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Stage in Italia per extraeuropei con permesso di soggiorno

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Con la nota numero 320 del 14 febbraio 2023, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito alcuni chiarimenti in merito al corretto utilizzo del permesso di soggiorno rilasciato ai cittadini extracomunitari per motivi di studio o di formazione professionale.

Richieste di chiarimento sulle attività consentite dal permesso di soggiorno per studio

In particolare, la Direzione dell’INL riscontra di avere ricevuto una richiesta di parere sull’utilizzo del permesso di soggiorno per studio o formazione professionale, relativamente alla possibilità di svolgere tirocini curriculari e non curriculari.

Il quesito principale verte su due dubbi interpretativi delle norme attuali.

  • In primo luogo, viene chiesto di chiarire se il permesso per studio o formazione professionale consenta di svolgere tutte le attività di tirocinio curriculare previste dal corso di studio o formazione professionale per cui è stato rilasciato il permesso di soggiorno.
  • In secondo luogo, viene chiesto di confermare se tale permesso di soggiorno consenta anche di svolgere attività di tirocinio non curriculare, finalizzato all’inserimento lavorativo e, in caso di risposta positiva, se ciò sia consentito entro gli stessi limiti in cui è consentito lo svolgimento di attività di lavoro subordinato ai sensi dell’articolo 14, comma 4, del D.P.R. numero 394/1999:

Il permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione consente, per il periodo di validità dello stesso, l’esercizio di attività lavorative subordinate per un periodo di tempo non superiore a 20 ore settimanali, anche cumulabili per cinquantadue settimane, fermo restando il limite annuale di 1.040 ore.

Distinzione tra i casi di cittadini già soggiornanti in Italia e cittadini soggiornanti all’estero

In risposta ai quesiti ricevuti, l’INL riporta una nota prot. Numero 481 del 14 febbraio 2023 della Direzione Generale dell’Immigrazione e delle politiche di Integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Da un lato, viene riportato come la normativa nazionale e regionale in materia di tirocini trovi applicazione anche ai cittadini extra-comunitari, per un principio di parità di trattamento. Dall’altro lato, viene riportato come la legge operi una distinzione tra:

  • il tirocinio da instaurarsi con un cittadino extra-comunitario già regolarmente soggiornante in Italia con un permesso di soggiorno rilasciato per motivi di studio.
  • il tirocinio da instaurarsi con un cittadino extra-comunitario che si trova all’estero.

Ai cittadini già soggiornanti in Italia, come disposto dall’articolo 2 del D.M. numero 159/2006:

si applica integralmente la normativa regionale vigente in materia di tirocini formativi e di orientamento o, in difetto, la regolamentazione contenuta del decreto ministeriale 25 marzo 1998, n.142.

In fase di redazione del progetto di tirocinio o di orientamento occorre quindi indicare gli estremi del permesso di soggiorno di cui è munito il cittadino straniero, motivo per il quale è stato rilasciato, data di rilascio e data di scadenza.

Ai cittadini che si trovano all’estero, invece, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 286/1998 (TU Immigrazione) e successive modificazioni. Pertanto, come disposto dall’articolo 3 del D.M. numero 159/2006, in questo caso il progetto formativo, vistato dalla regione, è presentato alla rappresentanza diplomatica ai fini del rilascio del visto di ingresso.

Chiarimento interpretativo

In considerazione della normativa sopra esposta, viene pertanto chiarito che nel caso in oggetto, il cittadino extra-comunitario già presente sul territorio italiano con un titolo di soggiorno in corso di validità rilasciato per motivi di studio o di formazione professionale possa svolgere tutte le attività di tirocinio curricolare previste dal corso di studi o formazione professionale per cui è stato rilasciato il permesso di soggiorno, in quanto queste rientrano nelle finalità per le quali tale permesso è stato rilasciato.

Similarmente, tale cittadino potrà svolgere attività di tirocinio non curricolare, nel rispetto della regolamentazione regionale, e compatibilmente con l’espletamento del percorso di studio o formazione professionale per cui è stato rilasciato il titolo di ingresso.

In tale ipotesi, risulta irrilevante il limite in cui è consentito lo svolgimento di attività di lavoro subordinato, ai sensi dell’articolo 14, comma 4, del D.P.R. numero 394/1999, in quanto il tirocinio non curricolare non costituisce rapporto di lavoro.

Quadro normativo

Autorità Fonte Numero Articolo Data Link

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