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Superbonus 110: sisma bonus acquisti

Superbonus 110: richiesta per chiarimenti in merito alle scadenze necessarie per rientrare nelle condizioni di beneficiario.

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Richiesta da società se i futuri acquirenti degli immobili ricostruiti potranno beneficiare dell’agevolazione in argomento nell’ipotesi in cui effettueranno il sostenimento della spesa senza scadenza fissa, o se è necessario che i lavori vengano ultimati entro una specifica data.

La società istante è una società di costruzione di immobili , che ha acquistato un fabbricato in un Comune in zona sismica 3 con l’intenzione di demolirlo e ricostruirlo, realizzando 9 unità abitative e riducendo il rischio sismico di due classi ( la durata dei lavori è compresa dai 16 ai 18 mesi) ; la società stipulerà con ciascuno dei promissari acquirenti dei contratti preliminari specificando che le unità immobiliari possiederanno tutti i requisiti per beneficiare del “Sisma bonus” acquisti o del “Superbonus”. L’istante, chiede se per usufruire delle detrazioni previste è necessario che le spese vengano sostenute entro la fine del 2021 o se anche i lavori debbano essere ultimati entro tale data.

L’ agenzia delle entrate evidenza che i casi oggetto di interpello riguardano l’art. 16, c. 1-septies D.L. 63/2013 che prevede la possibilità, per gli acquirenti delle unità immobiliari di beneficiare di una detrazione d’imposta, calcolata sul prezzo di acquisto, nella misura del 75% o dell’85% a seconda delle classi di riduzione del rischio sismico, su un valore massimo di spesa pari a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare. Tale norma si intreccia, creando ulteriore interesse, con quella prevista dal Decreto Rilancio che, tra gli interventi ammessi al superbonus 110%, include anche gli interventi di riduzione del rischio sismico di cui al D.L. 63/2013.

Su questo aspetto, l’Agenzia delle Entrate, nel confermare la piena applicabilità delle norme agevolative in commento, compreso il superbonus 110%, ribadisce, confermando una posizione ormai netta e consolidata, che la detrazione in favore degli acquirenti delle unità immobiliari è concessa a condizione che l’atto di compravendita sia stipulato entro e non oltre il 31.12.2021.

Risposta ad Interpello n. 103  del 12/02/2021

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