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Fringe Benefit: incremento della soglia di esenzione per i dipendenti

Novità Decreto Aiuti bis per incremento Fringe Benefit (DL n. 115/2022 del 9 agosto 2022)
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Indice dei Contenuti

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Scopri come aumentano le soglie di esenzione per i fringe benefit ai dipendenti con il nuovo Decreto Aiuti Bis (DL n. 115/2022 del 9 agosto 2022)

** NOTA: Il decreto aiuti quater ha aumentato la soglia a €3.000 – leggi il nostro ultimo aggiornamento sui fringe benefits **

Il Decreto Aiuti bis pubblicato in Gazzetta ufficiale il 9 agosto 2022 ha previsto all’art. 12 l’incremento del limite massimo di esenzione per i fringe benefit riconosciuti ai dipendenti. L’importo esente da tasse e contributi passa da €258,00 a €600,00 per l’intero anno 2022 con effetto retroattivo.

Cosa prevede l’articolo 51 comma 3 del TUIR

Il comma 3 dell’articolo 51 del TUIR prevede l’esclusione dalla concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente del valore normale dei beni ceduti e dei servizi prestati se, nel periodo d’imposta, sono complessivamente di importo non superiore a €258,32.

Tra i benefici interessati rientrano:

  • Auto aziendali a uso promiscuo;
  • Prestiti aziendali;
  • Concessioni di abitazioni in locazione o in comodato d’uso.

Fringe Benefit: novità del Decreto Aiuti bis pubblicato in Gazzetta ufficiale il 09 agosto 2022 (art. 12 )

La nuova norma prevista dal Decreto aiuti bis prevede che la soglia oggi di €258,23 (€516,46 per il 2021 ) ovvero i fringe benefit art. 51 comma 3 TUIR, concessi dal datore di lavoro ai propri dipendenti siano esenti da contributi ed IRPEF entro il nuovo limite complessivo di €600.

Il nuovo limite è applicabile solo per l’anno 2022 e possono essere rimborsate anche le somme erogate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio elettrico, idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

Quadro normativo – Articolo 51 comma 3 del TUIR

Di seguito, riportiamo un estratto dal Decreto Legge n.115/2022 Gazzetta Ufficiale:

Ai fini della determinazione in denaro dei valori di cui al comma 1, compresi quelli dei beni ceduti e dei servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari indicati nell’articolo 13, o il diritto di ottenerli da terzi, si applicano le disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei beni e dei servizi contenute nell’articolo 9. Il valore normale dei generi in natura prodotti dall’azienda e ceduti ai dipendenti e’ determinato in misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista. Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d’imposta a lire 500.000; se il predetto valore superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito

Quadro normativo

Autorità Fonte Numero Articolo Data Link

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