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Somme liquidate in sentenza: Risposta n. 222 dell’Agenzia delle Entrate

Reddito di lavoro dipendente – trattamento fiscale delle somme liquidate in sentenza - art.51 e 17 tuir
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Indice dei Contenuti

Con la risposta a interpello n. 222 del 29 marzo 2021 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di trattamento fiscale delle somme liquidate in sentenza.

Somme liquidate in sentenza: il principio dell’onnicomprensività

In primis viene richiamato l’art. 51, comma 1, TUIR che stabilisce il principio dell’onnicomprensività:  tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro costituiscono reddito di lavoro dipendente.

Le somme liquidate in sede giurisdizionale costituiscono quindi, per il percipiente, reddito assimilato a quello di lavoro dipendente in base al principio di onnicomprensività richiamato.

Precisazioni dell’Amministrazione Finanziaria

L’Amministrazione finanziaria ha precisato che in tema di risarcimento danni o indennizzi percepiti da un soggetto, è principio generale quello per cui laddove l’indennizzo vada a compensare, in via integrativa o sostitutiva, la mancata percezione di redditi di lavoro, ovvero il mancato guadagno, le somme corrisposte, in quanto sostitutive di reddito, vanno assoggettate a tassazione (cd. lucro cessante).

Viceversa, laddove il risarcimento erogato voglia indennizzare il soggetto delle perdite effettivamente subite (c.d. danno emergente), ed abbia la precipua funzione di reintegrazione patrimoniale, tale somma non sarà assoggettata a tassazione. In quest’ultimo caso assume rilevanza assoluta il carattere risarcitorio del danno alla persona del soggetto leso e manca una qualsiasi funzione sostitutiva o integrativa di eventuali trattamenti retributivi.

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