La questione oggetto del giudizio attiene al limite di deducibilità deducibilità dal reddito d’impresa delle quote di accantonamento del trattamento di fine mandato degli amministratori T.F.M ed alla legittimità dell’applicazione in via analogica dei limiti posti dall’art.2120 c.c. per l’accantonamento al fondo T.F.R.
Causa del processo
La società contestava l’accertamento del maggior reddito di impresa operato dall’Agenzia delle Entrate, in conseguenza del recupero a tassazione delle quote di accantonamento per il trattamento di fine mandato dell’amministratore, in quanto costi ritenuti erroneamente indeducibili dall’Ente impositore.
Decisione della Commissione Tributaria Regionale
La Commissione Regionale, con Sentenza del 26/02/2021 n. 108 – Comm. Trib. Reg. per la Sardegna Sezione/Collegio 5, osserva che su tale questione risulta ormai consolidato l’orientamento già espresso dalla Suprema Corte nella pronuncia citata dall’appellante e ribadito con ordinanza n.24848 del 6.11.2020, in base al quale pur non esistendo una norma che obblighi le società a dedurre le predette quote nelle forme e nei limiti previsti per i lavoratori dipendenti, non è affatto preclusa la deducibilità delle quote di accantonamento al TFM per importi superiori al compenso annuo degli amministratori diviso per 13,5, ponendo come unico presupposto che l’ammontare del TFM sia certo cioè stabilito da atto scritto, determinato nell’importo e che riporti una data certa anteriore all’inizio del rapporto.
In mancanza di tali presupposti trova applicazione il principio di cassa che stabilisce la deducibilità dei compensi spettanti agli amministratori delle società nell’esercizio nel quale sono corrisposti.