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Aumento Fringe Benefit a €3.000

Entro il 12 gennaio 2023 la possibilità di erogare ai propri dipendenti fino a 3.000 euro esentasse

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Il Decreto Aiuti quater aumenta da 600 a 3.000 euro l’importo dei fringe benefits che non concorrono alla formazione del reddito tassabile in capo al dipendente.

I fringe benefit: cosa sono e come funzionano

L’art. 51, comma 3, del Tuir prevede, nella sua formulazione originaria, che:

“Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d’imposta a lire 500.000; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.”

La norma sopracitata permette pertanto al datore di lavoro di erogare ai propri dipendenti “compensi in natura” che, fino ad un certo importo, sono esenti da imposte e contributi. Per “compenso in natura” si intende l’erogazione di beni o prestazioni di servizi che non vengono riconosciuti in denaro. Essi sono però evidenziati in busta paga.

A titolo di esempio possono rientrare tra i fringe benefit i seguenti beni o servizi:

  • I buoni pasto
  • I buoni carburante
  • Il telefono cellulare
  • L’ auto aziendale
  • Le abitazioni
  • Regalie in occasione delle festività
  • Buoni spesa
  • Polizze assicurative
  • ecc.

Il limite originario di 258,23 euro era stato già innalzato a 600 euro dal Decreto Aiuti bis (art.12 DL 115/2022).

Importante ricordare che i fringe benefit rappresentano una liberalità. Non vi è pertanto l’ obbligo da parte del datore di lavoro di corrisponderli. Tale spesa rimane a carico dell’ azienda e non rappresenta un contributo rimborsato dallo Stato.

Novità 2022: fino a 3.000 euro esentasse per i dipendenti

Il 18 novembre 2022 è stato pubblicato il Decreto Aiuti quater che ha previsto importanti novità in materia di fringe benefit.

Il limite di 600 euro viene aumentato a 3.000 euro.

Pertanto, limitatamente al periodo di imposta 2022, in deroga a quanto previsto dall’art. 51, comma 3, del Tuir

non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti fino all’importo di 3.000 euro

Utenze domestiche: anche le bollette rientrano nel bonus di 3.000 euro

La novità

Per l’anno 2022 rientra tra i benefits esentasse anche il pagamento/rimborso delle utenze domestiche. Pertanto il datore di lavoro può pagare direttamente oppure rimborsare al dipendente le bollette relative ad energia elettrica, gas naturale e servizio idrico integrato.

Quali utenze rientrano

Rientrano nell’agevolazione:

  • le utenze che riguardano gli immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti dal dipendente;
  • le utenze che riguardano gli immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti dal coniuge o dai familiari del dipendente a condizione che ne sostengano effettivamente le spese. Per familiari si intendono quelli previsti dall’art 12 del Tuir;
  • le utenze per uso domestico, incluse quelle intestate al condominio e ripartite fra i condomini per la quota a loro carico. Rientrano quindi anche le spese condominiali sostenute per il riscaldamento o l’ acqua ad uso domestico;
  • le utenze per uso domestico che, pur essendo intestate al locatore, vengono riaddebitate all’inquilino. Per rientrare nel benefit la spesa deve essere stata riaddebitata al locatario in modo analitico e non forfettario. Anche in questo caso il benefit è riconosciuto anche se la spesa è stata pagata dal coniuge o dai familiari di cui all’ art 12 Tuir;
  • le utenze risultanti anche da più fatture;
  • le utenze risultanti da fatture datate 2023 purché riguardanti consumi effettuati nel 2022 e pagate/rimborsate dal datore di lavoro entro il 12 gennaio 2023.

La documentazione obbligatoria

Il datore di lavoro dovrà richiedere e conservare, per eventuali controlli:

a) La documentazione per giustificare la somma spesa. A titolo di esempio:

  • la fattura attestante l’ utenza domestica
  • il documento attestante suo effettivo pagamento

Occorre in questo caso prestare attenzione al rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali e sulla privacy.

oppure in alternativa

b) Una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del DPR n. 445 del 2000, con la quale il dipendente dichiara di essere in possesso della documentazione comprovante il pagamento delle utenze domestiche. In questo caso la documentazione dovrà essere conservata a cura del dipendente in caso di controllo.

