Supporto da A&P

Responsabilità penale delle Società conseguente alle trasferte di personale all’estero

Come valutare e ridurre al minimo i rischi penali per i vertici apicali della società e la società stessa conseguenti alle trasferte all’estero di personale.

Indice dei Contenuti

Sfugge forse a molti imprenditori che la trasferta di personale all’estero espone a significativi rischi penali sia i vertici apicali della società, che la società stessa, ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
Riepiloghiamo di seguito le tipologie di rischi a cui si può incorrere, relative responsabilità penali, come minimizzare tali rischi e l’integrazione di una sezione speciale nel cosìddetto MOG 231 con supporto specializzato.

Il “rischio trascurato” conseguente alle trasferte all’estero

Recenti e ormai assolutamente consolidate pronunce giurisprudenziali hanno definitivamente fissato ben precisi parametri in base ai quali sussiste la giurisdizione penale italiana e, dunque, anche la responsabilità penale delle società e dei vertici in caso di:

  1. Infortunio;
  2. Incidente o comunque malattia;
  3. lesioni o decesso di personale dipendente inviato in trasferta;
  4. missione;
  5. Distacco o per lavori di appalto all’estero.

Le recenti pandemie, gli atti terroristici, le tensioni internazionali e sempre più ampi teatri di guerra in rapida e costante evoluzione hanno reso assolutamente attuale un tema troppo spesso trascurato, se non completamente ignorato dalla compliance aziendale di società ed imprese che, pur quotidianamente, hanno proprio personale impiegato all’estero in differenti e spesso pericolosi scenari.

Trascurare o ignorare tali rischi espone non solo ed in primis il personale in trasferta a conseguenze per la propria incolumità personale, ma anche i vertici della società e la società stessa a possibili gravi responsabilità.

Le tipologie di rischi

Nel dettaglio, i vertici apicali della società possono rispondere:

  1. Di delitti di lesioni colpose o omicidio colposo in caso di infortunio sul lavoro (ovvero lesioni o morte in conseguenza di accadimenti naturali o climatici) accaduto all’estero, rispetto ai quali le violazioni del D.Lgs. 81/2008 costituiscono il profilo di colpa;
  2. Nel delitto doloso, a titolo di concorso colposo, allorché il lavoratore rimanga vittima di lesioni volontarie o di omicidio volontario (es. atti di terrorismo, rapimento);
  3. Illecito amministrativo in conseguenza di detti reati, (ex D.Lgs. 231/2001).

Alla responsabilità penale si affianca necessariamente quella patrimoniale personale per il cd. “danno differenziale” (non coperto da garanzia INAIL) patito dal lavoratore o dai suoi eredi per i soggetti che siano sottoposti a procedimento penale.

Responsabilità penale delle Società: i presupposti individuati dalla giurisprudenza

L’articolo 6 cod. pen. dispone che:

«Il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l’azione o l’omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è ivi verificato l’evento che è la conseguenza dell’azione od omissione»

Quindi, si considera commesso in Italia il reato di omicidio colposo o lesioni personali non soltanto quando il lavoratore si infortuna nello stato italiano, ma anche nel caso in cui l’evento si verifichi all’estero, ma il reato derivi – per connessione causale – da una azione o omissione avvenuta nel territorio italiano (i.e., nel caso di incompleta valutazione dei rischi e/o di omessa formazione e/o informazione).

Secondo consolidata giurisprudenza (da ultimo Cass. pen., Sez. IV, Sent. 27 settembre 2021 – ud. 20 maggio 2021, n. 35510) sussiste la giurisdizione penale italiana per sinistro accaduto all’estero per il solo fatto che la formazione e informazione del dipendente doveva essere fatta presso la sede della società italiana.

Il titolare della società italiana ha l’obbligo di verificare l’azienda dove il lavoratore deve svolgere la prestazione e le specifiche condizioni di sicurezza del cantiere, nonché dello stato estero dove si reca il lavoratore. La dislocazione all’estero del cantiere costituisce un fattore del tutto irrilevante, inidoneo di per sé ad escludere l’operatività degli obblighi incombenti sul datore di lavoro.

Cosa deve fare il datore di lavoro per ridurre al minimo i rischi?

