Successioni, nuovo Testo Unico: struttura, contenuti e finalità sistematiche 

Il decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123 istituisce il nuovo Testo Unico sulle imposte indirette (registro, successioni, donazioni, imposte ipotecarie e catastali, bollo e IVAFE, inclusi prodotti finanziari e cripto-attività), con entrata in vigore dal 1° gennaio 2026, differita al 1° gennaio 2027 dal Decreto Milleproroghe.

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È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 agosto 2025, n. 186, il decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, recante il nuovo Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, adottato in attuazione della legge delega 9 agosto 2023, n. 111. 

Il provvedimento si inserisce nel più ampio processo di razionalizzazione e codificazione della normativa tributaria, perseguendo, in linea con i principi e criteri direttivi già adottati nella redazione dei precedenti Testi Unici, una ricognizione puntuale e sistematica della disciplina vigente. In particolare, il nuovo TU provvede: 

  • all’individuazione organica delle norme in vigore, organizzate per settori omogenei; 
  • al coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni, incluse quelle di recepimento e attuazione della normativa dell’Unione europea; 
  • all’abrogazione espressa delle norme incompatibili o non più attuali. 

Il Testo Unico disciplina l’imposta di registro e gli altri tributi indiretti diversi dall’IVA, includendo in modo unitario le imposte ipotecarie e catastali, le imposte sulle successioni e donazioni, l’imposta di bollo, l’imposta di bollo su valori scudati e attività finanziarie, nonché l’IVAFE, applicabile anche alle cripto-attività. 

Razionalizzazione normativa e continuità applicativa 

La valenza semplificatrice del nuovo TU emerge chiaramente dal fatto che confluiscono in un unico corpo normativo le discipline precedentemente contenute: 

  • nel DPR n. 131/1986 (Testo unico dell’imposta di registro – TUR); 

La “raccolta” normativa è stata effettuata senza modificare la formulazione delle disposizioni vigenti, salvo i casi in cui si è reso necessario: 

  • aggiornare il testo per adeguarlo a modifiche normative sopravvenute; 
  • introdurre disposizioni di coordinamento per esigenze sistematiche; 
  • migliorare la coerenza logica e giuridica dell’impianto complessivo. 

La redazione del TU tiene conto, inoltre, delle modifiche già introdotte dal D.lgs. n. 139/2024, che ha avviato il processo di razionalizzazione delle imposte indirette diverse dall’IVA, con particolare impatto sull’imposta di registro e sulle successioni e donazioni. 

Struttura del Testo Unico 

Il nuovo Testo Unico si compone di 205 articoli suddivisi in sei Parti, alle quali si affiancano specifici allegati tariffari e tabellari. 

Nel dettaglio: 

  • Parte I: imposta di registro; 
  • Parte II: imposte ipotecaria e catastale; 
  • Parte III: imposta sulle successioni e donazioni; 
  • Parte IV: imposta di bollo, imposta di bollo speciale su valori scudati e attività finanziarie, nonché IVAFE, applicabile ai prodotti finanziari, ai conti correnti, ai libretti di risparmio e alle cripto-attività; 
  • Parte V: regimi sostitutivi (fondi con apporto di beni immobili, trasformazioni societarie in ambito portuale) e disciplina delle agevolazioni ed esenzioni in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti; 
  • Parte VI: disposizioni finali, norme di interpretazione autentica, elenco delle disposizioni abrogate e data di entrata in vigore. 

Restano invece escluse dal compendio le disposizioni in materia di accertamento e sanzioni tributarie, che continuano a trovare disciplina autonoma. 

Regimi agevolativi ed esenzioni 

Una sezione specifica del TU è dedicata ai regimi agevolativi ed esentativi, già previsti da leggi speciali, limitatamente alle imposte ricomprese nel Testo Unico. Non sono state, invece, riportate le agevolazioni riferite a discipline di settore autonome o a leggi quadro che incidono anche su altri comparti impositivi. 

Quadro normativo

Autorità Fonte Numero Articolo Data Link

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