Con la nota numero 320 del 14 febbraio 2023, lโIspettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito alcuni chiarimenti in merito al corretto utilizzo del permesso di soggiorno rilasciato ai cittadini extracomunitari per motivi di studio o di formazione professionale.
Richieste di chiarimento sulle attivitร consentite dal permesso di soggiorno per studio
In particolare, la Direzione dellโINL riscontra di avere ricevuto una richiesta di parere sullโutilizzo del permesso di soggiorno per studio o formazione professionale, relativamente alla possibilitร di svolgere tirocini curriculari e non curriculari.
Il quesito principale verte su due dubbi interpretativi delle norme attuali.
- In primo luogo, viene chiesto di chiarire se il permesso per studio o formazione professionale consenta di svolgere tutte le attivitร di tirocinio curriculare previste dal corso di studio o formazione professionale per cui รจ stato rilasciato il permesso di soggiorno.
- In secondo luogo, viene chiesto di confermare se tale permesso di soggiorno consenta anche di svolgere attivitร di tirocinio non curriculare, finalizzato allโinserimento lavorativo e, in caso di risposta positiva, se ciรฒ sia consentito entro gli stessi limiti in cui รจ consentito lo svolgimento di attivitร di lavoro subordinato ai sensi dellโarticolo 14, comma 4, del D.P.R. numero 394/1999:
Il permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione consente, per il periodo di validitร dello stesso, lโesercizio di attivitร lavorative subordinate per un periodo di tempo non superiore a 20 ore settimanali, anche cumulabili per cinquantadue settimane, fermo restando il limite annuale di 1.040 ore.
Distinzione tra i casi di cittadini giร soggiornanti in Italia e cittadini soggiornanti allโestero
In risposta ai quesiti ricevuti, lโINL riporta una nota prot. Numero 481 del 14 febbraio 2023 della Direzione Generale dellโImmigrazione e delle politiche di Integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Da un lato, viene riportato come la normativa nazionale e regionale in materia di tirocini trovi applicazione anche ai cittadini extra-comunitari, per un principio di paritร di trattamento. Dallโaltro lato, viene riportato come la legge operi una distinzione tra:
- il tirocinio da instaurarsi con un cittadino extra-comunitario giร regolarmente soggiornante in Italia con un permesso di soggiorno rilasciato per motivi di studio.
- il tirocinio da instaurarsi con un cittadino extra-comunitario che si trova allโestero.
Ai cittadini giร soggiornanti in Italia, come disposto dallโarticolo 2 del D.M. numero 159/2006:
si applica integralmente la normativa regionale vigente in materia di tirocini formativi e di orientamento o, in difetto, la regolamentazione contenuta del decreto ministeriale 25 marzo 1998, n.142.
In fase di redazione del progetto di tirocinio o di orientamento occorre quindi indicare gli estremi del permesso di soggiorno di cui รจ munito il cittadino straniero, motivo per il quale รจ stato rilasciato, data di rilascio e data di scadenza.
Ai cittadini che si trovano allโestero, invece, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 286/1998 (TU Immigrazione) e successive modificazioni. Pertanto, come disposto dallโarticolo 3 del D.M. numero 159/2006, in questo caso il progetto formativo, vistato dalla regione, รจ presentato alla rappresentanza diplomatica ai fini del rilascio del visto di ingresso.
Chiarimento interpretativo
In considerazione della normativa sopra esposta, viene pertanto chiarito che nel caso in oggetto, il cittadino extra-comunitario giร presente sul territorio italiano con un titolo di soggiorno in corso di validitร rilasciato per motivi di studio o di formazione professionale possa svolgere tutte le attivitร di tirocinio curricolare previste dal corso di studi o formazione professionale per cui รจ stato rilasciato il permesso di soggiorno, in quanto queste rientrano nelle finalitร per le quali tale permesso รจ stato rilasciato.
Similarmente, tale cittadino potrร svolgere attivitร di tirocinio non curricolare, nel rispetto della regolamentazione regionale, e compatibilmente con lโespletamento del percorso di studio o formazione professionale per cui รจ stato rilasciato il titolo di ingresso.
In tale ipotesi, risulta irrilevante il limite in cui รจ consentito lo svolgimento di attivitร di lavoro subordinato, ai sensi dellโarticolo 14, comma 4, del D.P.R. numero 394/1999, in quanto il tirocinio non curricolare non costituisce rapporto di lavoro.