Accordo bilaterale in materia di pensione tra Italia e Argentina

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La Convenzione di sicurezza sociale tra Italia e Argentina è stata stipulata il 3 novembre 1981 a Buenos Aires e ratificata con la legge 18 gennaio 1983, n. 32. L’Accordo amministrativo è stato firmato il 15 dicembre 1983. La Convenzione è in vigore dal 1° gennaio 1984 e si applica a tutti i lavoratori, indipendentemente dalla loro cittadinanza, che possono far valere periodi di assicurazione in Italia e in Argentina.

Requisiti per l’applicazione della totalizzazione contributiva

Per quanto riguarda l’Italia, la Convenzione si applica all’Assicurazione Generale Obbligatoria ossia per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e autonomi, all’assicurazione per la maternità, per la malattia e la tubercolosi, all’assicurazione per gli assegni familiari e all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

In base all’Accordo italo-argentino, le prestazioni erogabili dall’Italia sono:

  • pensioni di vecchiaia, invalidità e ai superstiti;
  • prestazioni di malattia e maternità per i lavoratori e loro familiari;
  • prestazioni di malattia in natura ai titolari di pensione e ai loro familiari;
  • prestazioni in caso di tubercolosi, in natura o in denaro;
  • prestazioni per familiari a carico del lavoratore;
  • prestazioni per familiari a carico del beneficiario di una pensione o rendita (erogate dallo Stato di residenza del beneficiario);
  • prestazioni per infortuni sul lavoro e malattie professionali.

In ogni caso, per informazioni sulle prestazioni pensionistiche erogate dall’Argentina in regime di convenzione bilaterale, si consiglia la consultazione dell’ANSES – Administración Nacional de la Seguridad Social, Amministrazione nazionale della sicurezza sociale.

La totalizzazione internazionale  richiede un minimo di 52 settimane di contribuzione sia in Italia che in Argentina, quindi I periodi di assicurazione inferiori alle 52 settimane maturate in uno Stato (che non danno luogo, quindi, alla totalizzazione internazionale ) sono comunque presi in considerazione dall’altro Stato, sia ai fini dell’accertamento del diritto, che per la determinazione dell’importo.

Questo solo se il lavoratore ha maturato nell’altro Stato il periodo minimo previsto dall’Accordo e non matura il diritto a una prestazione senza fare ricorso alla totalizzazione internazionale.

La totalizzazione contributiva multipla

Importantissima la totalizzazione multipla che consente di totalizzare periodi assicurativi maturati in Stati diversi da Italia e Argentina.

In particolare, la Convenzione stabilisce che, se i requisiti per il diritto a pensione non risultano conseguiti con la totalizzazione internazionale dei periodi assicurativi compiuti in Italia e in Argentina, devono essere presi in considerazione anche i periodi compiuti in Stati terzi, legati sia all’Italia che all’Argentina da distinte Convenzioni di sicurezza sociali, che prevedono la totalizzazione internazionale dei periodi assicurativi.

La Convenzione dispone, inoltre, che se uno solo dei due Stati contraenti è legato a uno Stato terzo da una Convenzione di sicurezza sociale che prevede la totalizzazione internazionale dei periodi di assicurazione, tale Stato prende in considerazione anche i periodi compiuti nel terzo Stato.

Formulari per la richiesta della pensione Argentina-Italia

L’interessato deve presentare la domanda di pensione sui seguenti modelli presenti nell’apposita sezione modulistica: IT/ARG 3 - COD. CI 003 “Domanda di prestazioni pensionistiche argentine per residenti in Italia” (versione in italiano e spagnolo) o ARG/IT 3 - COD. CI 004  “Domanda di prestazioni pensionistiche italiane per residenti in Argentina” (versione in italiano e spagnolo).

I residenti in Italia devono presentare la domanda di pensione in convenzione con l’Argentina online sul sito INPS attraverso il servizio dedicato.

In alternativa, si può fare la domanda tramite:

  • Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
  • Enti di patronato e altri intermediari dell’Istituto autorizzati, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Entro 15 giorni dalla presentazione della domanda di pensione in convenzione, o della domanda di sola pensione estera, è necessario produrre la documentazione cartacea alla sede INPS competente per residenza, che la trasmette poi all’istituzione estera.

Riferimenti Normativi

Convenzione sulla sicurezza sociale tra il governo della Repubblica Italiana ed il governo della Repubblica Argentina

Fonte

LEGGE n. 32 del 18 gennaio 1983.

Fonte

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