Con la risposta a interpello n. 80 del 18 marzo 2026 in riferimento allo sgravio fiscale per docenti e ricercatori, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che anche per i docenti e ricercatori trasferitisi in Italia prima del 2020 il periodo di fruizione del regime agevolato previsto dall’articolo 44 del DL 78/2010 può essere ulteriormente prolungato in presenza di nuovi requisiti maturati durante il periodo già esteso, mediante esercizio di una nuova opzione e pagamento di un ulteriore importo.
Il chiarimento si inserisce nel solco interpretativo tracciato dalla recente Risoluzione n. 8/2026, che aveva affrontato analoga questione con riferimento ai docenti e ricercatori trasferitisi in Italia dal periodo d’imposta 2020, riconoscendo la possibilità di un allungamento progressivo del periodo agevolabile in presenza di figli sopravvenuti nel corso della fruizione del beneficio.
Cos’è e come funziona lo sgravio fiscale per docenti e ricercatori?
A titolo introduttivo, è utile richiamare brevemente la disciplina di riferimento: l’articolo 44 del DL 78/2010 prevede, al ricorrere di specifiche condizioni, l’esclusione dal reddito di lavoro dipendente o autonomo del 90% degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che trasferiscono la residenza fiscale in Italia.
Condizioni generali:
- Trasferimento della residenza fiscale: l’agevolazione si applica dal periodo d’imposta in cui il docente o ricercatore diventa fiscalmente residente in Italia, ai sensi dell’art. 2 del TUIR.
- Decadenza: il beneficio decade se, durante il periodo agevolato, il soggetto trasferisce la residenza all’estero, ma resta ferma la spettanza delle agevolazioni già fruite.
- Regime de minimis: l’agevolazione è soggetta ai limiti previsti dall’art. 8-bis del DL 148/2017.
- Incumulabilità: non è cumulabile con altre agevolazioni analoghe (L. 238/2010, DLgs. 147/2015, art. 24-bis TUIR), fatta eccezione per il nuovo regime degli impatriati (DLgs. 209/2023), purché il reddito agevolato non sia il medesimo.
Requisiti soggettivi:
- possesso di titolo di studio universitario o equiparato, con eventuale dichiarazione di valore per titoli esteri;
- residenza stabile all’estero e svolgimento di attività documentata di docenza o ricerca per almeno due anni continuativi presso università o centri di ricerca;
- svolgimento in Italia dell’attività di docenza o ricerca;
- acquisizione e mantenimento della residenza fiscale in Italia per il periodo di fruizione dell’agevolazione.
Il regime agevolativo riconosce una durata originaria differente a seconda del periodo di trasferimento in Italia e la possibilità, al ricorrere di determinate condizioni, di accedere ad un’estensione per chi è diventato fiscalmente residente in Italia a partire dal 2020 o risultava beneficiario del regime al 31/12/2019.
Il quesito posto all’Agenzia
L’istanza riguarda un docente universitario che dichiara di aver trasferito la residenza fiscale in Italia nel 2019, dopo oltre tre anni di iscrizione all’A.I.R.E., e di aver fruito degli incentivi previsti dall’articolo 44 del DL 78/2010 per il quadriennio 2019-2022.
Nel mese di aprile 2023 il contribuente ha esercitato l’opzione prevista dall’articolo 1, comma 763, della legge 234/2021, versando l’importo richiesto in presenza di un figlio nato nel 2018.
Successivamente, nel mese di agosto 2023, è nata una seconda figlia.
Il dubbio interpretativo sottoposto all’Agenzia riguarda quindi la possibilità di considerare il requisito dei due figli con riferimento all’intero periodo d’imposta 2023 e, di conseguenza, di accedere direttamente alla proroga fino a undici periodi d’imposta complessivi.
Secondo la soluzione prospettata dall’istante, la nascita della seconda figlia nello stesso anno in cui è stata esercitata l’opzione avrebbe dovuto consentire il riconoscimento immediato dell’estensione maggiore.
Il quadro normativo per i rientri antecedenti al 2020
Per i docenti e ricercatori che hanno trasferito la residenza fiscale in Italia fino al 2019, il regime ordinario previsto dall’articolo 44 del DL 78/2010 riconosceva un’agevolazione per quattro periodi d’imposta decorrenti dall’anno di acquisizione della residenza.
Successivamente, l’articolo 1, comma 763, della legge 234/2021 ha consentito anche a tali soggetti – se già beneficiari del regime al 31 dicembre 2019 – di accedere alle estensioni previste dal comma 3-ter dell’articolo 44, previo esercizio di apposita opzione.
