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Rivalutazione di quote societarie e terreni: prorogata con la legge di bilancio 2024

Con la legge di Bilancio 2024 il Governo riapre il termine per la rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni. La nuova scadenza è il 30 giugno 2024.
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Indice dei Contenuti

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Rivalutazione quote e terreni 2024: come funziona

Cosa significa rivalutare le quote societarie e i terreni? 

La Legge di bilancio 2024 all’art. 1 comma 53 ripropone la rivalutazione delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni agricoli e/o edificabili. Ma questo cosa significa? 

La rivalutazione consente di adeguare il prezzo/costo a cui si è acquistato, qualsiasi sia la data, al valore risultante al 1° gennaio 2024.

Tale valore deve essere asseverato attraverso una perizia di stima che il tecnico professionista incaricato dovrà redigere e giurare entro e non oltre il 30 giugno 2024 (che, essendo domenica, passa al 1° luglio 2024).  

Alla stessa data è fissato anche il termine per il versamento dell’imposta sostitutiva pari al 16%

Chi può rivalutare le quote societarie e i terreni?

I soggetti che possono usufruire dell’agevolazione sono: 

  • le persone fisiche che operano al di fuori dell’esercizio di impresa;
  • le società semplici ed i soggetti equiparati ex articolo 5 del TUIR; 
  • gli enti non commerciali al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa;
  • soggetti non residenti, che non abbiano una stabile organizzazione in Italia (salvo i casi in cui l’imponibilità in Italia è esclusa dalle previsioni delle Convenzioni contro le doppie imposizioni).

Chi può fare la perizia di rivalutazione di terreni e quote societarie? 

Come sopra citato, la rivalutazione non può perfezionarsi senza una perizia resa e giurata da un professionista abilitato. 

La perizia sul valore di un terreno edificabile o con destinazione agricola può essere resa ad esempio da:

  • ingegneri;
  • architetti;
  • geometri;
  • dottori agronomi;
  • agrotecnici;
  • periti agrari;
  • periti industriali edili.

La perizia sul valore di titoli o quote societarie può essere resa da:

  • commercialisti;
  • ragionieri;
  • periti commerciali;
  • revisori legali dei conti. 

Inoltre i periti regolarmente iscritti alle Camere di Commercio (industria, artigianato e commercio) possono redigere entrambe le tipologie di perizia. 

Quando scade la rivalutazione quote e terreni 2024? 

Affinché l’importo rivalutato abbia valore fiscale occorre che entro il 30 giugno 2024 (che essendo una domenica si sposta al 1° luglio 2024): 

  • la perizia venga redatta e giurata;
  • l’imposta sostitutiva del 16% sul valore rivalutato venga versata.

Come si versa l’imposta sostitutiva del 16%? 

L’importo dell’imposta sostitutiva può essere versata in unica soluzione oppure in tre rate.

In ogni caso la prima è da versarsi sempre entro il 30 giugno 2024. Sulle due rate successive alla prima occorre versare interessi pari al 3% annuo (Circolare n. 47/E/2011 dell’Agenzia delle Entrate).

Il versamento deve essere effettuato con modello F24, codice tributo 8055

Quali partecipazioni e terreni possono essere rivalutati?

La rivalutazione, che spetta solo ai soggetti privati che non agiscono nel regime di impresa, può essere applicata su:

  • partecipazioni in società non quotate, sia qualificate, sia non qualificate, che rappresentano una percentuale superiore al 20% dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria ovvero al 25% del capitale, sia non qualificate; 
  • aree fabbricabili, come definite dal comma 2 dell’articolo 36 del Dl 223/2006 (convertito dalla legge 248/2006); 
  • terreni agricoli, come risultanti dal Pgt, se acquistati da non più di cinque anni.

Inoltre, nel 2023 sono state introdotte le rivalutazioni anche ai titoli, quote o diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione. 

Rivalutazione quote societarie 2024: quali sono i vantaggi

Plusvalenza da cessione quote e pianificazione fiscale

Nel caso in cui si decida di cedere una quota di partecipazione detenuta in una società, è importante considerare il realizzo di eventuali plusvalenze.  

