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Dl Milleproroghe 2021: conversione in legge e disposizioni in vigore dal 1° marzo 2022

Convertito in legge il Dl Milleproroghe 228/2021 ed in vigore già dal 1° marzo 2022. La conversione in legge comporta una serie di modifiche al Decreto di dicembre 2021.

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È stato convertito in legge, con modificazioni, il cosiddetto decreto Milleproroghe – Dl 228 del 30 dicembre 2021 – con la legge 15 del 25 febbraio 2022, pubblicata in Gazzetta Ufficiale 49 del 28 febbraio 2022 ed entrata in vigore il 1° marzo 2022. Riportiamo di seguito le principali modifiche introdotte con la conversione in legge.

Articolo 2-ter – Rateizzazione dei carichi iscritti a ruolo

Attraverso l’inserimento del comma 5-bis all’interno dell’articolo 13-decies del Dl 137/2020, vengono riaperti i termini per la rateazione del pagamento dei carichi contenuti in piani di dilazione per i quali sia intervenuta la decadenza:

  • Prima dell’8 marzo 2020, ovvero
  • Prima del 21 febbraio 2020, per i contribuenti di Lombardia e Veneto in zona rossa, con possibilità di presentare la richiesta di dilazione dal 1° gennaio 2022 fino al 30 aprile 2022.

Articolo 3, comma 1-ter – Sterilizzazione perdite 2021

Attraverso una modifica al primo comma dell’articolo 6 del Dl 23/2020, viene estesa anche alle perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2021 la disciplina delle perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020, che prevede, per le società di capitali e le cooperative:

  • la non operatività delle norme relative alla riduzione del capitale sociale per più di un terzo a causa di perdite, che prevedono l’obbligo di riduzione del capitale sociale se entro l’esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo del capitale;
  • la non operatività delle norme che dispongono in merito alla riduzione del capitale per perdite, al di sotto del limite minimo legale;
  • la non operatività delle cause di scioglimento della società di capitali per riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale;
  • il rinvio al quinto esercizio successivo del termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo del capitale sociale, in luogo dell’esercizio immediatamente successivo.

Articolo 3, comma 5-septies – Termini relativi alla prima casa

Con una modifica all’articolo 24 del Dl 23/2020, viene prorogato dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022 il termine di sospensione delle agevolazioni fiscali relative all’acquisto o al riacquisto della prima casa, di seguito riportati:

  • il termine di 18 mesi dall’acquisto della prima casa, entro il quale il contribuente deve trasferire la residenza nel comune in cui è ubicata l’abitazione;
  • il termine di un anno entro il quale il contribuente che ha ceduto l’immobile acquistato con i benefici prima casa deve procedere all’acquisto di altro immobile da destinare a propria abitazione principale;
  • il termine di un anno entro il quale il contribuente che abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale deve procedere alla vendita dell’abitazione ancora in suo possesso;
  • il termine per il riacquisto della prima casa ai fini della fruizione del credito d’imposta.

Articolo 3, comma 5-quinquiesdecies – Sospensione ammortamenti

Con una modifica al comma 7-bis dell’articolo 60 del Dl 104/2020, viene estesa anche all’esercizio successivo a quello in corso al 15 ottobre 2020 la sospensione degli ammortamenti ai fini civilistici per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali.

Si ricorda che la norma dispone che si possono non effettuare «fino al 100% dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali», potendo mantenere il valore di iscrizione delle predette immobilizzazioni, come risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato.

Per effetto di tale mancata imputazione a conto economico dei predetti ammortamenti, essi vengono imputati nell’esercizio successivo facendo slittare in avanti quelli dell’esercizio successivo, e così via, prolungando il periodo di ammortamento di un anno.

Approvazione del bilancio 2021 per le Società di Capitali

La conversione in legge del Decreto Mille proroghe non impatta e non proroga i termini ordinari di approvazione del bilancio 2021 per le società di capitali.

Per l’approvazione del bilancio al 31.12.2021, solo in presenza delle condizioni di cui agli artt. 2364 co. 2 e 2478-bis c.c., si potrà procedere all’approvazione nel maggior termine di 180 giorni. In alternativa, il bilancio è da approvarsi nel termine ordinario di 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

Articolo 3, comma 6-septies – Limitazione all’uso del contante

Modificando il comma 3-bis dell’articolo 49 del Dlgs 231/2007, viene stabilito che per l’utilizzo del denaro contante fino al 31 dicembre 2022 resta la soglia di €2.000 con la riduzione a €1.000 dal 1° gennaio 2023.

Articolo 3-quater – Modifica ai termini di consegna per l’acquisto di beni con credito d’imposta

Modificando i commi 1054 e 1056 dell’articolo 1 della legge n. 178 del 2020, viene prorogato dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2022 il termine ultimo entro il quale devono essere consegnati i beni per poter usufruire del credito d’imposta, rispettivamente per i beni strumentali nuovi non industria 4.0 e per i beni strumentali nuovi industria 4.0, con le agevolazioni vigenti per il 2021 a condizione, però, che entro il 31 dicembre 2021:

  • sia stato accettato l’ordine dal venditore e
  • sia stato pagato un acconto in misura almeno pari al 20%.

Si ricorda che per i beni non industria 4.0 il credito d’imposta è pari al 10% del costo, percentuale elevata al 15% per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall’impresa alla realizzazione di modalità di lavoro agile, mentre per i beni industria 4.0 il credito d’imposta è così modulato, sempre per gli acquisti effettuati nel 2021 ovvero entro il 31 dicembre 2022, se presenti le condizioni di cui si è detto sopra:

  • credito d’imposta del 50% del costo, per la quota di investimenti fino a €2,5 milioni;
  • credito d’imposta del 30% del costo, per la quota di investimenti superiori a €2,5 milioni e fino a €10 milioni;
  • credito d’imposta del 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a €10 milioni e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a €20 milioni.

Articolo 3-sexies – Detraibilità delle spese per attestazioni, asseverazioni e visti relativi a interventi edili

Viene stabilito che le disposizioni di cui alla lettera b), del comma 1-ter dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, si applicano anche per le spese sostenute dal 12 novembre 2021 al 31 dicembre 2021. Tale norma dispone che rientrano tra le spese detraibili per gli interventi edili previsti dal secondo comma dell’articolo 121, in riferimento ai quali può essere esercitata l’opzione per lo sconto in fattura e la cessione del credito, tra cui gli interventi agevolati al 110%, anche quelle sostenute per:

  1. rilascio del visto di conformità;
  2. rilascio delle attestazioni;
  3. rilascio delle asseverazioni.

Tali spese sono detraibili sulla base dell’aliquota prevista dalle singole detrazioni fiscali spettanti in relazione agli interventi.

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