...
NEWS

Marittimi su navi a bandiera estera: esclusione fiscale solo se superata la soglia dei 183 giorni

Con la risposta n. 10/2026, l’Agenzia delle Entrate fornisce importanti chiarimenti in materia di tassazione dei redditi percepiti dai lavoratori marittimi imbarcati su navi battenti bandiera estera, precisando le condizioni per l’applicazione dell’esclusione dalla base imponibile prevista dall’art. 5, comma 5, della legge n. 88 del 2001. Il documento si inserisce in un filone interpretativo ormai consolidato, ma ribadisce con nettezza l’esigenza di una verifica annuale del requisito temporale dei 183 giorni.
Condividi:

Indice dei Contenuti

Consulenza sulla Dichiarazione redditi esteri ed italiani per Expat

L’istanza sottoposta all’Agenzia delle Entrate riguarda un lavoratore fiscalmente residente in Italia che ha prestato servizio su navi battenti bandiera estera in diversi periodi tra il 2022 e il 2024. In particolare, per l’anno 2024, l’interessato era imbarcato dal 4 maggio al 26 ottobre, per un periodo inferiore a 183 giorni e senza usufruire di ferie, riposi settimanali o festività, non previsti dal contratto marittimo. Il contribuente sosteneva che il reddito prodotto nel 2024 potesse beneficiare dell’esclusione dalla tassazione italiana, considerando un arco mobile di dodici mesi “a cavallo” tra due anni solari, dal settembre 2023 al settembre 2024, durante il quale il requisito dei 183 giorni sarebbe stato superato. Secondo la ricostruzione dell’istante, il periodo successivo al 22 settembre 2024 avrebbe dovuto essere soggetto a tassazione ordinaria.

Il principio generale e la deroga per i marittimi

Con risposta n. 10/2026, L’Agenzia delle Entrate richiama il principio della tassazione mondiale previsto dal sistema tributario italiano: i contribuenti residenti in Italia sono assoggettati a imposizione sui redditi ovunque prodotti, in base all’art. 3 del TUIR. Questa regola generale si applica a tutti i redditi dei residenti, indipendentemente dal luogo di produzione, e trova una deroga specifica per i marittimi italiani imbarcati su navi a bandiera estera, disciplinata dall’art. 5, comma 5, della legge n. 88/2001. Tale norma è una interpretazione autentica dell’art. 51, comma 8-bis, del TUIR, e prevede che i redditi derivanti da attività prestata su navi estere siano esclusi dalla base imponibile se l’attività stessa supera i 183 giorni nell’arco di dodici mesi.

La disposizione agevolativa opera indipendentemente dalla residenza del marittimo e dal luogo di svolgimento dell’attività, ma il requisito dei 183 giorni è centrale. Come chiarito dalla prassi amministrativa (circolare n. 55/E del 2002 e risposta n. 112/2023), nel calcolo dei giorni rilevano anche ferie, festività e riposi settimanali, indipendentemente da dove siano trascorsi, e il periodo di permanenza non deve necessariamente essere continuativo.

Il computo dei 183 giorni (12 mesi)

La verifica del requisito dei 183 giorni deve essere effettuata nell’ambito di ciascun anno d’imposta, anche se la prassi consente di considerare contratti a cavallo tra due anni solari. In particolare, ai fini dell’esclusione fiscale, è necessario che la somma dei giorni di imbarco, comprese ferie, riposi settimanali e festività, superi la soglia dei 183 giorni all’interno dello stesso anno d’imposta.

La prassi amministrativa (circolare n. 207/E del 2000) precisa che il computo dei giorni deve fare riferimento ai periodi indicati nei singoli contratti di imbarco, senza possibilità di “traslare” automaticamente i giorni eccedenti in un altro anno. Pertanto, anche se un marittimo svolge attività continuativa su più contratti a cavallo di due anni, l’esenzione fiscale si applica solo se i giorni effettivi di servizio nel singolo anno superano la soglia dei 183 giorni.

In sintesi, il requisito temporale è considerato rispettato solo quando la somma dei periodi di imbarco registrati nel medesimo anno d’imposta raggiunge o supera i 183 giorni, indipendentemente dalla distribuzione dei contratti o dalla continuità dei periodi lavorativi.

