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Stage in Italia per extraeuropei con permesso di soggiorno

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Con la nota numero 320 del 14 febbraio 2023, lโ€™Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito alcuni chiarimenti in merito al corretto utilizzo del permesso di soggiorno rilasciato ai cittadini extracomunitari per motivi di studio o di formazione professionale.

Richieste di chiarimento sulle attivitร  consentite dal permesso di soggiorno per studio

In particolare, la Direzione dellโ€™INL riscontra di avere ricevuto una richiesta di parere sullโ€™utilizzo del permesso di soggiorno per studio o formazione professionale, relativamente alla possibilitร  di svolgere tirocini curriculari e non curriculari.

Il quesito principale verte su due dubbi interpretativi delle norme attuali.

  • In primo luogo, viene chiesto di chiarire se il permesso per studio o formazione professionale consenta di svolgere tutte le attivitร  di tirocinio curriculare previste dal corso di studio o formazione professionale per cui รจ stato rilasciato il permesso di soggiorno.
  • In secondo luogo, viene chiesto di confermare se tale permesso di soggiorno consenta anche di svolgere attivitร  di tirocinio non curriculare, finalizzato allโ€™inserimento lavorativo e, in caso di risposta positiva, se ciรฒ sia consentito entro gli stessi limiti in cui รจ consentito lo svolgimento di attivitร  di lavoro subordinato ai sensi dellโ€™articolo 14, comma 4, del D.P.R. numero 394/1999:

Il permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione consente, per il periodo di validitร  dello stesso, lโ€™esercizio di attivitร  lavorative subordinate per un periodo di tempo non superiore a 20 ore settimanali, anche cumulabili per cinquantadue settimane, fermo restando il limite annuale di 1.040 ore.

Distinzione tra i casi di cittadini giร  soggiornanti in Italia e cittadini soggiornanti allโ€™estero

In risposta ai quesiti ricevuti, lโ€™INL riporta una nota prot. Numero 481 del 14 febbraio 2023 della Direzione Generale dellโ€™Immigrazione e delle politiche di Integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Da un lato, viene riportato come la normativa nazionale e regionale in materia di tirocini trovi applicazione anche ai cittadini extra-comunitari, per un principio di paritร  di trattamento. Dallโ€™altro lato, viene riportato come la legge operi una distinzione tra:

  • il tirocinio da instaurarsi con un cittadino extra-comunitario giร  regolarmente soggiornante in Italia con un permesso di soggiorno rilasciato per motivi di studio.
  • il tirocinio da instaurarsi con un cittadino extra-comunitario che si trova allโ€™estero.

Ai cittadini giร  soggiornanti in Italia, come disposto dallโ€™articolo 2 del D.M. numero 159/2006:

si applica integralmente la normativa regionale vigente in materia di tirocini formativi e di orientamento o, in difetto, la regolamentazione contenuta del decreto ministeriale 25 marzo 1998, n.142.

In fase di redazione del progetto di tirocinio o di orientamento occorre quindi indicare gli estremi del permesso di soggiorno di cui รจ munito il cittadino straniero, motivo per il quale รจ stato rilasciato, data di rilascio e data di scadenza.

Ai cittadini che si trovano allโ€™estero, invece, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 286/1998 (TU Immigrazione) e successive modificazioni. Pertanto, come disposto dallโ€™articolo 3 del D.M. numero 159/2006, in questo caso il progetto formativo, vistato dalla regione, รจ presentato alla rappresentanza diplomatica ai fini del rilascio del visto di ingresso.

Chiarimento interpretativo

In considerazione della normativa sopra esposta, viene pertanto chiarito che nel caso in oggetto, il cittadino extra-comunitario giร  presente sul territorio italiano con un titolo di soggiorno in corso di validitร  rilasciato per motivi di studio o di formazione professionale possa svolgere tutte le attivitร  di tirocinio curricolare previste dal corso di studi o formazione professionale per cui รจ stato rilasciato il permesso di soggiorno, in quanto queste rientrano nelle finalitร  per le quali tale permesso รจ stato rilasciato.

Similarmente, tale cittadino potrร  svolgere attivitร  di tirocinio non curricolare, nel rispetto della regolamentazione regionale, e compatibilmente con lโ€™espletamento del percorso di studio o formazione professionale per cui รจ stato rilasciato il titolo di ingresso.

In tale ipotesi, risulta irrilevante il limite in cui รจ consentito lo svolgimento di attivitร  di lavoro subordinato, ai sensi dellโ€™articolo 14, comma 4, del D.P.R. numero 394/1999, in quanto il tirocinio non curricolare non costituisce rapporto di lavoro.

Quadro normativo

Autoritร  Fonte Numero Articolo Data Link

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