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Cripto-attività: chiarimenti su Quadro RW e imposta di bollo

L'Agenzia delle Entrate chiarisce il trattamento fiscale delle cripto-valute e l'applicazione dell'imposta sul valore delle cripto-attività.

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Con la risposta n. 181 del 12/09/2024 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul trattamento fiscale delle cripto-valute ad un contribuente che detiene bitcoin presso una società di diritto italiano iscritta nel Registro Operatori Valute Virtuali, istituito presso l’Organismo Agenti e Mediatori (OAM). 

Il caso in oggetto

L’istante dichiara di aver regolarmente dichiarato le cripto-valute detenute nel Quadro RW del Modello Redditi e che nel 2023 è stata addebitata dalla società l’imposta di bollo. 

Il contribuente chiede quindi all’Agenzia delle Entrate se questa procedura è stata corretta e se deve comunque applicare l’imposta sul valore delle cripto-attività. Chiede inoltre chiarimenti sul trattamento fiscale e dichiarativo degli importi in euro presenti nel rendiconto della società. 

Per un’introduzione generale sulle criptovalute in Italia, consulta la nostra guida sulla tassazione delle cripto.

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia ha ripercorso l’evoluzione delle disposizioni in materia di cripto-valute facendo riferimento alla propria prassi. 

La circolare n. 30/E del 27 ottobre 2023 aveva fornito indicazioni sulla disciplina, trattando la nuova categoria di redditi diversi introdotta dalla lettera c­sexies) del comma 1 dell’articolo 67, del Tuir, ossia:

«le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-­attività, comunque denominate, non inferiori complessivamente a 2.000€ nel periodo d’imposta. Ai fini della presente lettera, per ”cripto­-attività” si intende una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga. Non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto­-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni». 

Le cripto-attività nel Quadro RW

Inoltre, con la circolare n. 30/E del 2023, l’agenzia ha previsto che le cripto-attività dovessero essere indicate nel Quadro RW del Modello Redditi. Le istruzioni del Modello Redditi 2024 Persone Fisiche, fascicolo 2, specificano che:

«il contribuente dovrà compilare il Quadro RW per assolvere sia agli obblighi di monitoraggio fiscale che per il calcolo delle dovute IVIE e IVAFE e dell’imposta sulle cripto-attività. Qualora il contribuente debba assolvere i soli obblighi di monitoraggio, non dovrà compilare le caselle utili alla liquidazione delle imposte, ponendo particolare attenzione alla barratura della colonna 16».

La stessa circolare suggeriva che le cripto-attività potessero rientrare nelle previsioni di esonero dal monitoraggio fiscale di cui al comma 3 dell’articolo 4 del decreto legge n. 167 del 1990 secondo cui:

«gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel comma 1 non sussistono per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi». 

L’imposta sul valore delle cripto-attività

Nel caso in oggetto l’istante afferma di detenere cripto-attività presso un ”prestatore di servizi di portafoglio digitale” italiano, iscritto nel registro tenuto dall’OAM che ha applicato l’imposta di bollo. L’Agenzia chiarisce che in questo caso il contribuente non è tenuto ad applicare l’imposta sul valore delle cripto-­attività.

Inoltre, viene confermato che l’Istante è tenuto alla compilazione del Quadro RW, ai fini degli obblighi di monitoraggio fiscale, non rientrando tra le fattispecie di esonero di cui al comma 3 dell’articolo 4 del decreto legge n. 167 del 1990.  

L’imposta di bollo

Per quanto riguarda gli importi in euro presenti temporaneamente nel rendiconto rilasciato dalla società, l’Agenzia osserva che, secondo la circolare n. 48/2012, l’imposta di bollo non è dovuta se non sono presenti prodotti finanziari né movimentazioni nel periodo rendicontato. Pertanto, l’importo in euro temporaneamente presente nella posizione dell’istante non deve essere considerato per l’applicazione del bollo e non deve essere indicato nel Quadro RW, poiché non è detenuto presso conti correnti all’estero e non rappresenta un prodotto finanziario. 

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Riferimenti Normativi

Risposta n. 181 del 12/09/2024

Fonte

Circolare n. 30/E del 27 ottobre 2023

Fonte

Comma 1 dell'articolo 67 del Tuir

Fonte

Comma 3 dell'articolo 4 del decreto legge n. 167 del 1990

Fonte

Circolare n. 48/2012

Fonte

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