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Omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali: la sentenza della Corte di Cassazione

Stabilita la responsabilità degli amministratori per non aver impedito l’evento criminoso in caso di omesso versamento di ritenute

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Con la sentenza n. 38181 del 26/10/2021 della terza sezione penale, la Corte di Cassazione ha affermato che è consolidato l’orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui il presidente del consiglio d’amministrazione, l’amministratore privo di delega o l’amministratore di diritto risponde dei reati fallimentari, societari, tributari o previdenziali, a titolo di concorso per non aver impedito l’evento criminoso, in ragione degli specifici diritti attribuiti e dei doveri cui è tenuto l’amministratore secondo le norme civili.

Cosa stabilisce la Cassazione

Per il reato in esame “omesso versamento delle ritenute previdenziali” la Cassazione (rif Penale Sent. Sez. 3 Num. 38181 Anno 2021), stabilisce che l’amministratore è responsabile in primis sotto il profilo oggettivo, perché tenuto ad agire in modo informato sulla gestione anche fiscale della società.

Inoltre si afferma che è sufficiente il dolo generico, ovvero essere consapevoli del reato, anche nella sua forma del dolo eventuale, consapevolezza dei vantaggi e della probabilità del reato, in quanto la prova risiede nella presentazione dei DM10, da cui emerge quanto dovuto a titolo di ritenute previdenziali, e nel correlato omesso versamento delle somme previste per legge, per qualunque periodo di maturazione del debito anche con successiva cessazione della carica.

Cosa afferma la sentenza

La sentenza suddetta afferma che il soggetto attivo del rapporto previdenziale è solo ed esclusivamente il datore di lavoro il quale, anche quando delega ad altri il versamento delle ritenute e conserva l’obbligo di vigilare sull’adempimento dell’obbligazione da parte del terzo. Lo stesso è del pari obbligato, all’adempimento della diffida inviata ai sensi dell’art. 2, comma 1-bis, d.l. n. 463 del 1983, anche se, “medio tempore”, abbia perso la rappresentanza o la titolarità dell’impresa.

Infatti, il pagamento costituisce una causa personale di esclusione della punibilità, sicché vi è tenuto solo l’autore del reato, che deve sollecitare il datore di lavoro in carica al pagamento nel termine trimestrale decorrente dalla contestazione o della notifica dell’avvenuto accertamento della violazione ovvero provvedervi personalmente, secondo lo schema del pagamento del terzo di cui all’art. 1180 cod. civ.

Validità dell’avviso recapitato a mezzo raccomandata

Nella sentenza si ricorda inoltre che, richiamando tra l’altro la sentenza a Sezioni Unite n. 10424 del 18/01/2018, viene confermata la validità dell’avviso di ricevimento recapitato a mezzo raccomandata all’indirizzo di abitazione del ricorrente, pur se la relativa cartolina di ritorno non sia stata sottoscritta personalmente dal prevenuto, ma da soggetto non identificato.

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