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Detrazioni degli optional di auto aziendali concesse ad uso promiscuo ai dipendenti: la risposta dell’Agenzia delle Entrate 

Le somme trattenute ai dipendenti per gli optional dagli stessi richiesti sui veicoli loro assegnati in uso promiscuo devono essere trattenute dall'importo netto corrisposto in busta paga - questo l'oggetto della risposta n. 233/2025.
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Una società, in qualità di sostituto d’imposta, chiede all’Agenzia delle Entrate se, ai fini della corretta applicazione delle ritenute fiscali e previdenziali, le somme trattenute ai dipendenti per gli optional dagli stessi richiesti sui veicoli loro assegnati in uso promiscuo, debbano essere sottratte o meno dalla base imponibile del reddito di lavoro dipendente, disciplinato dall’art. 51, comma 4, lett. a) TUIR.   

A tale quesito l’Agenzia ha dato risposta con l’interpello 233/2025, di seguito esaminato.  

La risposta dell’Agenzia delle Entrate 

L’articolo 51, comma 4, lettera a), del Tuir, sancendo il c.d. principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente, prevede che il valore dei veicoli concessi ad uso promiscuo è assoggettato a tassazione «al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente». 

A parere dell’Agenzia delle Entrate (che cita a riguardo la Circolare n. 326/1997), tuttavia, tale esclusione non riguarda tutte le somme trattenute al lavoratore o versate dallo stesso, a vario titolo, in relazione al veicolo assegnato, ma solo quelle eventualmente richieste dal datore per l’uso a fini personali del veicolo stesso, determinate sulla base delle tabelle ACI. 

La base imponibile dei veicoli in uso promiscuo, come previsto dalle deroghe al criterio del valore normale (art. 9 TUIR) stabilite dall’art. 51 TUIR, è calcolata tramite un criterio di determinazione forfettaria, mediante l’utilizzo delle tabelle ACI. Questo a livello generale.  

La legge di bilancio 2025 (L. 207/2024), per incentivare la diffusione di mezzi di trasporto meno inquinanti e meglio compatibili con gli obiettivi di riconversione ecologica stabiliti a livello euro-unitario e nazionale, ha introdotto, a partire dal 1 gennaio 2025, alcune deroghe alla predetta determinazione forfettaria, o meglio, alla quota (percentuale) tassabile di quel valore normale. 

Nello specifico, la misura tassabile del valore ACI è pari: 

  • per i veicoli tradizionali (benzina/diesel/gpl/metano, ecc.), al 50% 
  • per i veicoli ibridi plug-in, al 20% 
  • per i veicoli completamente elettrici, al 10%. 

Tornando alla regola generale oggetto dell’interpello, l’art. 51, comma 4, lett. a) si limita a stabilire la determinazione forfetaria del valore da assoggettare a tassazione del veicolo nell’ipotesi in cui lo stesso sia concesso in uso promiscuo al dipendente, ancorandola al costo chilometrico d’esercizio individuato in base alle tabelle ACI. Queste sono determinate sulla base: 

  • dei costi annui non proporzionali alla percorrenza, ovvero  
  • di (tutti) i costi che in ogni caso l’automobilista deve sostenere, indipendentemente dal grado di utilizzazione del veicolo, e dei costi annui proporzionali alla percorrenza, 
  • (ovvero) dei costi che direttamente o indirettamente sono connessi al grado di utilizzazione del veicolo stesso.  

Fra questi non rientrano nella determinazione di tale valore eventuali optional (non necessari per lo svolgimento delle funzioni lavorative e, al contrario, ad esclusivo beneficio del lavoratore).  

Ne consegue che, nell’ipotesi in cui il dipendente versi delle somme per la fruizione di altri benefit legati al veicolo concesso in uso promiscuo, le stesse non potranno essere portate in diminuzione del valore del veicolo forfetariamente determinato in base al costo di percorrenza riportato nelle tabelle ACI.   

Più nello specifico, l’Agenzia “ritiene pertanto che, qualora l’Istante trattenga in capo ai dipendenti delle somme per la richiesta di optional aggiuntivi da installare sui veicoli concessi in uso promiscuo, che non sono ricompresi nella valorizzazione determinata nelle tabelle ACI, le stesse non riducono il valore del fringe benefit da assoggettare a tassazione ai sensi dell’articolo 51, comma 4, lettera a), del Tuir.”   

Ne consegue, in conclusione, “che eventuali somme corrisposte dal dipendente per l’acquisto degli optional dovranno essere trattenute dall’importo netto corrisposto in busta paga.” 

Quadro normativo

Autorità Fonte Numero Articolo Data Link
Governo italiano Legge di bilancio 2025 207 30/12/2024 Leggi di più
Governo italiano TUIR 917 51, comma 4, lett. a) 22/12/1986 Leggi di più
Agenzia delle Entrate Risposta n. 233/2025 233 / 9/09/2025 Leggi di più
Governo italiano Circolare MEF n. 326/1997 326 / 23/12/1997 Leggi di più

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