Secondo quanto previsto dall’art. 68 comma 6 del Tuir, la plusvalenza realizzata con la cessione è rappresentata dalla: 

[…] differenza tra il corrispettivo percepito ovvero la somma od il valore normale dei beni rimborsati ed il costo od il valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l’imposta di successione e donazione, con esclusione degli interessi passivi.

La plusvalenza si calcola quindi come differenza tra il corrispettivo di cessione e il valore originariamente sostenuto per l’acquisto della quota. Quest’ultimo valore è rappresentato per lo più dal valore nominale.  

Il valore nominale delle quote si determina come rapporto della quota con l’ammontare del capitale sociale

Esempio di cessione quote in una Srl

Il socio A e il socio B, in sede di costituzione di una Srl, hanno sottoscritto e versato un capitale di 10.000€.

A detiene una quota pari al 30%. Il socio B una quota pari al 70%

Dopo qualche anno il socio B intende cedere la sua quota e concorda un corrispettivo pari a 80.000 €.

La plusvalenza realizzata è pari alla differenza tra: 

Corrispettivo pattuito (80.000 €) – valore nominale della quota (70% del capitale sociale di 10.000 €) 

Plusvalenza pari a 73.000 €.

Come viene tassata la plusvalenza

Con la Legge di bilancio 2018, a partire dal 1° gennaio 2019, le plusvalenze derivate dalla cessione di partecipazioni, sia qualificate che non qualificate, sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 26%, da applicarsi sull’importo totale della plusvalenza realizzata.

Nell’esempio sopra, il socio cedente dovrà pertanto versare una imposta pari a: 

73.000 € x 26% = 18.980 € 

Fino al 31/12/2018, le plusvalenze derivanti da cessione di partecipazione qualificate venivano invece assoggettate ad Irpef, ma solo su un importo pari al 58,14% del loro valore. 

Il vantaggio fiscale della rivalutazione quote 

Il vantaggio della rivalutazione sussiste proprio, ad esempio, nell’adeguamento del valore di una quota societaria al valore di mercato, pagando quindi su tale valore solo l’imposta sostitutiva del 16%. 

Tale valore, come spiegato all’inizio dell’articolo, deve essere quello risultante da perizia.   

Riprendendo l’esempio precedente e scegliendo di usufruire della rivalutazione quote prorogata dalla Legge di Bilancio 2024, si otterrebbe il seguente vantaggio fiscale.

Caso 1

Valore della quota societaria rivalutato: 80.000 €   

Affinché l’importo rivalutato abbia valore fiscale, occorre versare l’imposta sostitutiva del 16% su tale valore. 

Imposta sostitutiva sul valore rivalutato: 80.000 € x 16% = 12.800 €  

Plusvalenza realizzata: Corrispettivo (80.000 €) – Valore quota rivalutato (80.000) = 0 € 

Il risparmio fiscale nel caso 1 è pari a: 6.180 € (18.980 € – 12.800 €) 

Caso 2

Si vuole presentare anche il caso in cui il valore da perizia fosse inferiore al corrispettivo di cessione

Valore della quota societaria rivalutato: 60.000 €

Affinché l’importo rivalutato abbia valore fiscale, occorre versare l’imposta sostitutiva del 16% su tale valore. 

Imposta sostitutiva sul valore rivalutato: 60.000 € x 16% = 9.600 €  

Plusvalenza realizzata: Corrispettivo (80.000 €) – Valore quota rivalutato (60.000) = 20.000 € 

Imposta sulla plusvalenza realizzata: 20.000 € x 26% = 5.200 € 

Totale imposta versata: 9.600 € (imposta sostitutiva 16%) + 5.200 € (imposta 26%) = 14.800 € 

Il risparmio fiscale nel caso 2 è pari a: 4.180 € (18.980 € – 14.800 €) 

L’imposta sostitutiva di rivalutazione negli anni è progressivamente aumentata. Si è infatti passati dal 4% del 2002, all’8% del 2018, fino ad arrivare, negli anni successivi progressivamente, al 16% del 2024. Nonostante ciò, come si può vedere in entrambi i casi sopra esposti, essa porta ad un vantaggio in termini di imposte versate. 

 

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Quadro normativo

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