La legge 238/2021 modifica alcune disposizioni in vigore nel sistema giuridico italiano per adeguarle al quadro normativo europeo, regolando la circolazione delle targhe straniere in Italia e ridefinendo le sanzioni in caso di mancato adempimento.
Nuove disposizioni del Codice della Strada italiano
L’articolo 2 introduce l’articolo 93-bis nel Codice della Strada, approvato mediante decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 ed entrato in vigore il 1° gennaio 1993. Il comma 1 del nuovo articolo stabilisce che:
gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno stato estero e di proprietà di un soggetto residente in Italia, possano circolare sul territorio nazionale a condizione che entro 3 mesi (e non più 2, come prima) dall’acquisizione della residenza vengano immatricolati con targa italiana.
Il comma 2 specifica che a bordo di un veicolo immatricolato all’estero e condotto in Italia da soggetto residente in Italia che non risulta essere il proprietario del veicolo stesso, debba sempre custodirsi un documento, sottoscritto con data certa dall’intestatario, dal quale risultino il titolo e la durata della disponibilità del veicolo. Tale documento è necessario in quanto, nel caso in cui il veicolo venga utilizzato dal soggetto non intestatario per più di trenta giorni in un anno, anche non continuativi, il titolo e la durata della disponibilità del veicolo devono essere registrati al REVE, il nuovo pubblico Registro dei Veicoli Esteri, da chi utilizza il mezzo.
A differenza delle altre, le misure di questo comma si applicano dal 21 marzo 2022 (e non dal 1° febbraio 2022).
Il comma 3 riguarda i lavoratori frontalieri e stabilisce che anche i lavoratori che esercitano un’attività professionale in uno Stato limitrofo o confinante con l’Italia, e che circolano con veicoli di loro proprietà immatricolati in tale Stato estero, hanno l’obbligo di registrare il veicolo al REVE entro 60 giorni dall’acquisizione della proprietà. I veicoli registrati possono essere condotti anche dai familiari conviventi dei lavoratori frontalieri che hanno residenza in Italia.
REVE – Registro Veicoli Esteri
Al REVE devono essere annotate le seguenti operazioni:
- Registrazione del veicolo
- Cancellazione (obbligatoria) per fine disponibilità
- Variazione di domicilio
- Proroga utilizzo veicolo
In seguito, si dovranno annotare le eventuali variazioni della disponibilità del veicolo. Infatti, chi cede la disponibilità del mezzo sarà sempre tenuto a richiedere la registrazione delle variazioni.
Le registrazioni al REVE si possono fare al Pubblico Registro Automobilistico – PRA (gestito dall’ACI) previa prenotazione o presso tutti gli Sportelli Telematici dell’Automobilista (STA).
Deroghe alla normativa
Le disposizioni previste ai commi 1 e 2 dell’articolo 93-bis non si applicano:
- Ai cittadini residenti nel comune di Campione d’Italia
- Al personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all’estero
- Al personale di forze armate e polizia in servizio all’estero presso organismi internazionali o basi militari
- Ai conducenti residenti in Italia da più di 60 giorni che utilizzano un veicolo immatricolato nella Repubblica di San Marino
Queste categorie non devono quindi registrare il proprio veicolo al REVE.
Sanzioni in caso di guida con targa straniera in Italia
È prevista una multa da 400 a 1.600 euro a cui si aggiunge il ritiro del documento di circolazione per chi guida un veicolo con targa estera tre mesi dopo aver ottenuto la residenza in Italia e per i frontalieri che non registrano la proprietà del veicolo.
Per coloro che circolano senza il documento richiesto nel comma 2, è prevista una multa da 250 a 1.000 euro.
In caso di mancata registrazione al REVE nei suddetti casi, è prevista una sanzione da 712 a 3.558 euro che prevede anche il ritiro del documento di circolazione.
Veicoli registrati all’estero e condotti da soggetti non residenti in Italia
L’articolo 2 della legge 238/2021 include inoltre una riformulazione dell’articolo 132 del Codice della Strada, che riguarda la circolazione di veicoli registrati all’estero e condotti in Italia da soggetti non residenti sul territorio nazionale. Tali veicoli possono circolare in Italia per un massimo di un anno in base al certificato di immatricolazione dello Stato di origine. Nel caso di inosservanza la sanzione va da 400 a 1.600 euro a cui si aggiunge il ritiro del documento di circolazione.
La presente diposizione non si applica ai veicoli di proprietà del personale straniero o dei familiari conviventi in servizio presso organismi o basi militari internazionali con sede in Italia, che possono invece circolare sul territorio nazionale per l’intera durata del mandato.