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IVA – Omessa fatturazione ed omessa presentazione della dichiarazione – Sanzioni applicabili e relativo ravvedimento operoso 

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Indice dei Contenuti

Mobilità internazionale per le aziende

Con la risposta n.450/2023 l’Agenzia chiarisce le modalità per porre rimedio ai comportamenti omissivi, inerente alla mancata fatturazione da parte di una società di intermediazione immobiliare e alla mancata presentazione della dichiarazione IVA. 

Il quesito dell’istante

Una società estera che opera nel settore delle aste immobiliari sul suolo nazionale dal 2016 e che, da aprile 2023, è domiciliata e registrata ai fini Iva in Italia, non avrebbe nel corso di questi anni rilevato alcuna IVA per i servizi di intermediazione resi a clienti privati e a soggetti passivi non stabiliti nello Stato. 

I servizi resi però, si qualificano ai fini IVA in quanto strettamente connessi al bene ceduto (art. 47, Direttiva 2006/112/CE, e l’art. 7­quater, comma 1, lett. a, D.P.R. 633/1972). La società chiede quindi come sanare la situazione attraverso il pagamento dell’imposta dovuta e riducendo sanzioni e interessi attraverso ravvedimento operoso. 

La risposta dell’agenzia

L’Agenzia rileva le seguenti violazioni: 

Importo IVA da versare

Si richiama il sistema della rivalsa, sistema su cui poggia l’imposta sul valore aggiunto e che consente di addebitare l’imposta nei vari passaggi da soggetto passivo a soggetto passivo fino al consumatore finale. 

Violazioni degli obblighi di contabilità

L’Agenzia cita l’articolo 9 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, che riporta le penali della mancata tenuta della contabilità. 

La società è quindi chiamata a istituire i libri e i registri necessari ed emettere le fatture per le operazioni effettuate e poi versare un’unica sanzione prevista dall’articolo sopra citato. 

Dichiarazioni di inizio o variazione di attività

L’art. 35 del decreto IVA prevede che la comunicazione di inizio attività o di istituzione di stabile organizzazione, deve essere presentata entro 30 ad uno dei suoi uffici. 

La mancata o tardiva comunicazione rimane sanzionabile secondo l’art. 5 comma 6, del Dlgs n. 471/1997, ma rimane possibile avvalersi del ravvedimento operoso secondo quanto specificato nella risposta n.86 del 5 marzo 2020. 

Omessi versamenti e omessa dichiarazione

Per sanare la propria posizione con l’autorità fiscale, l’azienda è chiamata a: 

  • Emettere, per ciascun periodo di imposta, le fatture trascurate. L’Agenzia fa inoltre presente che la data di emissione sarà quella in cui si procede a fare la fattura, mentre quella dell’operazione deve fare riferimento alla data di incasso per il servizio reso; 
  • Comunicare i dati delle liquidazioni periodiche cui non ha provveduto, salvo che la regolarizzazione intervenga direttamente con la dichiarazione annuale IVA ovvero successivamente alla sua presentazione; 
  • Anche se rimane formalmente omessa, la società deve presentare la dichiarazione IVA e versare, se dovuta, l’imposta con i relativi interessi. 

La società è tenuta al versamento delle sanzioni

La società potrà avvalersi del ravvedimento operoso per le sanzioni relative a: 

  • Omessa fatturazione; 
  • omessa comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche; 
  • omesso versamento dell’Iva dovuta. 

Verrà invece applicata la sanzione proporzionale (perché superiore al termine dei 90 giorni previsti per la presentazione della dichiarazione), per l’omissione della dichiarazione IVA. 

Quadro normativo

Autorità Fonte Numero Articolo Data Link
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