La legge 19 gennaio 2026 n. 11, entrata in vigore ieri, contiene disposizioni per la revisione dei servizi per i cittadini e le imprese all’estero.
La legge interviene in materia di cittadinanza, anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), legalizzazione di firme e documenti di identità. Lo scopo è una semplificazione delle procedure. Allo stesso tempo, si mira al rafforzamento dell’organico del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) a vantaggio dei cittadini.
Riconoscimento della cittadinanza: nuovo ufficio centralizzato
In base alle nuove disposizioni, rimarrà competenza degli uffici consolari:
- L’accertamento dello status di cittadino italiano, nei confronti di persone già riconosciute come tali, residenti nella circoscrizione consolare;
- Il riconoscimento del possesso della cittadinanza di minorenni, residenti nella circoscrizione, figli di cittadini già riconosciuti italiani.
A queste due categorie di soggetti, il capo dell’ufficio consolare rilascia il certificato di cittadinanza.
A partire dal 1° gennaio 2029, le domande di riconoscimento della cittadinanza presentate da maggiorenni residenti all’estero saranno, invece, attribuite a un ufficio dirigenziale generale del MAECI, che subentra ai consolati per la trattazione delle istanze.
Tale ufficio si occuperà non soltanto della trattazione delle domande ma anche della conseguente richiesta di trascrizione degli atti di stato civile e di prima iscrizione anagrafica, ferme restando le competenze dell’autorità giudiziaria e dei sindaci.
Presentazione della domanda di cittadinanza e tempistiche
Le domande dirette all’ufficio del MAECI, corredate dalla documentazione necessaria, andranno presentate in originale cartaceo esclusivamente tramite il servizio postale.
A seguito dell’invio della domanda, le comunicazioni tra l’ufficio e il richiedente si svolgeranno esclusivamente con modalità telematiche. Ad esempio, attraverso notifiche attraverso l’indirizzo di posta elettronica del richiedente.
Una volta disposto il riconoscimento della cittadinanza, esso è comunicato dall’ufficio del MAECI al comune e all’ufficio consolare competente.
Fino al 1° gennaio 2029, gli uffici consolari continueranno a trattare le domande di cittadinanza. Tuttavia, con una quota massima annua non superiore al numero di domande trattate nell’anno precedente. Tale limite massimo non dovrà essere in ogni caso inferiore a cento.
Nei due anni successivi al 1° gennaio 2029, l’ufficio del MAECI riceverà una quota annua massima di domande. Tale numero non sarà superiore al numero di domande trattate nell’anno precedente.
Infine, il termine per la conclusione del procedimento di riconoscimento della cittadinanza di maggiorenni residenti all’estero è fissato in trentasei mesi.
Anagrafe unica degli italiani all’estero
L’articolo 3 contiene poi disposizioni in materia di anagrafe degli italiani residenti all’estero, modificando la legge 27 ottobre 1988, n.470.
Nello specifico, l’AIRE viene integrata nell’anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR). Pertanto, tutti gli adempimenti anagrafici verranno gestiti tramite un’unica piattaforma nazionale.
Inoltre, vengono aggiornate le categorie di cittadini escluse dall’iscrizione AIRE. Tra queste, coloro che si recano all’estero per l’esercizio di occupazioni stagionali. L’iscrizione risulta invece facoltativa per i cittadini che conservano o stabiliscono il domicilio fiscale in Italia e che lavorano all’estero per l’Unione Europea o per organizzazioni internazionali di cui l’Italia è parte.
Passaporti e carte di identità
L’articolo 4 va invece a modificare la legge n. 1185/1967 sui passaporti.
Innanzitutto, viene soppressa la possibilità di rinnovo del passaporto, rendendo quindi esplicita la prassi già diffusa del rilascio ex novo.
In aggiunta, vengono fornite specifiche procedure da seguire, in caso di smarrimento o furto del passaporto, a seconda che il fatto avvenga in Italia oppure all’estero. Nello specifico, chi smarrisce o subisce il furto del passaporto in Italia dovrà farne tempestiva e circostanziata denuncia ai competenti uffici di polizia.
Se il fatto avviene all’estero, invece, in caso di impossibilità o comprovata difficoltà di presentare la denuncia alle locali autorità di polizia, sarà sufficiente rendere al consolato una dichiarazione di furto o smarrimento.
Infine, l’articolo 5 della legge interviene sulla carta di identità italiana. Dal 1 giugno 2026, i cittadini residenti all’estero potranno presentare domanda di rilascio della carta d’identità elettronica presso qualsiasi comune, secondo le modalità organizzative e tecniche stabilite dai Ministeri dell’Interno e degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.