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Trattamento fiscale degli interessi dei buoni postali fruttiferi percepiti da un soggetto non residente – Residenza continuativa in un Paese white list – Articolo 6 decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239

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Indice dei Contenuti

Buoni postali fruttiferi: esenzione per i non residenti solo con residenza continuativa in Paesi white list

Con la Risposta n. 148 del 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che gli interessi derivanti da buoni postali fruttiferi percepiti da un soggetto non residente possono beneficiare dell’esenzione dall’imposta sostitutiva del 12,5% qualora il titolare sia stato residente, per l’intero periodo di possesso dei titoli, in Stati inclusi nella white list e i buoni siano depositati presso Poste Italiane. L’esenzione può essere riconosciuta anche in caso di trasferimento tra diversi Paesi white list.

 

L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul trattamento fiscale degli interessi derivanti da buoni postali fruttiferi percepiti da un soggetto non residente in Italia. In particolare, l’Amministrazione finanziaria ha precisato che il regime di esenzione dall’imposta sostitutiva può trovare applicazione anche quando il titolare dei buoni abbia trasferito la propria residenza da uno Stato a un altro, purché entrambi siano inclusi, nei periodi rilevanti, nella lista dei Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni con l’Italia.

La casistica

L’Istante è un cittadino italiano residente in Svizzera, titolare di buoni postali fruttiferi emessi il 4 ottobre 2014 e con scadenza il 4 ottobre 2026.

Il contribuente, non residente in Italia sin dall’emissione dei titoli, chiede se gli interessi maturati sui buoni debbano essere assoggettati a imposizione anche in Italia al momento della riscossione e quale documentazione debba essere presentata a Poste Italiane per beneficiare dell’eventuale esenzione, così da non dover ricorre a successive pratiche di rimborso per doppia imposizione.

La disciplina fiscale dei buoni postali fruttiferi

Ai sensi dell’articolo 23 del TUIR, i redditi di capitale corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti o da stabili organizzazioni situate in Italia si considerano prodotti nel territorio dello Stato e sono, in linea generale, imponibili anche nei confronti dei soggetti non residenti.

Nello specifico, gli interessi e gli altri proventi derivanti dai buoni postali fruttiferi, collocati da Poste Italiane per conto di Cassa Depositi e Prestiti, sono ordinariamente soggetti a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,5%, ai sensi del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.

Lo stesso decreto prevede tuttavia un regime di esenzione per gli interessi percepiti da soggetti residenti in Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni con l’Italia, inclusi nella cosiddetta white list di cui al decreto ministeriale 4 settembre 1996.

Il requisito della residenza continuativa in Paesi white list

Per beneficiare dell’esenzione, la condizione di residenza in un Paese white list deve sussistere per l’intero periodo durante il quale il beneficiario risulta intestatario dei buoni postali fruttiferi.

Il regime agevolativo di esenzione richiede infatti la continuità del diritto all’esenzione sin dalla data di emissione del titolo. Ai buoni postali fruttiferi non può essere applicato un doppio regime fiscale nel corso del periodo di possesso.

Nel caso in cui il titolare abbia trasferito la propria residenza tra più Stati, è quindi necessario verificare che, per ciascun periodo, lo Stato di residenza fosse incluso nella white list.

La documentazione richiesta

Ai fini dell’applicazione dell’esenzione, i buoni postali devono essere depositati presso Poste Italiane S.p.a.

Il contribuente deve inoltre dimostrare la propria residenza fiscale in uno Stato white list per l’intero periodo di possesso dei titoli. A tal fine, Poste Italiane può acquisire:

un’attestazione rilasciata dalle competenti autorità fiscali del Paese di residenza; o, in alternativa, un’autocertificazione sottoscritta dall’effettivo beneficiario o dal suo rappresentante legale, redatta secondo il modello approvato con decreto ministeriale del 12 dicembre 2001.

La documentazione può essere presentata anche al momento del pagamento, purché attesti espressamente che le condizioni richieste per l’esenzione non siano variate per tutto il periodo in cui il contribuente è stato intestatario dei buoni. In caso di trasferimento della residenza tra diversi Stati, la documentazione deve riguardare ciascuno dei Paesi nei quali il beneficiario ha avuto la propria residenza fiscale.

La risposta dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto che il contribuente può beneficiare della non applicazione dell’imposta sostitutiva sugli interessi, premi e altri frutti derivanti dai buoni postali fruttiferi, a condizione che i titoli siano depositati presso Poste Italiane e che le risultanze relative alla residenza estera trovino effettivo riscontro.

Nel caso esaminato, infatti, il contribuente risultava residente in Germania alla data di emissione dei buoni e successivamente in Svizzera, dopo l’inclusione di quest’ultima nella white list avvenuta nel 2016.

Pertanto, essendo stato residente per l’intero periodo di possesso dei titoli in Stati inclusi nella white list, il contribuente può beneficiare del regime di esenzione dall’imposta sostitutiva italiana.

Resta fermo che la verifica dell’effettiva residenza fiscale del contribuente e della sussistenza dei requisiti richiesti può essere effettuata dall’Amministrazione finanziaria in sede di controllo.

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Quadro normativo

Autorità Fonte Numero Articolo Data Link
Agenzia delle Entrate Risposta n. 148/2026 No. 148/2026 / 20/07/2026 Leggi di più
UE Decreto Legislativo 1° aprile 1996, n. 239. No. 239 / Leggi di più
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