Nuovo regime agevolativo per i lavoratori impatriati: Chiarimenti sul periodo minimo di permanenza all’estero

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L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato un secondo interpello sul regime dei lavoratori impatriati, cosรฌ come disciplinato dal D.Lgs. 209/2023 (risposta n. 22/2025), dopo il primo intervento relativo alla cumulabilitร  con altre agevolazioni per il rientro in Italia delle persone fisiche (risposta n. 16/2025).

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Il nuovo interpello chiarisce che si applica un periodo minimo di residenza estera di 6 o 7 anni anche nei casi in cui l’impatriato svolga attivitร  di lavoro autonomo in Italia per un ex datore di lavoro estero.

Cosa chiarisce l’interpello

Il punto chiave dell’interpello riguarda l’art. 5, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 209/2023, che stabilisce che, se il lavoratore presta la sua attivitร  in Italia per lo stesso soggetto con cui era impiegato all’estero prima del trasferimento, o per un soggetto dello stesso gruppo, il periodo minimo di residenza estera precedente (generalmente 3 periodi dโ€™imposta) si allunga.

Questo periodo diventa di:

  • 6 periodi dโ€™imposta se il lavoratore non รจ stato impiegato in Italia per lo stesso datore o per un soggetto dello stesso gruppo, e
  • 7 periodi dโ€™imposta se il lavoratore aveva giร  lavorato in Italia per lo stesso soggetto o gruppo prima di trasferirsi allโ€™estero.

Il caso in oggetto

Nel caso esaminato, si trattava di una persona di nazionalitร  francese che aveva lavorato in Italia fino a marzo 2018, per poi trasferirsi in Svizzera e lavorare a Zurigo con un contratto subordinato fino ad agosto 2024. Successivamente, questa persona ha trasferito la sua residenza in Italia e ha stipulato un contratto di consulenza con la stessa societร  di Zurigo (che รจ rimasta l’unica committente).

La domanda principale riguardava la possibilitร  di accedere alle agevolazioni fiscali, considerando che il rapporto di lavoro continuava con la stessa controparte, pur con un cambio di contratto da subordinato a consulenza.

L’Agenzia delle Entrate ha risposto favorevolmente, riconoscendo la possibilitร  di usufruire delle agevolazioni, ma precisando che il periodo minimo di residenza estera รจ di sei anni e non quello ordinario di tre. In particolare, l’art. 5, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 209/2023 stabilisce che:

  • Se il lavoratore non ha mai prestato attivitร  in Italia per l’ex datore di lavoro o per una societร  dello stesso gruppo, il periodo minimo di residenza estera รจ di 6 anni;
  • Se, invece, il lavoratore aveva giร  lavorato in Italia per lo stesso soggetto o per una societร  del gruppo prima del trasferimento allโ€™estero, il periodo di residenza aumenta a 7 anni.

Secondo la risposta n. 22/2025, la norma non specifica il tipo di contratto da stipulare tra le parti per determinare l’estensione del periodo di residenza estera. Pertanto, ogni volta che il lavoratore presta attivitร  (anche di lavoro autonomo) per il medesimo ex datore di lavoro estero, il periodo minimo di residenza pregressa diventa 6 o 7 anni.

Dallโ€™interpello potrebbe quindi dedursi che il periodo di sei o sette anni di residenza estera si applichi non solo nel caso di monocommittenza, ma anche quando l’ex datore di lavoro รจ solo uno tra i clienti dellโ€™impatriato.

Quadro normativo

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