Il diniego dell’esenzione per il 2024

Nel caso concreto, l’Agenzia ha rilevato che l’unico contratto del 2024, dal 4 maggio al 26 ottobre, non consente di raggiungere la soglia dei 183 giorni. Pertanto, il reddito percepito deve essere tassato in Italia secondo le regole ordinarie dell’art. 51 del TUIR. La risposta n. 10/2026 conferma così l’orientamento consolidato della prassi, che impone ai marittimi una valutazione puntuale e annuale dei periodi di imbarco e un monitoraggio costante dei contratti, al fine di evitare interpretazioni errate e conseguenti rischi fiscali.

Implicazioni operative e pianificazione fiscale

La risposta n. 10/2026 ha importanti implicazioni operative per marittimi e consulenti fiscali. È fondamentale pianificare attentamente i periodi di servizio all’estero, tenendo conto non solo della durata complessiva dei contratti, ma anche della distribuzione dei giorni lavorativi all’interno dell’anno solare. Bisogna considerare contratti multipli o continuativi, la presenza di periodi di riposo, ferie e festività, e la loro incidenza sul totale dei giorni. Il mancato rispetto del requisito annuale comporta infatti la perdita dell’esenzione e l’assoggettamento dei redditi alla tassazione ordinaria.

In sintesi, la risposta n. 10/2026 conferma che l’esenzione fiscale per i marittimi su navi a bandiera estera non è automatica: il superamento dei 183 giorni deve essere verificato con riferimento all’anno d’imposta specifico, anche quando si considerano contratti “a cavallo” tra due anni. Questo orientamento sottolinea l’importanza di una gestione precisa e documentata dei periodi di imbarco e della pianificazione fiscale internazionale, evitando rischi di tassazione non prevista e garantendo il rispetto delle disposizioni nazionali.

Quadro normativo

Autorità Fonte Numero Articolo Data Link
Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) Circolare n. 207/2000 207 / 16/11/2000 Leggi di più
Agenzia delle Entrate Risposta n. 16/2026 16 / Leggi di più
Governo italiano Legge n. 88/2001 88 5 16/03/2001 Leggi di più
Agenzia delle Entrate Risposta n. 112/2023 112 / Leggi di più
A&P servizio correlato:

Modello 730 / Unico online – per aziende e privati

Arletti & Partners offre un servizio di dichiarazione dei redditi online per privati e aziende, con consulenze personalizzate, gestione sicura dei documenti e opzioni flessibili per la redazione, garantendo la piena conformità alla normativa fiscale italiana.

Contattaci per questo servizio

Form ID: “287”

Compila il form per ottenere una risposta dai nostri esperti

Insights Correlati

Tax Law
L'IOSS rappresenta il regime speciale per semplificare l’adempimento dell’IVA sulle vendite a distanza di beni importati da Paesi extra-UE....
Income Tax Law
Guida su come richiedere il rimborso dell’IVA pagata nei Paesi UE ed extra-UE....
Loading...

News Correlate

Income Tax Law
Secondo la nuova legge di bilancio, solo i cittadini italiani, di Paesi UE e SEE possono usufruire delle detrazioni per familiari a carico residenti all'estero....
Income Tax Law
Con la risposta all'interpello n. 99/2024, l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alle indennità percepite come Esperto Nazionale Distaccato....

Servizi Correlati

Corporate Tax residence

Lo Studio A&P offre consulenza specializzata in materia di residenza fiscale delle società in Italia.  

I nostri esperti in diritto tributario e societario supportano imprese italiane e estere nell’analisi della propria residenza fiscale e nella gestione dei rischi di esterovestizione, in conformità alla normativa italiana e internazionale. Il servizio mira a verificare la residenza fiscale e prevenire presunzioni di gestione effettiva in Italia, soprattutto in fase di pianificazione o riorganizzazione societaria. 

Resident Art 4 OECD

I nostri esperti di fiscalità internazionale supportano cittadini italiani e stranieri nella corretta individuazione della residenza fiscale secondo la normativa italiana e le Convenzioni contro le doppie imposizioni. Offriamo consulenza sulla residenza anagrafica, sui criteri di domicilio e dimora abituale, nonché sulla gestione dei rapporti fiscali con altri Paesi.

Permanent Establishment Art 5 OECD

I nostri esperti in diritto tributario e societario supportano le imprese straniere nell’apertura di una stabile organizzazione in Italia, garantendo conformità con la normativa italiana e le Convenzioni contro le doppie imposizioni. In particolare, forniamo assistenza nella valutazione dei requisiti, nella predisposizione dei documenti societari e fiscali, e nella gestione degli adempimenti IVA e previdenziali.