Il sistema prevede tre livelli di estensione:
- fino a 8 periodi d’imposta complessivi in presenza di almeno un figlio minorenne o a carico, oppure della proprietà di un immobile residenziale in Italia;
- fino a 11 periodi d’imposta complessivi in presenza di almeno due figli minorenni o a carico;
- fino a 13 periodi d’imposta complessivi in presenza di almeno tre figli minorenni o a carico.
Il Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 102028/2022 stabilisce che i requisiti richiesti per lo sgravio fiscale devono sussistere al momento dell’esercizio dell’opzione, momento in cui si perfeziona il beneficio mediante il versamento della fee di ingresso entro il 30 giugno dell’anno successivo alla conclusione del primo periodo agevolato.
L’importo della fee è pari al 10% dei redditi agevolati prodotti nel periodo di imposta precedente se al momento dell’opzione il contribuente ha almeno un figlio minorenne o possiede un immobile residenziale, e al 5% se possiede almeno tre figli minorenni.
Per chi ha fruito del quadriennio 2019-2022, il termine cadeva quindi al 30 giugno 2023.
Il principio già affermato per i trasferimenti dal 2020
Per i docenti e ricercatori che hanno trasferito la residenza fiscale dal 2020, il comma 3-ter dell’articolo 44 già prevede direttamente un periodo agevolato più lungo in presenza degli stessi requisiti esposti precedentemente per l’estensione.
La Risoluzione n. 8/2026 ha chiarito che il beneficio può ampliarsi progressivamente se sopravviene la nascita di figli durante il periodo agevolato: chi rientra senza figli può arrivare successivamente a 8, 11 o 13 anni complessivi se i requisiti sopravvengono entro il periodo di fruizione.
La risposta dell’Agenzia: rileva il momento dell’opzione
Nel caso concreto, l’Agenzia esclude che la nascita della seconda figlia nell’agosto 2023 possa incidere sull’opzione già esercitata nell’aprile dello stesso anno.
Al momento del versamento, infatti, il contribuente possedeva soltanto il requisito di un figlio minorenne; pertanto, l’unica estensione immediatamente riconoscibile è quella fino a otto periodi d’imposta complessivi.
La verifica del requisito non avviene quindi sull’intero anno fiscale, ma esclusivamente al momento dell’esercizio dell’opzione che si perfezione con il versamento dell’importo pari al 5% o 10% dei redditi agevolati riferiti all’anno precedente.
Come funziona il nuovo sgravio fiscale? Le tre fasi dell’estensione
L’aspetto di maggiore interesse della risposta riguarda la possibilità di ulteriori estensioni successive.
Primo passaggio: estensione fino a 8 anni
L’opzione esercitata nell’aprile 2023 resta valida per l’accesso alla prima estensione:
- beneficio fino a 8 periodi d’imposta complessivi;
- versamento del 10% dei redditi agevolati prodotti nel periodo precedente.
Secondo passaggio: estensione fino a 11 anni
La nascita della seconda figlia, pur irrilevante ai fini dell’opzione già esercitata, consente una nuova estensione successiva.
Il contribuente potrà infatti esercitare una nuova opzione entro il 30 giugno 2027, cioè nell’anno successivo alla conclusione degli otto periodi agevolati, versando un ulteriore importo pari al:
- 10% dei redditi agevolati prodotti nel periodo d’imposta precedente a quello della nuova opzione.
In tal modo il beneficio potrà estendersi fino a 11 periodi d’imposta complessivi.
Terzo passaggio: estensione fino a 13 anni
Se entro il medesimo termine del 30 giugno 2027 nascesse anche un terzo figlio, sarà possibile esercitare un’ulteriore opzione per arrivare a 13 periodi d’imposta complessivi.
In questo caso il versamento richiesto sarà ridotto al:
- 5% dei redditi agevolati prodotti nel periodo precedente.
Conclusioni
La risposta n. 80/2026 conferma che, anche per i docenti e ricercatori rientrati prima del 2020, il sistema delle proroghe non opera in modo rigido ma consente un accesso progressivo ai diversi livelli di estensione, purché ciascun nuovo requisito sia fatto valere attraverso una nuova opzione esercitata nei termini previsti.
Sul piano operativo, il chiarimento impone quindi particolare attenzione al calendario delle scadenze e alla verifica puntuale del momento in cui i requisiti risultano integrati.
In tale contesto, lo Studio A&P offre consulenza specializzata in materia di fiscalità internazionale e regimi agevolativi per lavoratori impatriati, supportando i contribuenti nella corretta valutazione dei requisiti, nella gestione degli adempimenti e nell’individuazione delle soluzioni applicative più adeguate.