Veicoli con targa estera circolanti in Italia

L'Articolo che regola la circolazione di veicoli in Italia registrati all'estero vieta severamente l'utilizzo di targa straniera dopo i 60 giorni l'acquisizione della residenza in Italia, sia per cittadini italiani che stranieri.

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L’articolo 93 del Codice della Strada tratta di tutte le formalità necessarie per la circolazione dei veicoli, ed al comma 1 prevede che “gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi per circolare devono essere muniti di una carta di circolazione ed immatricolati presso il Dipartimento per i trasporti terrestri”.

L’articolo prosegue con il comma 1-bis in cui è stato introdotto il principio secondo il quale, decorsi sessanta giorni dall’acquisizione della residenza in Italia per il cittadino italiano o straniero, è vietato circolare con un veicolo immatricolato all’estero.

NOTA: Si considera come residenza quella anagrafica quale risulta dai documenti d’identità; sono quindi esclusi dalle disposizioni di cui al comma 1-bis e 1-ter, i cittadini europei che hanno residenza temporanea ovvero normale in Italia. La sanzione si applica anche se la persona dichiara di avere una doppia residenza, di cui una italiana; non si applica invece per gli iscritti all’AIRE essendo considerati come residenti all’estero.

Inoltre, il comma 1-ter specifica che “nell’ipotesi di veicolo concesso in leasing o in locazione senza conducente da parte di un’impresa costituita in un altro Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo che non ha stabilito in Italia una sede secondaria o altra sede effettiva, nonché nell’ipotesi di veicolo concesso in comodato a un soggetto residente in Italia e legato da un rapporto di lavoro o di collaborazione con un’impresa costituita in un altro Stato membro dell’Unione europea o aderente allo Spazio economico europeo che non ha stabilito in Italia una sede secondaria od altra sede effettiva, nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice doganale comunitario,

a bordo del veicolo deve essere custodito un documento, sottoscritto dall’intestatario e recante data certa, dal quale risultino il titolo e la durata della disponibilità del veicolo oltre all’identità del locatario o del comodatario”.

1. Sanzioni

1.1. Violazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis (comma 7-bis)

Viene applicata una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 711 fino a euro 2.842. L’organo accertatore deve trasmettere il documento di circolazione all’ufficio della motorizzazione civile competente per territorio, ordinare l’immediata cessazione della circolazione del veicolo e il suo trasporto e deposito in luogo non soggetto a pubblico passaggio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 213. Qualora, entro il termine di centottanta giorni decorrenti dalla data della violazione, il veicolo non sia immatricolato in Italia o non sia stato richiesto il rilascio di un foglio di via per condurlo oltre i transiti di confine, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa ai sensi dell’articolo 213;

1.2. Violazione delle disposizioni di cui al comma 1-ter (primo periodo) (comma 7-ter)

Viene applicata una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 998. Nel verbale di contestazione è imposto l’obbligo di esibizione del documento di cui al comma 1-ter entro il termine di trenta giorni. Il veicolo è sottoposto alla sanzione accessoria del fermo amministrativo secondo le disposizioni dell’articolo 214, in quanto compatibili, e verrà riconsegnato al conducente, al proprietario o al legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo che sia stato esibito il documento di cui al comma 1-ter o, comunque, decorsi sessanta giorni dall’accertamento della violazione. In caso di mancata esibizione del documento, l’organo accertatore provvede all’applicazione della sanzione di cui all’articolo 94, comma 3, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti.

NOTA: Ai sensi dell’articolo 7 del, il verbale andrebbe pagato immediatamente all’organo accertatore.

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