Dichiarazione IVA tardiva: quando è ancora valida e quali sono le sanzioni ridotte
I soggetti non residenti identificati direttamente ai fini IVA in Italia sono tenuti agli stessi obblighi dichiarativi previsti per i soggetti passivi nazionali. Pertanto, anche per essi la dichiarazione IVA annuale relativa al periodo d’imposta 2025 doveva essere presentata entro il 30 aprile 2026. Tuttavia, la normativa consente di regolarizzare l’omesso invio entro i successivi 90 giorni dalla scadenza ordinaria.
Ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. n. 322/1998, le dichiarazioni trasmesse entro 90 giorni dalla scadenza sono considerate tardive ma pienamente valide. Per il modello IVA 2026, il termine ultimo per beneficiare di questa regolarizzazione è il 29 luglio 2026.
La presentazione entro tale data consente di:
- mantenere la validità della dichiarazione ai fini fiscali;
- conservare l’eventuale credito IVA risultante dalla dichiarazione fermo restando l’eventuale obbligo del visto di conformità previsto dalla normativa;
- evitare che la dichiarazione venga considerata omessa.
La violazione può essere regolarizzata mediante ravvedimento operoso, che consente una significativa riduzione delle sanzioni: la sanzione ordinaria prevista per l’omessa dichiarazione è del 120% dell’imposta dovuta (con un minimo di 250 euro), ma inviando il modello entro i 90 giorni la sanzione per la tardiva presentazione può essere ridotta a 25 euro (un decimo del minimo) mediante ravvedimento operoso; qualora dalla dichiarazione emerga IVA dovuta, dovranno inoltre essere regolarizzati gli eventuali omessi versamenti con il pagamento dell’imposta, degli interessi e della relativa sanzione ridotta
Decorso il termine dei 90 giorni, la dichiarazione è considerata definitivamente omessa. In tal caso non è più possibile beneficiare della disciplina della dichiarazione tardiva tramite ravvedimento.
Tuttavia, se essa viene comunque presentata entro il termine di decadenza dell’accertamento e prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, trova applicazione la sanzione ridotta del 75% dell’imposta dovuta; diversamente resta applicabile la sanzione ordinaria del 120%.
Dichiarazione integrativa: come correggere errori e omissioni dopo l’invio
Qualora il soggetto non residente identificato direttamente in Italia abbia già trasmesso il modello IVA 2026 ma riceva una comunicazione di compliance dall’Agenzia delle Entrate, è necessario verificare l’esistenza di eventuali errori o omissioni che richiedano la presentazione di una dichiarazione integrativa.
Le lettere di compliance avviate dall’Agenzia delle Entrate possono segnalare anche errori, incongruenze o omissioni contenute in una dichiarazione già trasmessa a seguito di riscontri informatici tra fatture elettroniche e corrispettivi.
Tra le anomalie più frequenti rientrano:
- la mancata compilazione del quadro VE;
- difformità tra i dati dichiarati (volume d’affari e cessioni) e le fatture elettroniche;
- l’omissione del quadro VJ per le operazioni in reverse charge;
- errori nell’indicazione delle operazioni attive o passive.
In presenza di errori dichiarativi, il contribuente deve trasmettere una dichiarazione integrativa corretta in ogni sua parte (valorizzando la casella “Dichiarazione integrativa” del frontespizio con il codice “2” per indicare il collegamento con la lettera di compliance), provvedendo contestualmente al versamento delle maggiori imposte, degli interessi e delle sanzioni ridotte.
Il trattamento sanzionatorio cambia radicalmente in base alla scadenza dei 90 giorni:
– Entro il 29 luglio 2026: qualora la dichiarazione originaria sia stata presentata nei termini e venga corretta entro i 90 giorni, l’errore può essere regolarizzato mediante dichiarazione integrativa e ravvedimento operoso, con una sanzione fissa ridotta a 27,78 euro (un nono del minimo di 250 euro), oltre alla regolarizzazione degli eventuali maggiori versamenti IVA dovuti.
