L’assegno di mantenimento periodico, corrisposto da un coniuge all’altro in conseguenza di separazione legale è onere deducibile, nella misura risultante dal provvedimento dell’autorità giudiziaria o dall’accordo di separazione. Tale disposizione non impedisce al coniuge tenuto al mantenimento, di adempiere alla propria obbligazione versando al terzo creditore le rate del mutuo a carico dell’altro coniuge e maturando il diritto alla deduzione, dal proprio reddito, dei relativi esborsi entro il limite del valore dell’assegno di mantenimento (trattandosi di una legittima modalità alternativa rispetto la corresponsione diretta dell’assegno di mantenimento).
La conferma della sentenza
La sentenza 5984/2021 ha inoltre ribadito che al pari sono oneri deducibili i ratei del mutuo pagati da un coniuge in ottemperanza ad un patto di accollo interno contenuto in un accordo di separazione omologato dal Tribunale, ove tale esborso sia finalizzato al mantenimento del coniuge “debole”.
Di conseguenza, il pagamento delle rate del mutuo non costituisce onere deducibile se invece deriva da un accordo liberamente pattuito tra le parti.
Sentenza corte di cassazione n. 5984 Marzo 2021