE può essere autorizzato a lavorare temporaneamente per tale datore di lavoro in Irlanda senza dover ottenere un permesso di lavoro. Tuttavia, devono essere prese in considerazione anche le disposizioni nazionali in materia di immigrazione. La Repubblica d’Irlanda prevede cinque diverse tipologie di permessi, utilizzate in casi specifici.
Nel caso di lavoratori extra-UE inviati in Irlanda per un breve periodo, superiore a 14 giorni nell’arco di 12 mesi, la tipologia di autorizzazione più appropriata potrebbe essere il cosiddetto visto Van der Elst. Devono tuttavia essere soddisfatte determinate condizioni.
Sicurezza sociale in Irlanda
Ai sensi del Regolamento europeo 883/2004, i lavoratori distaccati in Irlanda possono continuare a essere coperti dal sistema di sicurezza sociale dello Stato membro in cui ha sede il datore di lavoro.
L’impresa distaccante deve richiedere il Modello A1 all’istituzione di sicurezza sociale competente per il proprio lavoratore distaccato. Quest’ultimo dovrebbe conservarlo per tutta la durata del distacco in Irlanda.
Sanzioni in caso di mancato rispetto degli obblighi irlandesi relativi al distacco dei lavoratori
I lavoratori distaccati in Irlanda da altri Stati membri dell’UE beneficiano della legislazione irlandese a tutela dei lavoratori, nel rispetto delle condizioni e delle eccezioni previste da ciascuna disposizione normativa. In particolare, la sezione 20 del Protection of Employees (Part-Time Work) Act 2001 prevede che la legislazione del lavoro contemplata da tale sezione si applichi ai lavoratori distaccati allo stesso modo in cui si applica agli altri dipendenti.
Le violazioni di tale legislazione possono comportare sanzioni. Tra queste, la mancata presentazione del modulo di dichiarazione costituisce un reato. In caso di condanna con procedimento sommario (« summary conviction »), può essere inflitta una sanzione pecuniaria fino a 5.000 €. Il mancato rispetto degli adempimenti amministrativi previsti dall’articolo 4 del S.I. 412/2016 può inoltre comportare una sanzione pecuniaria fino a 50.000 € in caso di condanna a seguito di procedimento su atto d’accusa (« conviction on indictment »).