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Certificato REA per esecuzione di lavori nel settore della costruzione in Spagna

Le imprese straniere che operano in cantieri, in qualità di appaltatori o subappaltatori, devono rispettare le normative spagnole in materia di salute e sicurezza e iscriversi al REA o Registro delle Imprese Accreditate.

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In Spagna, il Registro de Empresas Acreditadas (REA) o Registro delle Aziende Accreditate è uno strumento amministrativo di prevenzione dei rischi. Infatti, il certificato REA mira a garantire che le aziende, nazionali ed estere, rispettino i requisiti di capacità e qualità in materia di prevenzione dei rischi sul lavoro, come stabilito nel Regio Decreto 1627/1997.

Certificato REA: cos’è e a cosa serve

Il REA o Registro delle Imprese Accreditate è un registro amministrativo pubblico, regolamentato dal Regio Decreto 1109/2007, che implementa la Legge 32/2006 del 18 ottobre 2006. Il suo scopo è quello di garantire che determinati requisiti vengano rispettati da parte delle imprese che operano nel settore delle costruzioni, soprattutto nel campo della prevenzione dei rischi professionali e della qualità dell’occupazione.

Ogni regione spagnola (Comunidad Autónoma) possiede un proprio Registro delle Imprese Accreditate. Per quanto riguarda le imprese straniere, queste dovranno richiedere l’iscrizione al REA nella regione in cui svolgeranno la loro prima prestazione di servizi in Spagna. Tuttavia, l’iscrizione è valida su tutto il territorio nazionale. Inoltre, sarà valida per un periodo di tre anni dalla data di approvazione.

Tramite l’iscrizione al REA, un’azienda accredita il rispetto dei requisiti di sicurezza e qualità del lavoro elencati nella Legge sul Subappalto nel Settore delle Costruzioni (LSC). In particolare, un’impresa certifica di:

  • disporre di infrastrutture e strutture adeguate per svolgere le attività oggetto del contratto,
  • gestire direttamente i lavori, assumersi i rischi, gli obblighi e le responsabilità inerenti all’attività imprenditoriale,
  • disporre di un’adeguata struttura preventiva.

In aggiunta ai requisiti di cui sopra, l’impresa deve fornire la prova documentale di disporre delle risorse umane necessarie per l’esecuzione dei lavori. Inoltre, il personale deve avere la necessaria formazione sulla prevenzione dei rischi professionali.

Infine, è necessario che un organismo autorizzato, come un servizio esterno di prevenzione dei rischi, accrediti la formazione dei lavoratori in materia di prevenzione dei rischi.

Quali aziende sono obbligate a registrarsi al REA

Le aziende, che hanno un contratto d’appalto o subappalto, per realizzare lavori in cantiere devono registrarsi all’interno del certificato REA. In particolare, l’allegato I del Regio Decreto 1627/1997 definisce quali sono i lavori che richiedono la registrazione preventiva al REA. L’elenco comprende: scavo, movimento di terra, costruzione, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati, allestimenti o installazioni, trasformazione, riabilitazione, riparazione, smantellamento, demolizione, manutenzione, manutenzione e lavori di pittura e pulizia, sanificazione.

Non vi è invece alcun obbligo di iscrizione nei seguenti casi:

  • lavoratori autonomi, a condizione che non abbiano dipendenti
  • società costituite da lavoratori autonomi, se non ci sono dipendenti,
  • il soggetto promotore dei lavori.

Quali sono i requisiti per la registrazione al certificato REA

Le imprese che prestano servizi nel settore delle costruzioni in Spagna devono dimostrare di soddisfare i requisiti di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della Legge 32/2006, del 18 ottobre. Di conseguenza, dovranno fornire prove documentali al fine di dimostrare il rispetto degli obblighi previsti dalle norme nazionali sull’introduzione di misure volte a promuovere il miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro.

