Con la Nota n.162 del 24 gennaio 2023, l’INL ha fornito chiarimenti sulla possibilità di procedere alla sospensione nei confronti di un’impresa che abbia alle proprie dipendenze un solo dipendente irregolare, con violazione prevenzionistica relativa alla mancanza del DVR e della nomina del RSPP.
Provvedimento di sospensione nelle ipotesi di lavoro irregolare
Il Decreto Legislativo n. 81 del 2008, altresì noto come Testo Unico per la sicurezza sul lavoro (TUSL), attualmente costituisce in Italia il principale riferimento normativo generale per la tutela della persona e dell’organizzazione nell’ambito lavorativo.
L’articolo 14 del suddetto Decreto contiene le disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Ai sensi dell’art. 14 comma 1 del Testo Unico, gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro possono adottare provvedimenti di sospensione di un’attività imprenditoriale qualora vengano riscontrate evidenze di impiego di personale in nero in misura pari o superiore al 20% sul totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro al momento dell’accesso ispettivo.
Tuttavia, tale percentuale è stata modificata a seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge 21 ottobre 2021 n. 146, passando all’attuale 10%. Questa nuova percentuale di lavoratori irregolari continuerà ad essere calcolata sui lavoratori totali presenti sul luogo di lavoro durante l’ispezione.
In aggiunta, il provvedimento di sospensione nelle ipotesi di lavoro irregolare si applica nei casi di “reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale […], considerando le specifiche gravità di esposizione al rischio di infortunio” (cfr. D.lgs. 81/2008, art. 14, comma 1).
Infine, il provvedimento si applica in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
La revoca del provvedimento di sospensione da parte dell’organo di vigilanza può avvenire in seguito all’accertamento dei casi seguenti:
- regolarizzazione dei lavoratori assunti in nero;
- ripristino delle regolari condizioni di lavoro (nelle ipotesi di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento degli orari di lavoro, riposo giornaliero e settimanale, o di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro);
Eccezioni al provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale
Ai sensi dell’art. 14 del TUSL, come modificato dal decreto-legge 21 ottobre 2021 n. 146, si prevede che il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale sia adottato in caso di impiego di personale in nero in misura pari o superiore al 10 per cento sul totale dei lavoratori. Ne consegue che i provvedimenti di sospensione “per le ipotesi di lavoro irregolare, non trovano applicazione nel caso in cui il lavoratore risulti l’unico occupato dall’impresa”.
Tuttavia, come chiarito anche nella Nota INL 162/2023, tale eccezione
la cui ratio risiede nella volontà del legislatore di escludere le c.d. microimprese dal campo di operatività del provvedimento di sospensione, è riferita esplicitamente alle sole ipotesi di occupazione di lavoratori irregolari.
L’eccezione non trova invece applicabilità in tutti gli altri casi di violazioni descritte nell’Allegato 1 al D.lgs. 81/2008. Ad esempio, violazioni che espongono a rischi di carattere generale – ovvero la mancanza del Documento di Valutazione dei Rischi o della nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
La nota INL 162/2023: Chiarimenti dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro
Dunque, l’INL, nella nota 162/2023, precisa le modalità di applicazione del provvedimento di sospensione delle attività produttive di microimprese.
Nel caso specifico, si trattava di un’impresa con un solo dipendente occupato in maniera irregolare, ove si presentava evidenza di violazioni della normativa di prevenzione degli infortuni, per mancata predisposizione del Documento di valutazione dei Rischi e mancata nomina del RSPP.
Se, da un lato, l’Ispettorato puntualizza che i provvedimenti di sospensione delle attività previsti non sono applicabili nel caso in cui il lavoratore risulti l’unico occupato dall’impresa (art. 14, comma 4, D.Lgs n. 81/2008), dall’altro la sospensione delle attività può essere ordinata per altri tipi di violazione, come nel caso illustrato, per gravi irregolarità di natura prevenzionistica, come la mancanza del DVR o della nomina del RSPP.
Per cui, tali violazioni risultano sufficienti, da sole, a giustificare l’adozione del provvedimento.