Unità abitativa situata in più ampio edificio con accesso indipendente e impianti autonomi.
Comproprietario di un’abitazione disposta su due piani che costituisce porzione di un più ampio immobile, suddiviso in più alloggi residenziali avente accesso indipendente da una strada comune in cui si accede al resede privato, quindi all’abitazione e dotato di impianti e servizi autonomi, chiede se nella fattispecie prospettata l’immobile di sua proprietà possa essere definito un’unità immobiliare funzionalmente indipendente, ai fini dell’accesso al Superbonus di cui all’articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020.
L’Agenzia delle Entrate afferma che per edificio unifamiliare si intende un’unica unità immobiliare di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno e destinato all’abitazione di un singolo nucleo familiare. Nel dettaglio spiega:
- Un’unità immobiliare può ritenersi “funzionalmente indipendente” qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l’approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti per l’energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale.
- Per “accesso autonomo dall’esterno” si intende un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva.
Ciò posto, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 1-bis dell’articolo 119 del decreto Rilancio, l’unità abitativa in questione può ritenersi “funzionalmente indipendente” ed in relazione agli interventi ammissibili che intende realizzare sull’unità abitativa, in presenza dei requisiti e delle condizioni normativamente previste, non è precluso l’accesso al Superbonus.
Risposta ad interpello 116 del 22/02/2021