Con la risposta n. 704 del 14 ottobre 2021, l’Agenzia delle Entrate definisce le regole per il calcolo del valore fiscalmente riconosciuto di un’area già rivalutata e della quota scomputabile dell’imposta sostitutiva versata.
Il valore fiscalmente rilevante per la parte edificabile di un terreno che si intende vendere, sulla base dei valori determinati in sede di prima rivalutazione, può essere rideterminato, ai fini della cessione e del calcolo della relativa plusvalenza, in base al criterio proporzionale: calcolando il valore al metro quadro attribuito al terreno nella prima rivalutazione ed effettuando il rapporto con l’area attualmente riconosciuta edificabile; il valore così ottenuto potrà essere usato come riferimento per il calcolo dell’eventuale plusvalenza da cessione .
È possibile scomputare dall’imposta sostitutiva dovuta quella eventualmente già versata in occasione di precedenti procedure di rideterminazione effettuate con riferimento agli stessi beni oppure, in alternativa, presentare istanza di rimborso dell’imposta sostitutiva pagata in passato.