In particolare, i requisiti che le imprese devono soddisfare per iscriversi al REA sono i seguenti:

  1. Possedere una propria organizzazione produttiva, disporre dei necessari mezzi materiali e personali ed utilizzarli per lo svolgimento dell’attività oggetto del contratto;
  2. Assumere i rischi, gli obblighi e le responsabilità inerenti allo sviluppo dell’attività imprenditoriale;
  3. Esercitare direttamente i poteri di organizzazione e gestione del lavoro svolto dai propri dipendenti in cantiere e, nel caso di lavoratori autonomi, svolgere il lavoro con propria autonomia e responsabilità ed al di fuori della sfera di organizzazione e gestione dell’azienda che li ha ingaggiati.

Oltre ai requisiti di cui sopra, le imprese che intendano iscriversi al REA dovranno anche:

  1. dimostrare di disporre di risorse umane con la necessaria formazione in materia di prevenzione dei rischi professionali, nonché di un’organizzazione preventiva adeguata, come disposto dalla Legge 31/1995.

La registrazione REA per le aziende estere che distaccano lavoratori in Spagna

Nel caso in cui un’impresa straniera distacchi i propri lavoratori in Spagna nell’ambito di una prestazione transnazionale di servizi, la prima comunicazione di distacco, trasmessa alle autorità della Comunità Autonoma in cui si svolgeranno i lavori, sarà considerata a titolo di richiesta di iscrizione al REA. Infatti, la comunicazione dovrà contenere una dichiarazione conforme al documento nell’Allegato I.A del Regio Decreto 1109/2007. La domanda consente all’impresa di intervenire nel processo di subappalto fino alla data di iscrizione al REA o dell’eventuale rigetto.

Una volta effettuata la registrazione, le notifiche relative ai distacchi successivi dovranno includere, insieme alle informazioni specifiche del distacco, anche il numero di registrazione al REA.

Le aziende straniere non sono obbligate ad iscrivere al REA qualora i distacchi in Spagna abbiano una durata inferiore a 8 giorni.

Ulteriori adempimenti: Apertura del Centro de Trabajo e richiesta del Libro de Subcontratación

In aggiunta all’obbligo di iscrizione al REA, le imprese straniere che forniscono servizi nel settore delle costruzioni in Spagna devono segnalare  l’apertura di un nuovo centro di lavoro (Centro de Trabajo) all’autorità del lavoro competente, prima dell’inizio dei lavori. Questo obbligo ricade esclusivamente sui datori di lavoro appaltatori. La notifica dell’apertura del Centro de Trabajo deve essere esposta sul sito in un luogo visibile e mantenuta costantemente aggiornata.

Per richiedere l’apertura di un Centro de Trabajo, le aziende devono fornire i seguenti documenti e informazioni:

  • Numero di iscrizione al Registro delle imprese accreditate
  • Piano di salute e sicurezza, che deve essere approvato prima dell’inizio dei lavori dal coordinatore della salute e sicurezza
  • Documento di valutazione dei rischi elaborato dall’organizzazione preventiva dell’azienda, solo nel caso di obras sin proyecto (“lavori estemporanei”), cioè lavori di natura minore, come il montaggio e lo smontaggio di impianti.

Inoltre, ogni azienda, prima di subappaltare a un’impresa o a un lavoratore autonomo una parte del lavoro, deve ottenere un Libro di Subappalto (Libro de Subcontratación). Anche in questo caso, l’autorità del lavoro competente per il rilascio del Libro di Subappalto è quella della provincia in cui l’impresa opererà in Spagna. Al suo interno, l’appaltatore deve registrare, in ordine cronologico dall’inizio dei lavori, ogni singolo subappalto effettuato in cantiere con subappaltatori e lavoratori autonomi. Il Libro di Subappalto ha pertanto la funzione di controllare e monitorare il sistema dei subappalti.

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Riferimenti Normativi

BOE, 2006. Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. Boletín Oficial del Estado, 250, 19/10/2006

Fonte

BOE, 2007. Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. Boletín Oficial del Estado, 204, 25/08/2007

Fonte

Real Decreto 1627/1997. (Artículo 2.2 de la Orden TIN/1071/2010, de 27 de abril)

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