L’istanza sottoposta all’Agenzia delle Entrate riguarda un lavoratore fiscalmente residente in Italia che ha prestato servizio su navi battenti bandiera estera in diversi periodi tra il 2022 e il 2024. In particolare, per l’anno 2024, l’interessato era imbarcato dal 4 maggio al 26 ottobre, per un periodo inferiore a 183 giorni e senza usufruire di ferie, riposi settimanali o festività, non previsti dal contratto marittimo. Il contribuente sosteneva che il reddito prodotto nel 2024 potesse beneficiare dell’esclusione dalla tassazione italiana, considerando un arco mobile di dodici mesi “a cavallo” tra due anni solari, dal settembre 2023 al settembre 2024, durante il quale il requisito dei 183 giorni sarebbe stato superato. Secondo la ricostruzione dell’istante, il periodo successivo al 22 settembre 2024 avrebbe dovuto essere soggetto a tassazione ordinaria.
Il principio generale e la deroga per i marittimi
Con risposta n. 10/2026, L’Agenzia delle Entrate richiama il principio della tassazione mondiale previsto dal sistema tributario italiano: i contribuenti residenti in Italia sono assoggettati a imposizione sui redditi ovunque prodotti, in base all’art. 3 del TUIR. Questa regola generale si applica a tutti i redditi dei residenti, indipendentemente dal luogo di produzione, e trova una deroga specifica per i marittimi italiani imbarcati su navi a bandiera estera, disciplinata dall’art. 5, comma 5, della legge n. 88/2001. Tale norma è una interpretazione autentica dell’art. 51, comma 8-bis, del TUIR, e prevede che i redditi derivanti da attività prestata su navi estere siano esclusi dalla base imponibile se l’attività stessa supera i 183 giorni nell’arco di dodici mesi.
La disposizione agevolativa opera indipendentemente dalla residenza del marittimo e dal luogo di svolgimento dell’attività, ma il requisito dei 183 giorni è centrale. Come chiarito dalla prassi amministrativa (circolare n. 55/E del 2002 e risposta n. 112/2023), nel calcolo dei giorni rilevano anche ferie, festività e riposi settimanali, indipendentemente da dove siano trascorsi, e il periodo di permanenza non deve necessariamente essere continuativo.
Il computo dei 183 giorni (12 mesi)
La verifica del requisito dei 183 giorni deve essere effettuata nell’ambito di ciascun anno d’imposta, anche se la prassi consente di considerare contratti a cavallo tra due anni solari. In particolare, ai fini dell’esclusione fiscale, è necessario che la somma dei giorni di imbarco, comprese ferie, riposi settimanali e festività, superi la soglia dei 183 giorni all’interno dello stesso anno d’imposta.
La prassi amministrativa (circolare n. 207/E del 2000) precisa che il computo dei giorni deve fare riferimento ai periodi indicati nei singoli contratti di imbarco, senza possibilità di “traslare” automaticamente i giorni eccedenti in un altro anno. Pertanto, anche se un marittimo svolge attività continuativa su più contratti a cavallo di due anni, l’esenzione fiscale si applica solo se i giorni effettivi di servizio nel singolo anno superano la soglia dei 183 giorni.
In sintesi, il requisito temporale è considerato rispettato solo quando la somma dei periodi di imbarco registrati nel medesimo anno d’imposta raggiunge o supera i 183 giorni, indipendentemente dalla distribuzione dei contratti o dalla continuità dei periodi lavorativi.
Il diniego dell’esenzione per il 2024
Nel caso concreto, l’Agenzia ha rilevato che l’unico contratto del 2024, dal 4 maggio al 26 ottobre, non consente di raggiungere la soglia dei 183 giorni. Pertanto, il reddito percepito deve essere tassato in Italia secondo le regole ordinarie dell’art. 51 del TUIR. La risposta n. 10/2026 conferma così l’orientamento consolidato della prassi, che impone ai marittimi una valutazione puntuale e annuale dei periodi di imbarco e un monitoraggio costante dei contratti, al fine di evitare interpretazioni errate e conseguenti rischi fiscali.
Implicazioni operative e pianificazione fiscale
La risposta n. 10/2026 ha importanti implicazioni operative per marittimi e consulenti fiscali. È fondamentale pianificare attentamente i periodi di servizio all’estero, tenendo conto non solo della durata complessiva dei contratti, ma anche della distribuzione dei giorni lavorativi all’interno dell’anno solare. Bisogna considerare contratti multipli o continuativi, la presenza di periodi di riposo, ferie e festività, e la loro incidenza sul totale dei giorni. Il mancato rispetto del requisito annuale comporta infatti la perdita dell’esenzione e l’assoggettamento dei redditi alla tassazione ordinaria.
In sintesi, la risposta n. 10/2026 conferma che l’esenzione fiscale per i marittimi su navi a bandiera estera non è automatica: il superamento dei 183 giorni deve essere verificato con riferimento all’anno d’imposta specifico, anche quando si considerano contratti “a cavallo” tra due anni. Questo orientamento sottolinea l’importanza di una gestione precisa e documentata dei periodi di imbarco e della pianificazione fiscale internazionale, evitando rischi di tassazione non prevista e garantendo il rispetto delle disposizioni nazionali.