L’articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 2023 (c.d. “decreto Salva-infrazioni”), intervenendo sulla nota II-bis), comma 1, lettera a), primo periodo, della Tariffa, Parte I, allegata al TUR, ha esteso la platea di contribuenti che possono beneficiare dell’imposta di registro agevolata prevista per l’acquisto della prima casa.
L’agevolazione viene quindi ancorata ad un criterio oggettivo, in linea con la normativa UE.
La normativa previgente
La normativa previgente prevedeva per i soggetti espatriati le seguenti condizioni in deroga alla norma ordinaria:
- In caso di contribuente trasferito all’estero per ragioni di lavoro, veniva meno l’impegno a trasferire la residenza entro 18 mesi, a condizione che l’immobile acquistato si trovasse nel Comune in cui aveva sede o esercitava l’attività il datore di lavoro.
- In casi di cittadino italiano emigrato all’estero, era possibile applicare l’agevolazione prima casa senza dare alcuna prova della residenza, a condizione che l’immobile costituisse la sua prima casa sul territorio nazionale.
Le modifiche introdotte
Il decreto-legge n. 69/2023 ha modificato in parte i requisiti per i soggetti che trasferiscono la residenza all’estero stabilendo che possono accedere al beneficio, in deroga alle condizioni previste in via generale, coloro che contemporaneamente:
- Si siano trasferiti all’estero per ragioni di lavoro. Viene specificato che il requisito si riferisce a qualsiasi tipo di lavoro, anche non subordinato e deve avere validità già alla data dell’acquisto dell’immobile. Quindi chi trasferisce la residenza successivamente all’acquisto non potrà fruire dell’agevolazione.
- Siano stati residenti in Italia per almeno cinque anni anche non continuativi, o abbiano svolto, per il medesimo periodo, la loro attività sul territorio italiano, anche senza remunerazione, anteriormente all’acquisto dell’immobile.
- Abbiano acquistato l’immobile nel comune di nascita, ovvero in quello in cui avevano la residenza o in cui svolgevano la propria attività prima del trasferimento.
Si ricorda che, per fruire dell’agevolazione, devono ricorrere anche le condizioni di cui alle lettere b) (assenza di altri diritti reali vantati su immobili ubicati nello stesso comune) e c) (novità nel godimento dell’agevolazione) della nota II-bis.
Nel caso in cui tutte le condizioni di cui sopra vengono rispettate, non è necessario ottemperare all’obbligo di adibire il nuovo immobile ad abitazione principale.
Come per il criterio della residenza, infatti, anche la destinazione dell’immobile ad abitazione principale non può essere imposta a coloro che vivono all’estero e che, pertanto, si troverebbero nella impossibilità di ottemperare a tale prescrizione.
Casi particolari
La circolare ricorda che l’agevolazione prima casa, con riferimento alle imposte ipotecaria e catastale, è fruibile anche nell’ipotesi in cui l’immobile sia acquisito per successione o donazione.
È utile anche ricordare il chiarimento fornito con la risposta n. 333 del 2020, in cui l’Agenzia descrive il caso del contribuente residente all’estero, che nell’atto di acquisto dell’immobile si sia impegnato ad acquisire la residenza entro i 18 mesi.
In questo caso, il contribuente può mantenere le agevolazioni fruite, dichiarando, prima del termine, che al momento della stipula del contratto era cittadino italiano emigrato all’estero iscritto AIRE, andando a rettificare l’atto d’acquisto con una scrittura integrativa.