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Accordo di integrazione per cittadini di Paesi terzi

L’accordo d’integrazione rappresenta un percorso di integrazione che permette l’inserimento di cittadini stranieri in Italia.
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Indice dei Contenuti

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Accordo di integrazione: cos’è 

L’accordo di integrazione è un contratto fra lo Stato italiano e i cittadini di Paesi terzi di età superiore ai 16 anni che facciano ingresso in Italia per la prima volta, e chiedano un permesso di soggiorno di almeno un anno. Si tratta, sostanzialmente, di un percorso di integrazione volto a favorire l’inserimento di cittadini stranieri in Italia. 

L’accordo è entrato in vigore tramite il “Regolamento concernente la disciplina dell’accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato”, emanato con D.P.R. 14 settembre 2011, n.179.  

L’accordo d’integrazione è siglato da due parti. Ovvero lo Stato e il cittadino straniero, e prevede obblighi da ambo le parti. Da parte dello Stato, vi è obbligo di garantire i diritti fondamentali al cittadino terzo. Inoltre a fornirgli gli strumenti necessari ad integrarsi nel Paese, apprendendone la lingua e la cultura. È obbligo del cittadino straniero, invece, rispettare le regole della società italiana, in modo da potersi integrare. In caso il cittadino abbia figli minori, si impegna anche a garantire loro il diritto all’istruzione italiana. 

Chi deve firmare l’accordo 

In linea di massima, tutti i cittadini di Paesi terzi che abbiano intenzione di risiedere in Italia per più di 12 mesi devono firmare l’accordo di integrazione.  

Alcuni gruppi sono, però, esentati da questo obbligo, fra cui: 

  • Minori non accompagnati; 
  • Cittadini affetti da patologie o disabilità; 
  • Detentori di permesso di soggiorno per asilo o richiesta di asilo; 
  • Detentori di carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell’Unione europea. 

Come ottenere l’accordo di integrazione 

L’accordo di integrazione viene rilasciato dalle Prefetture all’appuntamento di primo ingresso del cittadino straniero. Questo è volto a perfezionare la pratica di immigrazione e rilasciare i documenti necessari alla richiesta di permesso di soggiorno.  

Pertanto, basterà per il cittadino richiedente visitare gli uffici della Prefettura che ha gestito la sua pratica di nulla osta. 

In alternativa alle Prefetture, anche le Questure possono predisporre la firma dell’accordo di integrazione per quei soggetti che non abbiano richiesto un nulla osta per l’ingresso in Italia. 

L’accordo è rilasciato in duplice copia. Una copia in italiano e una copia in una lingua che il cittadino possa comprendere.

I crediti dell’accordo 

L’accordo di integrazione è articolato per crediti, ed ha una validità di due anni, con possibile proroga di un anno. Il cittadino straniero deve raggiungere 30 punti per considerare assolto i suoi obblighi. 

Al momento della firma, lo straniero riceve 16 crediti. Questi equivalgono alla conoscenza della lingua italiana, livello A1, oltre che a conoscenza di base di formazione civica e le informazioni sulla vita civile in Italia. Entro 90 gg dalla firma, è obbligo delle Prefetture organizzare dei corsi di formazione civica di 10 ore presso i Centri di Istruzione per gli Adulti (CPIA) o i Centri Territoriali Permanenti (CTP).  

Alla scadenza dell’accordo, è obbligo della Prefettura raccogliere la documentazione. Questa deve attestare il completamento del percorso tramite documentazione. Oppure tramite un test predisposto dalla Prefettura stessa. 

I punti dell’accordo potranno essere decurtati qualora lo straniero abbia commesso gravi reati. 

La verifica dell’accordo di integrazione 

Un mese prima della scadenza dell’accordo di integrazione, lo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura competente avvia le verifiche per concludere il percorso di integrazione. Il cittadino ha 15 giorni dalla comunicazione per presentare la documentazione volta a confermare il conseguimento dei crediti. Oppure in alternativa, richiedere di sottoporsi al test che certifichi una conoscenza di lingua italiana livello A2 e conoscenza base dalla cultura civica italiana. 

Vi sono tre possibili esiti alla verifica: 

  1. crediti raggiunti superiori a 30: l’accordo viene estinto. 
  2. Crediti superiori a 0 ma minori di 30: proroga dell’accordo di un anno. 
  3. Crediti inferiori o pari a 0: revoca del permesso di soggiorno. 

Quadro normativo

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