La Legge n. 215/2021 ha introdotto a far data dal 21 dicembre 2021 un nuovo obbligo di comunicazione, finalizzato a “svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive” nell’impiego di lavoratori autonomi occasionali.
Soggetti obbligati
il nuovo obbligo comunicazionale interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori.
Collaborazione Autonoma occasionale assoggettata a comunicazione preventiva
Rapporti riconducibili al lavoro autonomo dell’articolo 2222 del Codice civile, fiscalmente inquadrati tra i redditi diversi dell’articolo 67, comma 1, lettera l) del Tuir, proprio in ragione della natura occasionale, saltuaria, dell’attività svolta.
Pertanto, sono escluse da notifica altre tipologie di lavoratore autonomo, quali:
- co.co.co;
- Rapporti aventi a oggetto le professioni intellettuali riconducibili all’articolo 2229 del Codice civile (professionisti iscritti ad albi;
- Prestazioni occasionali secondo l’articolo 54-bis del Dl 50/2017 (gestite con il “libretto di famiglia”);
- Nuovi rapporti di lavoro, professionali od occasionali, intermediati da piattaforme digitali ai quali il Dl 152/2021 (cosiddetto decreto Pnrr).
Contenuto della notifica
La comunicazione potrà essere direttamente inserita nel corpo dell’e-mail, senza alcun allegato, e dovrà avere i seguenti contenuti minimi, in assenza dei quali la comunicazione sarà considerata omessa:
- Dati del committente e del prestatore;
- Luogo della prestazione;
- Sintetica descrizione dell’attività;
- Data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese). Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.
- Ammontare del compenso qualora stabilito al momento dell’incarico.
Modalità operative di invio notifica
La comunicazione potrà essere effettuata mediante posta elettronica inviando i dati obbligatori di cui al punto precedente all’indirizzo dell’ispettorato del lavoro territorialmente competente.
Elenco consultabile alla presente pagina web.
Tempistiche
- Collaborazioni occasionali iniziate dal 21/12/2021 e già concluse o in essere all’11/01/2022 (indipendentemente dalla data di inizio): scadenza 18 gennaio.
- Collaborazioni decorrenti dal 12/01/2022: la comunicazione deve essere trasmessa secondo il termine ordinario, cioè prima dell’avvio dell’attività.
- Collaborazioni occasionali iniziate prima del 21/12/2021 e già concluse: nessuna comunicazione.
Sanzioni
L’omissione o il tardivo invio della comunicazione sono puniti con una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro, per ciascun contratto, senza possibilità di applicare la procedura di diffida.