Il datore di lavoro italiano deve procedere:

  • alla valutazione dei rischi in base al D.Lgs. 81/2008, obbligo dal quale consegue quello di considerare ed adottare tutte le misure che siano idonee a tutelare il lavoratore «inviato» fuori dall’Italia;
  • alla cernita e valutazione dei c.d. «rischi generici aggravati», vale a dire i rischi concernenti le caratteristiche geografiche e climatiche della località estera, le condizioni sanitarie, le caratteristiche culturali, politiche e sociali della comunità, il rischio di guerre o secessioni e l’adeguatezza delle strutture di supporto per l’emergenza e il pronto soccorso;
  • ad adottare le conseguenti tutele e precauzioni, informare e formare il lavoratore;
  • a documentare l’attività di valutazione dei rischi di formazione e informazione del lavoratore.

Nel dettaglio, il datore di lavoro dovrà acquisire, attraverso fonti internazionali autorevoli ed obbiettive, le informazioni inerenti le aree di destinazione che riguardino in particolare le condizioni di salute e sicurezza, avere una panoramica delle varie caratteristiche del suo Paese (o regione o città, etc.) di destinazione (ovvero attraversate durante il viaggio), quali, a titolo esemplifico:

  • usi e costumi;
  • criticità inerenti la sicurezza urbana;
  • eventuali incomprensioni culturali;
  • situazione delle vie di comunicazione;
  • norme sul traffico;
  • permessi di guida;
  • informazioni in merito alla situazione metereologica.

Cosa deve fare il datore di lavoro per limitare la responsabilità penale dell’ente ex D.Lgs. 231?

Per escludere che alla responsabilità penale dei vertici apicali della società in caso di omicidio o lesioni colpose si affianchi quella dell’ente, la società deve:

  1. aver adottato un MOG 231 prima del fatto;
  2. il MOG 231 deve contenere una specifica valutazione dei rischi derivanti dalle trasferte all’estero (avere, dunque, una sezione speciale o dedicata a tali rischi);
  3. il MOG 231 deve prevedere una procedura onde ottemperare a quanto descritto nel paragrafo precedente.

Cosa può fare lo Studio Arletti & Partners: il Modello di gestione del rischio delle trasferte all’estero

Lo Studio Arletti, con i propri Partners esperti in sicurezza sul lavoro, diritto e procedura penale e D.Lgs. 231/2001, ha realizzato un modello di gestione del rischio delle trasferte all’estero che, sulla base di una struttura informatica, consente di valutare correttamente il livello di Rischio, non sulla base di informazioni generiche a livello nazionale, ma riguardo alle aree precise all’interno dei Paesi esteri in cui il lavoratore opererà, con risultati molto più accurati rispetto ad una valutazione generica del “rischio nazione”.

La valutazione viene fatta tenendo in considerazione anche il tragitto, oltre che i luoghi di soggiorno e di lavoro del dipendente sul territorio.

Al fine di determinare un processo oggettivo, in base alle informazioni ricevute sull’area, ed evitare valutazione soggettive che potrebbero portare a decisioni errate o difformi dal modello aziendale adottato, le aree interne del Paese sono suddivise secondo una scala graduata di almeno 4 livelli, in modo da razionalizzare e classificare in modo oggettivo la pericolosità dello scenario in cui il dipendente andrà ad operare.

Quali sono le funzioni del modello A&P?

  1. Il modello consente di monitorare il livello di rischio per tutta la durata della trasferta e fino al rientro del lavoratore in patria.
  2. Il modello consente di tenere traccia ed archiviare tutta l’attività di risk assessment che è stata compiuta.
  3. Il modello costituisce, pertanto, un vero e proprio processo organizzativo per la gestione del rischio derivante dalle trasferte all’estero che mitiga il più possibile tale rischio.

Sotto il profilo della responsabilità penale dell’ente ex D.Lsg. 231/2001, il modello può integrarsi e completare un MOG 231 se la società ne è già provvista, ovvero può costituire la base da cui partire per la redazione del MOG 231 nella sua completezza, qualora sia intenzione dell’azienda dotarsene.

In collaborazione con:

Avvocato Enrico Fontana – Studio Legale Fontana, Modena – Italia

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Riferimenti Normativi

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81

Fonte

D.Lgs. 231/2001

Fonte

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