Dal 1° gennaio 2022 è entrato in vigore l’assegno unico e universale per ogni figlio a carico (regolato dal Dlgs 230/2021 pubblicazione nella G.U. 309 del 30 dicembre 2021). l’erogazione è prevista a partire da marzo 2022 per chi presenta la domanda sin da gennaio 2022.
In ogni caso, tutte le domande presentate entro il 30 giugno di ciascun anno danno diritto agli arretrati dal mese di marzo.
Indice dei contenutiSi tratta appunto di una misura “universale”, non essendo prevista una soglia di reddito al di sopra della quale non viene riconosciuto il beneficio economico mensile. Il contributo sarà corrisposto da marzo di ogni anno, fino a febbraio dell’anno successivo, a tutte le famiglie per ogni figlio a carico dal 7° mese di gravidanza fino ai 21 anni.
Non sono previsti limiti di età, invece, per tutti i figli disabili a carico.
A tal proposito, si dispone che:L’assegno unico e universale è erogato direttamente dall’Inps sulla base dell’Isee del nucleo familiare di appartenenza e del numero di figli a carico, adottando criteri di universalità e progressività.
Per fruire del nuovo assegno è necessario che il richiedente sia in possesso “congiuntamente” dei seguenti requisiti:
I beneficiari dell’assegno unico e universale sono dunque i nuclei familiari in possesso dei requisiti citati. Il contributo mensile spetta per:
Con riferimento a ciascun figlio maggiorenne a carico l’assegno è riconosciuto fino al compimento dei 21 anni di età, in presenza di una delle seguenti condizioni:
La misura dell’assegno unico è correlata al valore risultante dall’Isee, in particolare:
1. Per ciascun figlio minorenne
2. Per ciascun figlio maggiorenne fino al compimento del 21° anno di età
3. Per ciascun figlio successivo al secondo è prevista una maggiorazione
Sono previste specifiche maggiorazioni per:
La domanda per il riconoscimento dell’assegno ha una validità annuale e deve essere presentata, ovvero rinnovata, ogni anno. Le domande possono essere presentate in qualunque momento dell’anno e, se accolte, danno diritto all’erogazione del beneficio fino al mese di febbraio dell’anno successivo.
Le domande per l’assegno unico e universale sono presentabili già dal 1° gennaio 2022. In ogni caso, tutte le domande presentate entro il 30 giugno di ciascun anno danno diritto agli arretrati dal mese di marzo.
Per i nuovi nati, la domanda deve essere presentata entro 120 giorni dalla nascita. Il beneficio può essere chiesto anche prima della nascita di un figlio, a decorrere dal settimo mese di gravidanza.
Con riferimento alle modalità di presentazione delle domande precisiamo che:
Alla domanda è necessario allegare la certificazione Isee, in modo da beneficiare dell’importo più adeguato. Qualora il contribuente non effettui la presentazione della certificazione Isee, l’Inps erogherà l’importo minimo previsto dalla legge, pari a €50,00.
In tale caso, l’Inps precisa che occorre distinguere le sottoelencate ipotesi:
Con riferimento al soggetto che deve inoltrare la domanda per accedere all’assegno unico universale, si precisa che l’istanza deve essere presentata:
L’istanza può essere inoltrata anche dai figli maggiorenni in sostituzione dei genitori, in caso di corresponsione diretta dell’assegno.
Per i nuclei familiari che sono percettori del reddito di cittadinanza, l’assegno unico e universale è corrisposto d’ufficio congiuntamente con il reddito di cittadinanza e secondo le modalità di erogazione di quest’ultimo, sottraendo la quota prevista per i figli minori.
L’Inps erogherà direttamente l’assegno unico mediante accredito su iban, ovvero mediante bonifico domiciliato, a partire dal 1° marzo 2022, data in cui cesseranno gli attuali benefici economici e fiscali a sostegno dei nuclei familiari attualmente vigenti.
Il pagamento dell’assegno è corrisposto da marzo di ogni anno fino al febbraio dell’anno successivo. L’assegno viene erogato sul conto corrente di entrambi i genitori in pari misura o, previo accordo degli stessi, su un unico conto corrente. In caso di affidamento esclusivo ed in mancanza di diverso accordo, l’assegno spetta al genitore affidatario.
La norma prevede che i figli maggiorenni, se rispettano alcune specifiche condizioni, possano chiedere anche la corresponsione diretta dell’assegno.
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