A seguito della risposta n. 258/2021, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Svizzera e sull’applicazione della ritenuta convenzionale a soggenti che sono partecipanti ad un fondo fiscalmente trasparente.
Come specificato dall’Agenzia delle Entrate, al ricorrere di determinate condizioni, la società partecipante di un FCP può beneficiare del trattamento previsto dalla Convenzione tra l’Italia e la Svizzera.
I partecipanti a un fondo che investe in Italia possono godere del trattamento convenzionale previsto dal Trattato concluso con il Paese in cui gli stessi risiedono, purché gli utili di gestione siano loro imputati ai fini dell’imposizione nel rispettivo Stato di residenza. Tale condizione si ritiene verificata
Occorre sottolineare, però, che il trattamento convenzionale può essere riconosciuto solo nel momento in cui si integrino tutti i presupposti di applicazione del Trattato, ossia laddove la fondazione possa essere considerata sia treaty entitled che beneficial owner.
Da questo deriva che il riconoscimento del vantaggio convenzionale è sempre subordinato al riscontro:
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