Cosa dovrà contenere la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

La dichiarazione dovrà riportare gli elementi necessari per identificare la suddetta documentazione. Dovrà contenere:

  • numero e data fattura
  • tipologia di utenza
  • importo pagato
  • data e modalità di pagamento
  • indicazione dell’intestatario. Nel caso in cui l’intestatario sia diverso dal dipendente occorre indicare anche e il rapporto intercorrente tra lo stesso e il dipendente.

La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà obbligatoria in ogni caso

c) Oltre alla suddetta documentazione il datore di lavoro dovrà richiedere in ogni caso un’ ulteriore dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal dipendente ai sensi del DPR n. 445 del 2000.

Con tale dichiarazione il dipendente attesta che le stesse fatture non sono state oggetto di richiesta di rimborso presso altri datori di lavoro.

Questo per evitare che la stessa spesa venga rimborsata due volte.

Fringe benefit 3000 euro: a chi spetta, le modalità e le condizioni per ottenerlo

A chi spetta il fringe benefit 3.000 euro

I lavoratori beneficiari della disposizione sono:

  • i titolari di redditi di lavoro dipendente
  • i titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (inclusi quindi anche i collaboratori coordinati continuativi co.co.co.)

per i quali il reddito è determinato secondo l’ art. 51 del Tuir.

E’ possibile quindi riconoscere il fringe benefit in oggetto anche agli amministratori delle società. L’erogazione di tali beni e servizi o il pagamento/rimborso delle utenze domestiche sarà oggetto di delibera assembleare.

Le modalità e le condizioni

La circolare 35/E del 4 novembre 2022 aveva chiarito alcuni aspetti sulle modalità e le condizioni legate all’erogazione dei Fringe benefits aziendali:

  1. essi possono essere corrisposti dal datore di lavoro anche ad personam. Ciò significa che non vi è alcun obbligo di corrispondere tali beni e servizi alla generalità dei dipendenti. Il datore di lavoro può scegliere di corrisponderli solo ad alcuni dipendenti.
  2. l’importo massimo di 3.000 euro che non concorre al reddito di lavoro dipendente dei beni ceduti è da considerarsi un limite e non una franchigia. Pertanto erogare una somma superiore comporta l’ assoggettamento dell’ intero importo a tassazione (anche la parte inferiore al limite).

Dal punto di vista previdenziale, in caso di superamento dei predetti limiti, il datore di lavoro dovrà seguire le indicazioni fornite dall’ Inps con il Messaggio n. 4616 del 22 dicembre 2022. In particolare, in caso di superamento della soglia limite, il datore di lavoro che opera il conguaglio provvederà al versamento dei contributi solo sul valore dei fringe benefits da esso erogati. Ai fini fiscali invece dovrà effettuare le trattenute Irpef a conguaglio anche sul valore dei fringe benefit erogati dal precedente datore di lavoro.

Nota: occorre quindi verificare con attenzione quali beni e servizi sono stati erogati durante l’ anno al dipendente da parte di tutti i datori di  lavoro.

La scadenza: entro quando deve essere erogato il bonus di 3.000 euro

La tempistica per l’erogazione dei fringe benefits è molto importante affinché tali erogazioni in natura siano considerati esenti da tasse e contributi.

Anche nel caso dei Fringe benefits viene applicato il “principio di cassa allargato”. Questo significa che i beni, i servizi, il pagamento o il rimborso delle bollette dovranno essere corrisposti entro e non oltre il 12 gennaio 2023.

Quanto corrisposto oltre a quella data sarà considerato fringe benefit relativo all’anno d’imposta 2023 nel quale il limite esentasse tornerà all’importo originario di 258,23 euro.

Con il Bonus carburante l’importo esentasse può arrivare fino a 3.200

L’ art. 2 del Decreto Legge del 21 marzo 2022, n.21 ha previsto che:

“Per l’anno 2022, l’importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti per l’acquisto di carburanti, nel limite di euro 200 per lavoratore, non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del DPR n. 917 del 22 dicembre 1986”

La circolare 35/E del 4 novembre 2022 ha inoltre chiarito che la novità prevista per l’ anno 2022 in materia di fringe benefit rappresenta un’agevolazione ulteriore, diversa ed autonoma rispetto al bonus carburante.

Sarà pertanto possibile erogare ai dipendenti beni e servizi esenti fino all’ importo di 3.000 euro oltre a buoni carburante fino a 200 euro per un importo totale esentasse quindi di 3.200 euro.

Nota: per il Bonus carburante vale lo stesso principio secondo cui al superamento del limite di 200 euro, l’ intera somma erogata sarà soggetta a tassazione ordinaria.

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