Con la risposta a interpello n.37/2026, l’Agenzia delle Entrate è tornata a pronunciarsi sul trattamento fiscale, in capo a un lavoratore fiscalmente residente in Italia, di compensi in natura e differiti (stock options e performance shares) maturati nell’ambito di attività lavorativa svolta all’estero e già assoggettata al regime delle retribuzioni convenzionali di cui all’articolo 51, comma 8-bis, del TUIR.
Il documento di prassi affronta un tema di particolare interesse per i lavoratori espatriati che, pur operando stabilmente all’estero, mantengono la residenza fiscale in Italia e percepiscono componenti retributive variabili con maturazione pluriennale.
Il caso
L’istante, cittadino italiano fiscalmente residente in Italia, ha svolto attività lavorativa nel Paese estero X dal dicembre 2016 al dicembre 2022 alle dipendenze di una società ivi residente. Nell’ambito di tale rapporto ha maturato il diritto a compensi “in natura e differiti”, sotto forma di stock options e performance shares.
Gli eventi imponibili si sono verificati, rispettivamente, nel 2024 (esercizio delle stock options) e nel 2025 (assegnazione gratuita di azioni al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano incentivante).
Dal 1° gennaio 2023 il contribuente è stato assunto da una società residente nel Paese estero Y, controllata dalla società del Paese X, mantenendo il diritto alla percezione dei compensi differiti maturati nel precedente rapporto.
Durante i periodi di lavoro all’estero, il contribuente è rimasto fiscalmente residente in Italia ai sensi dell’articolo 2 del TUIR e dell’articolo 4 delle Convenzioni contro le doppie imposizioni applicabili, ed ha assoggettato la propria retribuzione al regime delle retribuzioni convenzionali ex articolo 51, comma 8-bis, del TUIR.
La richiesta dell’istante
Il contribuente ha sottoposto all’Agenzia il quesito se i fringe benefit percepiti nel 2024 e nel 2025 dovessero considerarsi già “assorbiti” nella retribuzione convenzionale tassata in Italia negli anni di maturazione.
In alternativa, ha richiesto di sapere se tali componenti reddituali dovessero essere assoggettate ad autonoma tassazione IRPEF secondo il criterio ordinario al momento dell’esercizio delle stock options o dell’assegnazione delle azioni.
Secondo la soluzione prospettata dell’istante, tali redditi avrebbero dovuto ritenersi inclusi nella base imponibile determinata forfetariamente ai sensi dell’articolo 51, comma 8-bis, del TUIR, senza ulteriore imposizione al momento della loro effettiva percezione.
Le conclusioni dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia ricostruisce preliminarmente il quadro normativo, richiamando:
- l’articolo 3 del TUIR, secondo cui i soggetti residenti sono tassati sul reddito ovunque prodotto;
- l’articolo 49 del TUIR, che qualifica come redditi di lavoro dipendente quelli derivanti da rapporti di lavoro subordinato;
- l’articolo 51, comma 1, che include nella base imponibile “tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti”, ivi compresi i compensi in natura, tra cui rientrano stock options e performance shares, valorizzati al “valore normale” ex articolo 9 del TUIR.
L’Agenzia evidenzia come il comma 8-bis dell’articolo 51 introduca, una deroga al criterio analitico.
La disposizione prevede una determinazione forfetaria del reddito per i lavoratori fiscalmente residenti in Italia che svolgono l’attività all’estero in via continuativa e quale oggetto esclusivo del rapporto, soggiornando nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco di dodici mesi.
In tali ipotesi, la base imponibile non è calcolata sulla retribuzione effettivamente percepita, bensì sulle retribuzioni convenzionali stabilite annualmente con decreto ministeriale (da ultimo, il decreto ministeriale 16 gennaio 2025).
Nel caso di specie, l’Agenzia distingue:
- le stock options maturate tra dicembre 2016 e giugno 2019 e le performance shares maturate durante il periodo di lavoro all’estero, in presenza dei requisiti per l’applicazione del regime convenzionale;
- le stock options maturate tra giugno e novembre 2016, periodo per il quale, sulla base delle dichiarazioni rese, non risultava applicabile il regime di cui al comma 8-bis.
Per i compensi maturati durante il periodo in cui il reddito di lavoro era determinato secondo le retribuzioni convenzionali, l’Agenzia ritiene che i relativi fringe benefit siano da considerarsi “assorbiti” nella base imponibile forfetaria già tassata in Italia.
Ne consegue che:
- non devono essere ulteriormente assoggettati a imposizione i redditi derivanti dall’esercizio, nel 2024, delle stock options maturate tra dicembre 2016 e giugno 2019;
- né quelli derivanti, nel 2025, dall’assegnazione gratuita delle azioni relative al performance period luglio 2022 – giugno 2025, per la parte maturata in costanza di applicazione del regime convenzionale.
Diversamente, le stock options maturate in un periodo non coperto dal regime delle retribuzioni convenzionali devono essere tassate ordinariamente al momento dell’esercizio.
Riflessioni finali
La risposta conferma un principio di particolare rilievo (cfr circolari n. 207 del 16 novembre 2000 e n. 20 del 13 maggio 2011): il regime delle retribuzioni convenzionali, in presenza dei requisiti normativi, assorbe tutte le componenti del reddito di lavoro dipendente riferibili al periodo di attività svolta all’estero, incluse quelle differite o in natura, anche se percepite in esercizi successivi.
La corretta individuazione del periodo di maturazione dei piani incentivanti assume quindi un ruolo centrale, poiché da essa dipende il regime fiscale applicabile al momento dell’esercizio o dell’assegnazione.
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