Con la Sentenza C-485/24, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea chiarisce la questione relativa alla determinazione della legge applicabile al contratto di lavoro. In particolare, la decisione definisce i criteri per individuare la normativa applicabile in caso di cambiamento del luogo di lavoro abituale.
Causa C-485/24
La vicenda ha origine nel 2002. In tale anno, la società di trasporti Locatrans, con sede in Lussemburgo, assume un cittadino francese. Il contratto di lavoro è regolato dalla normativa lussemburghese.
In un primo momento, il lavoratore svolge attività di conducente in diversi Paesi europei. Nel corso del tempo, tuttavia, l’attività si concentra progressivamente in Francia. Ciò determina l’obbligo di iscrizione alla previdenza sociale francese.
Dopo la cessazione del rapporto di lavoro, il conducente si rivolge al Tribunale del lavoro di Digione. Il giudice respinge le domande in applicazione della normativa lussemburghese. In seguito, interviene la Corte d’appello di Digione. Quest’ultima annulla la decisione di primo grado ritenendo applicabile la legge francese, sulla base della Convenzione di Roma.
La Corte francese sottopone quindi la questione alla Corte di giustizia mediante rinvio pregiudiziale. Il quesito riguarda l’interpretazione della Convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali.
Nello specifico, la Corte francese ha chiesto quale legge debba applicarsi qualora un lavoratore, dopo aver operato per un certo periodo in un determinato Stato, trasferisca l’esercizio abituale della propria attività in un altro Paese.
La risposta della Corte Europea
La Corte precisa anzitutto che, secondo la Convenzione di Roma, si prefigurano tre casistiche:
- La legge applicabile è quella scelta dalle parti;
- In mancanza del punto 1, il contratto è regolato dalla legge del Paese in cui il lavoratore svolge abitualmente il suo lavoro;
- In mancanza del punto 2, il contratto è regolato dalla legge del Paese dove si trova la sede dell’azienda che ha assunto il lavoratore.
Nel caso di specie, la Corte osserva che il luogo di lavoro abituale si è modificato nel tempo. Di conseguenza, tale criterio non può essere applicato in modo automatico.
Ne deriverebbe l’applicazione della legge del Paese in cui ha sede l’impresa datrice di lavoro, ossia il Lussemburgo.
Tuttavia, la Corte richiama una limitazione rilevante. I due criteri summenzionati non sono applicabili se dall’insieme delle circostanze risulta che il contratto di lavoro presenta un collegamento più stretto con un altro Paese. In tal caso, è applicabile la legge di quest’ultimo Paese.
In conclusione, nel caso Locatrans, la Corte invita la giurisdizione francese a verificare se dall’insieme delle circostanze risulti che il contratto di lavoro presenti un collegamento più stretto con la Francia. Al riguardo, si rende necessario considerare tutti gli elementi che caratterizzano il rapporto di lavoro, tra cui l’ultimo luogo di lavoro abituale del conducente e l’obbligo di iscrizione alla previdenza sociale francese.