– Oltre i 90 giorni: la dichiarazione integrativa presentata oltre i 90 giorni resta comunque ravvedibile, con applicazione delle sanzioni previste per l’infedele dichiarazione (70% della maggiore imposta ovvero 50% nelle ipotesi previste dalla disciplina vigente), riducibili mediante ravvedimento operoso.
Identificazione diretta in Italia: come evitare errori e adempiere correttamente agli obblighi fiscali dei soggetti non residenti in Italia
I soggetti non residenti identificati direttamente ai fini IVA in Italia sono tenuti a rispettare gli stessi principali adempimenti IVA previsti per gli operatori nazionali. Per evitare contestazioni e segnalazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate, è fondamentale verificare periodicamente la corretta gestione delle operazioni effettuate nel territorio italiano.
In particolare, è opportuno prestare attenzione a:
- la corretta emissione e registrazione delle fatture attive;
- la corretta registrazione delle fatture passive e delle operazioni soggette a reverse charge;
- la corretta compilazione delle liquidazioni periodiche IVA e della dichiarazione annuale;
- la coerenza tra i dati trasmessi tramite fatturazione elettronica e quelli riportati nella dichiarazione IVA.
Tra le anomalie frequentemente riscontrate nelle recenti campagne di compliance rientra anche l’omessa compilazione del quadro VJ per le operazioni soggette a reverse charge. In questi casi è importante verificare non solo la corretta compilazione della dichiarazione, ma anche che l’imposta sia stata regolarmente assolta e registrata in contabilità.
Poiché le comunicazioni di compliance derivano da controlli automatizzati basati sui dati delle fatture elettroniche e dei corrispettivi, è possibile che vengano segnalate anomalie non effettivamente esistenti. In presenza di regimi speciali, operazioni particolari o errori di abbinamento dei dati, il contribuente può fornire chiarimenti e documentazione all’Agenzia delle Entrate secondo le modalità indicate nella comunicazione ricevuta.
Infine, qualora sia necessario effettuare versamenti tramite modello F24 per regolarizzare la propria posizione, è fondamentale indicare il codice atto riportato nella lettera di compliance, così da consentire il corretto collegamento tra il pagamento effettuato e l’anomalia segnalata.
Come il nostro Studio può supportare i soggetti non residenti identificati direttamente ai fini IVA in Italia
Per le imprese e i professionisti non residenti che operano in Italia mediante identificazione diretta ai fini IVA, il rispetto degli adempimenti fiscali italiani può risultare particolarmente complesso.
La normativa IVA nazionale presenta infatti numerose regole specifiche in materia di fatturazione, registrazione delle operazioni, reverse charge, liquidazioni periodiche, dichiarazione annuale e comunicazioni con l’Agenzia delle Entrate, spesso non immediatamente comprensibili per operatori esteri privi di una conoscenza approfondita del sistema tributario italiano.
Il nostro Studio assiste quotidianamente società e operatori economici esteri identificati direttamente ai fini IVA in Italia, offrendo un supporto completo nella gestione degli adempimenti fiscali.
L’assistenza comprende, tra gli altri adempimenti, proprio la predisposizione e l’invio della dichiarazione IVA annuale con la correlata gestione dei rimborsi e dei crediti IVA
Particolare attenzione viene dedicata alla prevenzione degli errori più frequenti che possono interessare i soggetti esteri, come l’errata applicazione del reverse charge, la non corretta compilazione dei quadri dichiarativi, le incoerenze tra fatturazione e dichiarazione IVA o la gestione delle operazioni transfrontaliere. Questo permette di evitare contestazioni e sanzioni che in materia di Iva possono risultare molto elevate.
Quando, tuttavia, la posizione fiscale necessita di essere regolarizzata lo Studio può dare un supporto concreto nella regolarizzazione di dichiarazioni IVA omesse o tardive, nella predisposizione di dichiarazioni integrative, nella gestione del ravvedimento operoso e nell’assistenza a seguito di comunicazioni di compliance e controlli dell’Agenzia delle Entrate.