Con la Risposta n.620 del 22 settembre 2021 l’Agenzia delle entrate affronta la problematica relativa al “condominio misto” nell’ambito del Superbonus 110. Nella situazione esaminata si parla di “condominio misto” in quanto vi sono alloggi non venduti appartenenti ancora alla Pa e altri acquistati da privati.
Cosa viene stabilito
In tale fattispecie viene affermato che: le spese per gli interventi effettuati sulle parti comuni del “condominio misto” potranno essere sostenute dai condomini interessati che in sede assembleare, esprimendo parere favorevole, manifestano l’intenzione di accollarsi l’intero importo e che beneficeranno della detrazione al 110 per cento. Non solo. In caso di irregolarità nella fruizione del Superbonus ne risponderanno eventualmente solo tali condomini che ne hanno fruito.
L’articolo 9-bis prevede, infatti, che “Le deliberazioni dell’assemblea del condominio, aventi per oggetto l’imputazione a uno o più condomini dell’intera spesa riferita all’intervento deliberato, sono valide se approvate con le stesse modalità di cui al periodo precedente e a condizione che i condomini ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole”. In pratica, i condomini interessati a determinati lavori condominiali possono, se autorizzati dall’assemblea (nei termini sopra descritti), realizzare e sostenere, senza chiedere soldi agli altri proprietari, le spese per interventi condominiali con la certezza di poter usufruire del Superbonus. In caso di non corretta fruizione dell’agevolazione, ne risponderanno eventualmente solo i condomini che ne hanno fruito.
Risposta n.620 del 22 settembre 2021