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Rapporti di collaborazione autonoma occasionale: obbligo di comunicazione preventiva all’Ispettorato di Lavoro

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Nuovo obbligo di comunicazione finalizzato a monitorare e contrastare forme elusive nell'impiego di lavoratori autonomi occasionali.

Indice dei Contenuti

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La Legge n. 215/2021 ha introdotto a far data dal 21 dicembre 2021 un nuovo obbligo di comunicazione, finalizzato a “svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive” nell’impiego di lavoratori autonomi occasionali.

Soggetti obbligati

il nuovo obbligo comunicazionale interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori.

Collaborazione Autonoma occasionale assoggettata a comunicazione preventiva

Rapporti riconducibili al lavoro autonomo dell’articolo 2222 del Codice civile, fiscalmente inquadrati tra i redditi diversi dell’articolo 67, comma 1, lettera l) del Tuir, proprio in ragione della natura occasionale, saltuaria, dell’attività svolta.

Pertanto, sono escluse da notifica altre tipologie di lavoratore autonomo, quali:

  • co.co.co;
  • Rapporti aventi a oggetto le professioni intellettuali riconducibili all’articolo 2229 del Codice civile (professionisti iscritti ad albi;
  • Prestazioni occasionali secondo l’articolo 54-bis del Dl 50/2017 (gestite con il “libretto di famiglia”);
  • Nuovi rapporti di lavoro, professionali od occasionali, intermediati da piattaforme digitali ai quali il Dl 152/2021 (cosiddetto decreto Pnrr).

Contenuto della notifica

La comunicazione potrà essere direttamente inserita nel corpo dell’e-mail, senza alcun allegato, e dovrà avere i seguenti contenuti minimi, in assenza dei quali la comunicazione sarà considerata omessa:

  1. Dati del committente e del prestatore;
  2. Luogo della prestazione;
  3. Sintetica descrizione dell’attività;
  4. Data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese). Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.
  5. Ammontare del compenso qualora stabilito al momento dell’incarico.

Modalità operative di invio notifica

La comunicazione potrà essere effettuata mediante posta elettronica inviando i dati obbligatori di cui al punto precedente all’indirizzo dell’ispettorato del lavoro territorialmente competente.

Elenco consultabile alla presente pagina web.

Tempistiche

  • Collaborazioni occasionali iniziate dal 21/12/2021 e già concluse o in essere all’11/01/2022 (indipendentemente dalla data di inizio): scadenza 18 gennaio.
  • Collaborazioni decorrenti dal 12/01/2022: la comunicazione deve essere trasmessa secondo il termine ordinario, cioè prima dell’avvio dell’attività.
  • Collaborazioni occasionali iniziate prima del 21/12/2021 e già concluse: nessuna comunicazione.

Sanzioni

L’omissione o il tardivo invio della comunicazione sono puniti con una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro, per ciascun contratto, senza possibilità di applicare la procedura di diffida.

Quadro normativo

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